Modifiche e varianti contratti durante il periodo di efficacia: nuovi chiarimenti dall'ANAC
Il Comunicato del Presidente ANAC con le indicazioni interpretative sull’articolo 106, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., in merito alle modifiche contrattuali fino a concorrenza di un quinto dell’importo del contratto
Sciolti alcuni dubbi interpretativi che riguardano la modifica dei contratti durante il periodo di efficacia prevista all’art. 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti).
Modifiche contratti durante il periodo di efficacia: il comunicato ANAC
A chiarire questi dubbi interpretativi, in risposta ad alcune segnalazioni su questo argomento, ci ha pensato l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con il comunicato del Presidente 23 marzo 2021 che fornisce utili informazioni che hanno lo scopo di favorire la corretta interpretazione e l’uniforme applicazione della disposizione previste all’art. 106 del Codice dei contratti, con specifico riferimento al comma 12.
Il comma 12 dell’art. 106 del Codice dei contratti prevede: “La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”.
In particolare, il Comunicato chiarisce che la disposizione in argomento è volta a specificare che, al ricorrere di una delle ipotesi previste dai commi 1, lettera c) e 2 dell’articolo 106, qualora la modifica del contratto resti contenuta entro il quinto dell’importo originario, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore la relativa esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario senza che lo stesso possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto medesimo. Nel caso in cui, invece, si ecceda il quinto d’obbligo e, sempre purché ricorrano le altre condizioni di cui all'articolo 106, commi 1 e 2, del Codice, l'appaltatore potrà esigere una rinegoziazione delle condizioni contrattuali e, in caso di esito negativo, il diritto alla risoluzione del contratto. L’articolo in esame non può, quindi, essere inteso come ipotesi autonoma di modifica contrattuale, ulteriore rispetto alle fattispecie individuate ai commi 1 e 2 del medesimo articolo.
In allegato il Comunicato del Presidente ANAN Giuseppe Busia.
Documenti Allegati
Comunicato Presidente ANAC 23 marzo 2021