Superbonus 110% e cartello di cantiere: esistono sanzioni?
Oggi rispondiamo ad Alberto: cosa comporta il mancato inserimento della dicitura all'interno del cartello di cantiere per i lavori che accedono al superbonus?
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021) ha modificato parecchie disposizioni previste dall'art. 119 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio). Stiamo parlando delle detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus) previste per la riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico.
Il cartello di cantiere
Tra le modifiche, l’articolo 1, comma 66, lettera q) della Legge di Bilancio 2021 ha aggiunto il comma 14-bis all'art. 119 del Decreto Rilancio. Con questo nuovo articolo è stato stabilito che i lavori che accedono al superbonus 110% dovranno indicare nel cartello di cantiere la seguente dicitura:
“Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici".
La domanda alla Posta di LavoriPubblici.it
L'argomento è stato da noi trattato nell'articolo Superbonus 2021: aggiornato il cartello di cantiere in cui abbiamo parlato dell'obbligo del cartello di cantiere e dei suoi contenuti.
Alberto G., giustamente, chiede alla posta di LavoriPubblici.it: "Vorrei sapere cosa comporta il mancato inserimento della dicitura all'interno del cartello di cantiere per i lavori che accedono alle detrazioni fiscali del 110%".
Rispondiamo alla domanda ripercorrendo come sempre la normativa.
Il cartello di cantiere e il DPR n. 380/2001
L’obbligo del cartello di cantiere nasce con l’articolo 20, comma 6 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (c.d. Testo Unico Edilizia) in cui nell’ultimo capoverso è specificato che “Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio”. Si rinviano, quindi, le modalità di esposizione del cartello edilizio ai regolamenti edilizi comunali.
Regolamenti edilizi che, nella maggior parte dei casi, definiscono modalità di esposizione e dimensione, e qualcosa in merito ai contenuti. Ma l'aspetto più importante è che all'interno degli stessi devono essere riportati gli estremi dell'autorizzazione o concessione assentita o rilasciata.
Come è noto a tutti i tecnici, i regolamenti edilizi non sono aggiornati ogni giorno. Pensare, dunque, che una modifica apportata da una legge nazionale sul cartello di cantiere debba essere anche recepita dai regolamenti edilizi, è pura fantasia.
Cartello edilizio e Sanzioni
L'art. 44 (Sanzioni penali) del Testo Unico Edilizia al comma 1, lettera a) prevede:
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica: a) l'ammenda fino a 10.329 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire”.
Tra questi obblighi c'è anche quello di esporre il cartello di cantiere. Per cui al committente che non espone il cartello di cantiere può essere applicata una sanzione fino a 10.329 euro ma non solo perché all'art. 27 (Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia), comma 4 del Testo Unico Edilizia è anche previsto che "Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti".
Le norme sul Cartello di Cantiere
Come detto, le modalità di esposizione del cartello di cantiere sono definite dai regolamenti edilizi comunali ma i suoi contenuti sono stabiliti dalla Legge. Dall'entrata in vigore del DPR n. 380/2001 i contenuti del cartello di cantiere sono stati integrati:
- dall’articolo 90, comma 7 del D.Lgs. n. 81/2008 (c.d. Testo Unico Sicurezza Lavoro) che, parlando degli obblighi del committente o del responsabile dei lavori, impone: "Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere";
- dall’articolo 1, comma 66, lettera q) della Legge di Bilancio 2021 che ha aggiunto il comma 14-bis all'art. 119 del Decreto Rilancio a seguito del quale dal 2021 il cartello dei cantieri che accesono al superbonus dovranno indicare: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici".
Modalità e contenuti del cartello di cantiere
In definitiva, mentre le modalità esecutive dell'obbligo di esposizione del cartello di cantiere sono riportate nei regolamenti edilizi che possono definirne anche le dimensioni minime, i contenuti dello stesso possono essere (purtroppo) aggiornati con altre norme, per cui occorre sempre fare molta attenzione al fine di non incorrere nelle sanzioni previste all'art. 44 del Testo Unico Edilizia.
Ad oggi, i dati da indicare nel cartello di cantiere sono i seguenti:
- Committente: nome e cognome del proprietario committente (per i lavori privati), nome dell'amministrazione pubblica (per i lavori pubblici);
- Progettista e direttore dei lavori: nome, cognome e titolo professionale del progettista e del direttore dei lavori e del progettista delle strutture portanti;
- Progettista e direttore dei lavori delle strutture portanti: nome, cognome e titolo professionale del progettista e del direttore dei lavori e del progettista delle strutture portanti;
- Coordinatore per la progettazione della sicurezza: nome, cognome e titolo professionale;
- Coordinatore del coordinatore per l'esecuzione dei lavori: nome, cognome e titolo professionale;
- Impresa esecutrice dei lavori: denominazione o indicazione che i lavori sono eseguiti in economia diretta;
- Responsabile tecnico del cantiere: nome, cognome e qualifica;
- Autorizzazione, permesso di costruire: estremi se assentita o rilasciata;
- Incentivi statali: Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it