Superbonus 110% e immobile ad uso promiscuo: detrazione fiscale dimezzata
L'immobile posseduto da un ingegnere che lo utilizza come abitazione e studio può accedere alla detrazione fiscale del 110%?
Superbonus 110%: un caso standard, molto frequente, che spesso viene richiesto alla posta di LavoriPubblici.it, riguarda la possibilità di utilizzare il bonus 110% su un immobile posseduto da un ingegnere che lo utilizza come abitazione e studio (uso promiscuo), e l'eventualità per lo stesso tecnico di occuparsi di tutte le asseverazioni e certificazioni richieste dal Decreto Rilancio.
Indice dell'articolo
- Superbonus 110% e immobile ad uso promiscuo: l'intervento dell'Agenzia delle Entrate
- Superbonus 110%: in caso di uso promiscuo dell'immobile
- Superbonus 110%, certificazioni e asseverazioni
Superbonus 110% e immobile ad uso promiscuo: l'intervento dell'Agenzia delle Entrate
Una casistica già affrontata e ribadita dall'Agenzia delle Entrate nella risposta n. 198 del 22 marzo 2021 che ha fatto nuovamente il punto sulle detrazioni fiscali del 110% previste dall'art. 119 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio).
Ricordiamo, infatti, che gli argomenti erano già stati affrontati dall'Agenzia delle Entrate:
- con la risposta n. 570 del 9 dicembre 2020;
- con la risposta n. 65 del 28 gennaio 2021;
- con la risposta n. 122 del 22 febbraio 2021.
Con la nuova risposta n. 198/2021 l'Agenzia delle Entrate ha risposto all'interpello di un ingegnere libero professionista, proprietario di un fabbricato unifamiliare con accesso indipendente, categoria catastale A/2, in cui in un vano aveva realizzato il suo studio professionale.
Sullo stesso immobile l'ingegnere ha intenzione di realizzare interventi che accedono all'ecobonus 110% (trainati e trainati) e al sismabonus 110% (compresi alcuni interventi di manutenzione straordinaria).
Per questo chiede:
- se può beneficiare del superbonus 110% anche se un locale è utilizzato come studio professionale;
- se, in qualità di libero professionista abilitato, può occuparsi in prima persona delle operazioni tecniche con particolare riferimento alle asseverazioni e certificazioni previste per fruire dell'agevolazione in esame.
Superbonus 110%: in caso di uso promiscuo dell'immobile
Dopo aver rinfrescato (come è ormai prassi) quadro normativo, requisiti, beneficiari, adempimenti e opzioni alternative alla fruizione diretta della detrazione fiscale, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato l'art. 119, comma 9, lettera b) del Decreto Rilancio che, sostanzialmente, esclude dal bonus 110% gli interventi effettuati dalle persone fisiche nell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni.
Concetto ribadito nella circolare n. 24/E del 2020 con la quale l'Agenzia delle Entrate aveva chiarito l'intenzione del legislatore di escludere dalla fruizione del Superbonus le unità immobiliari riconducibili ai cd. "beni relativi all'impresa" (articolo 65 del TUIR) o a quelli strumentali per l'esercizio di arti o professioni (articolo 54, comma 2, del TUIR).
In tal senso, dunque, potranno accedere alla agevolazione fiscale del 110% gli interventi realizzati da persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all'ambito "privatistico" e, dunque, diversi:
- da quelli strumentali, alle predette attività di impresa o arti e professioni;
- dalle unità immobiliari che costituiscono l'oggetto della propria attività;
- dai beni patrimoniali appartenenti all'impresa.
Nel caso di utilizzo promiscuo dell'immobile, come già previsto per l'ecobonus ordinario (art. 16-bis del TUIR), se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento, quindi la detrazione è calcolata sul 50% delle spese sostenute.
Ne consegue che, nel caso prospettato, l'Istante, in presenza dei requisiti e delle condizioni normativamente previste, possa accedere al Superbonus in relazione ai prospettati interventi da realizzare sull'immobile ad uso promiscuo, limitatamente al 50% delle spese effettivamente sostenute.
Superbonus 110%, certificazioni e asseverazioni
In riferimento al secondo quesito, l'Agenzia delle Entrate ha confermato l'orientamento, già indicato da Enea, per il quale "L'asseverazione e l'attestato di prestazione energetica possono essere redatti da un qualsiasi tecnico abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente (cfr. DPR 75/2013) e iscritto allo specifico Ordine o Collegio professionale" mentre "Riguardo al principio di estraneità ai lavori, l'obbligo sussiste solo per il tecnico che redige l'A.P.E., in accordo col medesimo DPR 75/2013".
Lo stesso decreto Requisiti tecnici ecobonus (DM 06/08/2021) non preclude al direttore dei lavori o al progettista la possibilità di firmare gli attestati di prestazione energetica (APE) convenzionali per l'accesso alle detrazioni fiscali del Superbonus, finalizzati soltanto a dimostrare che l'edificio considerato nella sua interezza consegua, dopo gli interventi, il miglioramento di due classi energetiche.
Resta inteso che, per la redazione degli APE di cui all'articolo 6 del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192, trovano applicazione i requisiti di indipendenza e imparzialità dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 3 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 75.
Documenti Allegati
Risposta Agenzia delle Entrate 22 marzo 2021, n. 198Link Correlati
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