Offerta anomala ed esclusione: quali effetti sulla gara? lo chiarisce il Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato chiarisce gli effetti dell’annullamento del provvedimento di esclusione dalla gara di un’offerta ritenuta anomala
Nel caso di annullamento di un provvedimento di esclusione dalla gara di un’offerta ritenuta anomala cosa accade e quali sono gli obblighi per la stazione appaltante prima di procedere all’aggiudicazione della gara?
Offerta anomala ed annullamento esclusione: la sentenza del Consiglio di Stato
A rispondere a questa domanda ci ha pensato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3085 del 14 aprile 2021 pronunciatasi in riferimento ad un ricorso presentato per l’annullamento di una decisione di primo grado dove nell’ambito di una gara l’offerta di un concorrente, a seguito di verifica di congruità, era stata ritenuta anomala e quindi esclusa. Tale esclusione era stata confermata prima dal TAR e poi annullata dal Consiglio di Stato. La domanda che si pone adesso è: quali effetti ha il provvedimento di annullamento dell’esclusione sugli esiti della gara? quali sono gli obblighi della stazione appaltante?
L’aggiudicazione a seguito dell’annullamento dell’esclusione
A seguito dell’annullamento del provvedimento di esclusione, la stazione appaltante aveva aggiudicato all’impresa la gara. Aggiudicazione che è stata impugnata dal concorrente che era risultato aggiudicatario nelle more della decisione del Consiglio di Stato che aveva annullato l’esclusione.
In particolare, la ricorrente ha lamentato la congruità dell’offerta poi risultata vincitrice e l’assenza di una verifica da parte della Commissione aggiudicatrice.
Nel ricorso al TAR, la seconda classificata. al fine di difendere la sua posizione, ha ripreso ad analizzare la confusa documentazione giustificativa che era stata prodotta dalla concorrente esclusa e poi riammessa, in quanto convinta del fatto che tale annullamento avrebbe imposto alla stazione appaltante un nuovo subprocedimento di verifica di congruità rispetto all’offerta. Nell’ambito di tale attività di analisi, secondo la ricorrente, la nuova impresa aggiudicatrice non si era solo limitata ad espungere dal calcolo del TFR il coefficiente previsto per le festività retribuite e a sottostimare indebitamente il costo della sicurezza per ogni singolo lavoratore, ma si era spinta al punto di alterare consapevolmente vari elementi dell’offerta economica che non potevano (come non possono) essere oggetto di modifica da parte dei concorrenti.
Sul piano sostanziale, il fatto che l’offerta oggetto dell’aggiudicazione da ultimo impugnata sia stata ritenuta congrua in giudizio, in un giudizio al quale ha peraltro partecipatola ricorrente, e che tale valutazione di congruità, per la sua natura omnicomprensiva, non si presta ad essere oggetto di nuove ed analitiche censure che, in disparte la loro tardività, finiscono con l’impingere sui medesimi elementi già oggetto di giudizio.
Secondo il Consiglio di Stato, è vero che la nuova aggiudicazione è un provvedimento costituente un nuovo esercizio del potere, ma essa si fonda sulla valutazione di congruità dell’offerta risultante dall’originaria valutazione di anomalia poi annullata dal Consiglio di Stato in ragione della riconosciuta congruità dell’offerta.
In altre parole, l’aggiudicazione impugnata non è stata preceduta da una nuova valutazione di congruità, sicché tale profilo si è cristallizzato, e il ricorso tenta di rimettere in discussione la congruità dell’offerta valorizzando sul piano esclusivamente formale la nuova aggiudicazione.
Conclusioni
Nel caso di specie, l’annullamento del provvedimento di esclusione dalla gara di un’offerta ritenuta anomala non comporta l’obbligo per la stazione appaltante, prima di procedere all’aggiudicazione, di operare una nuova valutazione di anomalia, ove la pronuncia caducatoria non comporti – come nel caso di specie - margini per la riedizione del potere, fondandosi sull’accertamento della sostenibilità economica di tale offerta.
Il giudicato che, accogliendo il ricorso contro il provvedimento di esclusione per anomalia dell’offerta, accerti la congruità dell’offerta medesima in punto di sostenibilità economica della stessa, preclude la proposizione, all’esito di un nuovo provvedimento di aggiudicazione non preceduto da nuova valutazione di congruità, di motivi di ricorso che censurano l’aggiudicazione per ritenuta anomalia della relativa offerta (anche in ragione del carattere globale ed omnicomprensivo di tale giudizio).
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 14 aprile 2021, n. 3085