ILLEGGITTIMA L’ESCLUSIONE DI UN CONCORRENTE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, ottava sezione di Napoli, con una sentenza depositata il 30 ottobre scorso ha accolto il ricorso che u...
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania,
ottava sezione di Napoli, con una sentenza depositata il 30
ottobre scorso ha accolto il ricorso che un’impresa aveva
presentato nei confronti di un’amministrazione comunale
sull'illegittimità dell'esclusione di un concorrente da una gara
d'appalto per aver utilizzato la procedura dell'avvalimento non
prevista dal bando di gara.
I giudici del Tar con la sentenza sopraindicata si sono pronunciati definendo illegittima l'esclusione di un concorrente da una gara d'appalto per aver utilizzato la procedura dell'avvalimento non prevista dal bando di gara.
I giudici, nella sentenza hanno precisato che la potestà di avvilimento costituisce un principio di fonte comunitaria non limitato al solo settore degli appalti di servizi, ma di portata generale.
L'istituto dell'avvalimento, infatti, è stato dapprima generalizzato ed esteso a tutti i pubblici appalti dalla direttiva unificata n. 18/2004 (art. 47, paragrafo 2, nonché art. 48, paragrafo 3) ed oggi disciplinato nel nostro ordinamento dall'art. 49 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163).
Ne consegue, pertanto, che l'assenza nel bando di gara di una specifica disposizione che ammette l'utilizzazione di requisiti di terzi è irrilevante, poiché il fondamento comunitario del principio in parola e la sua estensione generale impone l'integrazione ex lege del bando stesso.
I giudici del Tar con la sentenza sopraindicata si sono pronunciati definendo illegittima l'esclusione di un concorrente da una gara d'appalto per aver utilizzato la procedura dell'avvalimento non prevista dal bando di gara.
I giudici, nella sentenza hanno precisato che la potestà di avvilimento costituisce un principio di fonte comunitaria non limitato al solo settore degli appalti di servizi, ma di portata generale.
L'istituto dell'avvalimento, infatti, è stato dapprima generalizzato ed esteso a tutti i pubblici appalti dalla direttiva unificata n. 18/2004 (art. 47, paragrafo 2, nonché art. 48, paragrafo 3) ed oggi disciplinato nel nostro ordinamento dall'art. 49 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163).
Ne consegue, pertanto, che l'assenza nel bando di gara di una specifica disposizione che ammette l'utilizzazione di requisiti di terzi è irrilevante, poiché il fondamento comunitario del principio in parola e la sua estensione generale impone l'integrazione ex lege del bando stesso.
A cura di Paolo
Oreto
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