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Nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10.2.2006 è stato pubblicato il Decreto del Ministero della Giustizia 2.2.2006, recante "Istituzione del Fondo di solidari...
Nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10.2.2006 è stato pubblicato il
Decreto del Ministero della Giustizia 2.2.2006, recante
"Istituzione del Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni
immobili da costruire, ai sensi dell'articolo 18, comma 6, del
decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122".
Con il decreto ministeriale viene data attuazione al decreto legislativo n. 122/2005 che aveva istituito il Fondo di solidarietà a beneficio degli acquirenti che, a seguito dell'insolvenza del costruttore, hanno subito la perdita di somme di denaro o di altri beni e non hanno conseguito il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su immobili oggetto di accordo con il costruttore.
Con il decreto ministeriale, tra l'altro, vengono regolamentate:
- la modalità di presentazione della domanda;
- la documentazione da allegare alla domanda;
- l'istruttoria e la delibera sulle domande;
- la determinazione dell'ammontare massimo complessivo delle somme da erogare; - l'accesso in quota;
- il pagamento degli indennizzi;
- la composizione e funzionamento del comitato del Fondo di solidarietà;
La domanda di accesso al Fondo deve essere presentata dai soggetti in possesso dei requisiti indicati nell'art. 13 del decreto legislativo n. 122/2005, utilizzando il modulo di cui all'allegato A del dm 02/02/2006, entro il termine di decadenza di sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto stesso.
La domanda per l'accesso al Fondo può essere presentata:
a) per via telematica, utilizzando il modulo interattivo disponibile sul sito Internet del gestore;
b) per consegna diretta presso la sede del gestore, che ne rilascia ricevuta;
c) a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, inoltrato alla sede del gestore.
La gestione del Fondo è attribuita alla Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a. (Consap), che vi provvede per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla base di apposita concessione, approvata con decreto del medesimo Ministero.
Con il decreto ministeriale viene data attuazione al decreto legislativo n. 122/2005 che aveva istituito il Fondo di solidarietà a beneficio degli acquirenti che, a seguito dell'insolvenza del costruttore, hanno subito la perdita di somme di denaro o di altri beni e non hanno conseguito il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su immobili oggetto di accordo con il costruttore.
Con il decreto ministeriale, tra l'altro, vengono regolamentate:
- la modalità di presentazione della domanda;
- la documentazione da allegare alla domanda;
- l'istruttoria e la delibera sulle domande;
- la determinazione dell'ammontare massimo complessivo delle somme da erogare; - l'accesso in quota;
- il pagamento degli indennizzi;
- la composizione e funzionamento del comitato del Fondo di solidarietà;
La domanda di accesso al Fondo deve essere presentata dai soggetti in possesso dei requisiti indicati nell'art. 13 del decreto legislativo n. 122/2005, utilizzando il modulo di cui all'allegato A del dm 02/02/2006, entro il termine di decadenza di sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto stesso.
La domanda per l'accesso al Fondo può essere presentata:
a) per via telematica, utilizzando il modulo interattivo disponibile sul sito Internet del gestore;
b) per consegna diretta presso la sede del gestore, che ne rilascia ricevuta;
c) a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, inoltrato alla sede del gestore.
La gestione del Fondo è attribuita alla Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a. (Consap), che vi provvede per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla base di apposita concessione, approvata con decreto del medesimo Ministero.
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