In Gazzetta Ufficiale le norme di prevenzione incendi per le strutture sanitarie
In Gazzetta Ufficiale il DM 29 marzo 2021 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie”
Sulla Gazzetta ufficiale del 9 Aprile 2021, n. 85 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno 29 marzo 2021 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie”.
Norme tecniche per le strutture sanitarie
Con il decreto in argomento sono state approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie che possono essere applicate:
- a strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno con numero di posti letto maggiore di 25;
- a residenze sanitarie assistenziali (RSA) con numero di posti letto maggiore di 25;
- a strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m 2.
Le nuove norme tecniche si possono applicare alle precedenti attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione, in alternativa, ove applicabile, alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002.
Modifica del decreto 3 agosto 2015
Con l’articolo 3 del provvedimento viene modificato il decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 ed, in particolare la sezione V dell’allegato 1 del decreto stesso è integrato con la sezione V «Regole tecniche verticali», in cui è aggiunto il capitolo «V.11 – Strutture sanitarie», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività sanitarie precedentemente meglio specificate.
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