Abusi edilizi, demolizioni e sanzioni: valgono anche su aree demaniali?
TAR Lazio: l'inottemperanza alla demolizione di un abuso su area demaniale comporta la sanzione massima prevista per gli interventi eseguiti in assenza di PdC
Quando l'ordinanza di demolizione di un opera abusiva realizzata su area demaniale non viene ottemperata dal privato affidatario, cosa accade?
Abusi edilizi su area demaniale: la sentenza del TAR Lazio
Ha risposto a questa domanda il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con la sentenza n. 1922 del 16 febbraio 2021 resa in riferimento al ricorso presentato da un privato avverso la sanzione massima comminatagli a seguito della mancata demolizione di opere abusive realizzate sull'area demaniale.
In particolare, l'attuale ricorrente aveva ottenuto una licenza edilizia per la realizzazione su area demaniale di un capannone agricolo, a cui faceva seguito una richiesta di permesso a costruire in sanatoria, accolta con provvedimento del Comune. A seguito di un accertamento erano insorte delle problematiche relativamente alla legittimità della concessione. Da qui è scattato l'ordine di demolizione e dopo la richiesta di risarcimento del Comune che, dopo la mancata ottemperanza del privato, aveva provveduto a sue spese alla demolizione.
Secondo il ricorrente, i due provvedimenti sarebbero però illegittimi in quanto:
- per prima cosa il Comune non sarebbe stato legittimato ad adottare i provvedimenti impugnati;
- in secondo luogo, il proprietario del terreno demaniale su cui furono realizzati gli abusi edilizi contestati era il Comune, con la conseguenza che al ricorrente, mero locatario del terreno in questione, avrebbe potuto essere contestata esclusivamente la sanzione prevista dall’art. 35 del DPR n. 380/2001 che prevede che la demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese del responsabile dell'abuso.
Al ricorrente, invece, era stata disposta la sanzione di cui all'art. 31, comma 4-bis del DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia), nella misura massima.
I beni di uso civico
Sul primo punto contestato, il TAR Lazio ha analizzato la normativa (legge n. 168/2017) che disciplina le modalità di gestione dei beni di uso civico in cui certamente ricadono anche i beni di demanio civico così come i beni privati gravati da usi civici. Una legge che, spiegano i giudici, non incide minimamente nelle funzioni di governo e vigilanza territoriale dell'amministrazione comunale previsti dal Testo Unico Edilizia (TUE).
L'articolo 27 del TUE, infatti, dice che "il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi". Questo vuol dire, si legge nella sentenza, che il comune ha agito bene nella presentazione delle due ordinanze, senza aver violato la legge n. 168/2017.
Sanzioni per le opere abusive su area demaniale
Sul secondo punto contestato, il TAR Lazio ha evidenziato che non sussiste contraddittorietà tra:
- l’ordinanza di demolizione emessa ai sensi dell’art. 35 del TUE;
- la sanzione adottata ai sensi dell’art. 34, comma 4-bis del TUE.
Infatti, la collocazione dell’art. 31, comma 4-bis, nell’ambito della disciplina degli interventi eseguiti in assenza o in difformità dal permesso di costruire su suoli privati non è elemento sufficiente ad escluderne l’applicabilità anche alle ipotesi di inottemperanza ai provvedimenti che dispongono la demolizione di opere abusive su suoli pubblici, giacché esso fa espressamente riferimento agli “abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell’articolo 27”, il quale, a propria volta, disciplina il potere dell’autorità comunale di provvedere alla demolizione ed al rispristino dello stato dei luoghi, “quando accerti l’inizio o l’esecuzione di opere senza titolo su aree (...) destinate ad opere e spazi pubblici”.
Tale ultima nozione è certamente idonea a ricomprendere anche le aree demaniali, ex lege destinate a soddisfare esigenze pubblicistiche.
L'art. 31 commi 4-bis e ss dettano una disciplina autosufficiente rispetto a quella delineata per la repressione degli abusi realizzati su suoli privati, che la rende suscettibile di applicazione anche oltre tale ambito, ricomprendendo anche l’inottemperanza a ordini di demolizione relativi ad abusi realizzati su beni demaniali.
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Sentenza TAR Lazio 16 febbraio 2021, n. 1922