Gare di Lavori: obbligo di prezzario per la determinazione dell'importo a base di gara
TAR Puglia: "È di tutta evidenza che la previsione di prezzari regionali operi nell’interesse precipuo degli operatori economici del settore operanti sul mercato, non tanto uti singuli, quanto come categoria unitaria"
Di interventi della giurisprudenza che certifichino quanto poco siano valorizzati nel nostro Paese i servizi di architettura e di ingegneria ne troviamo parecchie. Ma le decisioni dei giudici non nascono da personalismi o voglia di vessare una categoria professionale. Sono, piuttosto, frutto di una semplice analisi normativa. E quando si parla di D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), una virgola o un verbo al posto di un altro possono completamente stravolgere il senso di un provvedimento.
Indice degli argomenti
Il Codice dei contratti: i lavori e i servizi di architettura e ingegneria
Quando si parla di contratti pubblici, è molto sintomatica la differenza di trattamento utilizzata dal nostro legislatore per la determinazione dell'importo da porre a base di gara per i lavori e per i servizi di architettura e ingegneria.
L'art. 23, comma 16 del Codice dei contratti stabilisce che per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente. È anche previsto che nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto dal comma 16 stesso. Mentre, i costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso.
Il successivo art. 24, comma 8 del Codice dei contratti, relativo ai servizi di architettura e ingegneria, prevede, invece, che i corrispettivi previsti dal DM 17/06/2016 (c.d. decreto Parametri) "sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo a porre a base di gara dell'affidamento". Come chiarito dalla giurisprudenza e dalla stessa Autorità Nazionale Anticorruzione, non vi è alcun obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare il Decreto Parametri per la determinazione dell'importo da porre a base di gara per i servizi di architettura e ingegneria. Il calcolo proveniente dal Decreto Parametri risulta essere (come previsto dal Codice) solo un "criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo a porre a base di gara dell'affidamento".
Nuovo intervento del TAR
Su questo argomento registriamo un nuovo intervento da parte della giurisprudenza. Il Tar Puglia, sezione di Lecce, con la Sentenza 6 aprile 2021, n. 497 ha ribadito quanto già scritto nell’articolo 23, comma 16, terzo periodo del Codice dei contratti pubblici in cui è affermato “Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente”.
La sentenza n. 497/2021 si riferisce ad un caso in cui l’importo a base d’asta è stato determinato da un’amministrazione comunale riformulando talune voci di prezzo già contemplate nel prezzario regionale ma indicando nuovi prezzi ribassati fino ad un massimo del 65%; ciò ha portato a determinare la base d’asta della procedura ad un importo sottostimato, rispetto a quello derivante dall’applicazione del Prezzario Regionale.
Prezzario obbligatorio
I Giudici del Tar hanno confermato che il chiaro tenore dell’art. 23, comma 16, terzo periodo del Codice dei contratti, non lascia dubbi nel ritenere che le Stazioni Appaltanti siano tenute a fare puntuale applicazione dei prezzari regionali e la previsione in parola non si esprime, infatti, in termini di mera possibilità (come accade quando si dice che la P.A. “può”) ma pone un vero e proprio obbligo in tal senso.
Del resto, anche a ritenere che il prezzario regionale non abbia valore “tout court” vincolante ma costituisca la base di partenza per l’elaborazione delle voci di costo della singola procedura, deve nondimeno ritenersi che in caso di eventuale scostamento da detti parametri di riferimento, la stazione appaltante sia tenuta a darne analitica motivazione (delibera ANAC n. 768 del 4 settembre 2019), maggiormente necessaria ove tale scostamento sia particolarmente sensibile non potendosi tollerare una determinazione del prezzo a base d’asta completamente arbitraria in quanto priva del necessario apparato giustificativo.
Tali non si possono, infatti, considerare i dati riportati in forma di tabella sotto ciascuna voce con la dizione “analisi prezzo”. Detti schemi sono, infatti, privi di qualsivoglia esplicazione diversa dalla nuda indicazione del diverso valore numerico e non sono, in ogni caso, supportati da dati o documenti in grado di dare contezza e di giustificare lo scostamento alla luce delle specifiche condizioni di mercato esistenti sul territorio interessato.
Determinazione dell'importo a base di gare per la progettazione
Concludo con una domanda che è anche una provocazione: quanti ricorsi e sentenze si sarebbero evitate se il Codice dei contratti avesse previsto l'obbligo di utilizzo dei prezzari di riferimento sia per i lavori che per i servizi di architettura e ingegneria?
Documenti Allegati
Sentenza TAR Puglia