Superbonus 110%: trainato anche il fotovoltaico sul terreno

Il Fisco risponde sulla possibilità di utilizzare il superbonus per l’impianto fotovoltaico con pannelli installati su terreno di pertinenza dell'abitazione

di Redazione tecnica - 11/03/2021

È possibile applicare la detrazione fiscale del 110% (c.d. superbonus) all’intervento trainato di installazione di impianti solari fotovoltaici sul terreno di pertinenza dell'abitazione sul quale sono realizzati gli interventi trainanti di riqualificazione energetica?

Superbonus 110% e Fotovoltaico: nuovo intervento dell’Agenzia delle Entrate

Ha risposto a questa domanda l’Agenzia delle Entrate con risposta 10 marzo 2021, n. 171 che ha fatto il punto sulle possibilità di superbonus per il fotovoltaico.

In particolare, il contribuente intende realizzare interventi di riqualificazione energetica su un edificio unifamiliare di sua proprietà rientranti nell'ambito di applicazione del bonus 110% previsto dal Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio). Nell’ambito di questi lavori, l’istante vorrebbe realizzare come intervento "trainato" un impianto fotovoltaico a servizio dell'abitazione, ma posizionato a terra su un "terreno comunque all'interno della proprietà dell'edificio" e non sul tetto dell'edificio oggetto degli interventi trainanti.

Il progetto prevede l’installazione del campo fotovoltaico sul terreno, mentre il contatore di prelievo e di immissione, gli inverter e gli accumuli saranno posizionati nell'edificio al servizio dell'abitazione stessa, essendo il POD di riferimento quello originario dell'abitazione.

Ciò posto, l'Istante ha chiesto se tale intervento può accedere al superbonus 110%.

Superbonus 110%: l’ecobonus per gli interventi trainanti e trainati

Per rispondere alla domanda del contribuente, il Fisco ha ricordato quanto previsto dall’art. 119 del Decreto Rilancio con il quale sono stati previste due tipologie di intervento:

  • i trainanti che, rispettando precisi requisiti e adempimenti, accedono direttamente al superbonus 110%;
  • i trainati che possono accedere al superbonus solo se eseguiti congiuntamente ad un intervento trainate (la data del bonifico parlante deve essere compresa tra l’inizio e la fine degli interventi trainanti e all’interno dell’orizzonte temporale agevolativo).

Con specifico riferimento agli interventi di riqualificazione energetica l’art. 119, comma 1 del Decreto Rilancio prevede che la detrazione del 110% possa essere applicata a:

  • l'isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% (il c.d. cappotto termico), compresa la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente;
  • gli interventi sulle parti comuni per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
  • gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.

Realizzato uno dei suddetti, è possibile realizzare contestualmente i seguenti interventi:

  • abbattimento di barriere architettoniche (art. 16-bis, comma 1, lettera e), del DPR n. 917/1986), anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni,
  • efficientamento energetico delle unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;
  • acquisto e la posa in opera delle schermature solari;
  • acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
  • installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (solo se gli interventi trainanti assicurano il doppio salto di classe energetica);
  • installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi.

In tutto a patto che dagli interventi risulti un miglioramento di almeno due classi energetiche (doppio salto di classe energetica).

Fotovoltaico come intervento trainato

Con riferimento alla specifica domanda del contribuente, l’Agenzia delle Entrate ha prima ricordato che l'applicazione della maggiore aliquota è subordinata alla:

  • installazione degli impianti eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione nonché di adozione di misure antisismiche che danno diritto al Superbonus;
  • cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 48.000 e, comunque, nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico.

La detrazione è riconosciuta anche in caso di installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti solari fotovoltaici ammessi al Superbonus, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo previsti per gli interventi di installazione di impianti solari e, comunque, nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo dei predetti sistemi.

Il limite di spesa per l'installazione dell'impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nel caso in cui sia contestuale ad un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Superbonus e Fotovoltaico: dove installarlo?

Già con la circolare n. 30/E del 2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'installazione di impianti fotovoltaici può essere agevolata se è effettuata:

  • sulle parti comuni di un edificio in condominio;
  • sulle singole unità immobiliari che fanno parte del condominio medesimo;
  • su edifici unifamiliari;
  • su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall'esterno.

La stessa circolare ha chiarito che ai fini del Superbonus l'installazione degli impianti in parola può essere effettuata anche sulle pertinenze dei predetti edifici e unità immobiliari e che, pertanto, l'agevolazione spetta anche nel caso in cui l'installazione sia effettuata in un'area pertinenziale dell'edificio in condominio, ad esempio, sulle pensiline di un parcheggio aperto.

OK al fotovoltaico sul terreno di pertinenza dell'abitazione

Con la pubblicazione della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021) è stato modificato l’art. 119, comma 5 del Decreto Rilancio prevedendo la possibilità di beneficiare del Superbonus per l'installazione degli impianti solari fotovoltatici su strutture pertinenziali agli edifici.

Per questo motivo, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni previste dal Decreto Rilancio, non è precluso l'accesso al Superbonus in relazione alle spese sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici sul terreno di pertinenza dell'abitazione oggetto di interventi di riqualificazione energetica.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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