Abusi edilizi e ordine di demolizione: il TAR sul difetto di istruttoria
TAR Lazio e difetto di istruttoria: l'ordine di demolizione va emesso dall'amministrazione solo dopo aver valutato l'eventuale richiesta di sanatoria
Porte di comunicazione in metallo, tettoie, varco su un muro perimetrale. E naturalmente il "sottilissimo" confine tra ciò che è legittimo e ciò che diventa abusivo. Interessante sentenza del Tar Lazio (la n. 2676/2021) che ci permette, inoltre, di chiarire alcuni aspetti legati alla SCIA, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
Corsi... e ricorsi
Chiede "aiuto" al Tar il proprietario di un immobile su cui pendeva una ordinanza di demolizione di alcune opere ritenute abusive. Ma, spiega il proprietario al Tar Lazio, alcune di queste, come la tettoia, sono state rimosse e ricostruite in conformità e, inoltre, è stata presentata, prima dell'ordinanza di demolizione, una SCIA "mista", ossia anche in sanatoria per alcune delle opere realizzate. L'amministrazione comunale non ha mai dato "segni di vita" su questa documentazione.
Rimozione tettoia
Uno dei crucci di molti proprietari (e anche delle amministrazioni comunali) sono proprio le tettoie. Nel caso specifico, però, il proprietario che aveva ricevuto l'ordinanza di demolizione, ha fatto sapere ai giudici di aver eliminato la tettoia contestata e di aver realizzato un pergolato che corrisponde a quanto dichiarato nella SCIA presentata. Per i giudici, dunque, il problema non sussiste più. Per tutto il resto, però, i giudici accolgono il ricorso del proprietario e annullano l'ordinanza di demolizione inviata dal Comune. E spiegano il perché.
Difetto di istruttoria
È su questo che si concentrano i giudici del Tar. Ma non solo. Perché viene contestata all'amministrazione comunale anche l'assenza di motivazione in rapporto agli effetti della SCIA presentata dal proprietario dell'immobile. Che è stata inoltrata dopo i sopralluoghi da parte dei tecnici incaricati dal Comune per legittimare e sanare le opere oggetto del ricorso. Ma, dopo la SCIA, l'amministrazione è sparita.
Dicono i giudici: "La SCIA avrebbe potuto costituire, almeno in astratto, titolo idoneo a legittimare i lavori in corso di esecuzione poiché l'apposizione di un cancello con funzione di apertura e chiusura del varco di accesso ad una proprietà privata non comporta, di norma, una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio; tale intervento non è subordinato al preventivo rilascio del permesso di costruire, bensì alla presentazione di una semplice Dia (denuncia di inizio attività), sicché la sua realizzazione in assenza della prescritta dichiarazione non è sanzionabile con l'adozione dell'ordine di demolizione".
Una cosa che è normata dal DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia). In ogni caso, dicono i giudici, l'amministrazione comunale avrebbe dovuto tener conto, prima di emettere l'ordinanza di demolizione, della SCIA, motivando, con assoluta chiarezza, l'eventuale insufficienza di tale atto a fondare legittimità alle opere realizzate dal proprietario dell'immobile. Per questo il ricorso è stato in parte dichiarato improcedibile e in parte accolto.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Sentenza TAR Lazio 4 marzo 2021, n. 2676