Le procedure di prevenzione incendi e il raccordo con lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)
Per le attività soggette ai controlli antincendio rientrano nella disciplina del SUAP la valutazione del progetto e la segnalazione certificata di inizio attività
Il regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), emanato con il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, è entrato in vigore il 15 ottobre 2010.
Indice degli argomenti
Il regolamento e l’allegato tecnico
Costituisce parte integrante del citato regolamento l'allegato tecnico di cui all’art. 12 comma 5, il quale individua le modalità telematiche per la comunicazione ed il trasferimento dei dati tra i SUAP e tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti.
Tale provvedimento ha introdotto importanti novità rispetto alla previgente normativa nonché perfezionato prerogative esistenti.
Il ruolo del SUAP
Attraverso il SUAP si snellisce notevolmente la fase relativa all’acquisizione delle autorizzazioni per poter avviare un’impresa poiché questo costituisce l’unico punto di accesso in relazione ad ogni adempimento amministrativo riguardante l’attività produttiva, con l’obiettivo di fornire una risposta unica anche per conto di tutte le amministrazioni coinvolte nei rispettivi procedimenti.
Per quanto concerne le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, rientrano nella disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, la domanda di valutazione del progetto (di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 151/2011) e la segnalazione certificata di inizio attività (di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 151/2011).
Per quanto concerne le altre procedure previste dal regolamento di prevenzione incendi, tra cui l’attestazione di rinnovo periodico nonché quelle introdotte di carattere volontario come il nulla osta di fattibilità e le richieste di verifiche in corso d'opera, si ritiene che siano escluse dal campo di applicazione della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive.
La disciplina dei SUAP sui procedimenti di prevenzione incendi
Come indicato nelle definizioni di cui all’art. 1 del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, e all’art. 1 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, si intende per sportello unico per le attività produttive (SUAP) l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento.
Il successivo art. 10 del D.P.R. n. 151/2011 stabilisce che, per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all’allegato I al decreto, di competenza del SUAP, si applica il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160.
Come già previsto dal D.P.R. n. 447/1998, il D.P.R. n. 160/2010 stabilisce che i Comuni esercitino le funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi, assicurando che l’intero procedimento sia affidato a un’unica struttura alla quale gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti previsti dai procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, la ristrutturazione e l’ampliamento di impianti produttivi di beni e servizi.
Le amministrazioni pubbliche diverse dal Comune che sono interessate dal procedimento, e quindi anche i Comandi provinciali dei Vigili del fuoco, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione che ad esse eventualmente pervengono, dandone comunicazione al richiedente.
Il regolamento sullo sportello unico per le attività produttive prevede due tipologie di procedimenti:
- Il “procedimento automatizzato”, basato sulla SCIA, descritto al capo III del regolamento di cui al D.P.R. n. 160/2010;
- Il “procedimento ordinario”, o procedimento unico, descritto al capo IV del regolamento, che disciplina i casi per i quali non è applicabile il procedimento automatizzato.
Il procedimento automatizzato
Come previsto dall’art. 5 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, nei casi in cui gli interventi di realizzazione o modifica di un’attività produttiva siano soggetti alla disciplina della SCIA, la segnalazione deve essere presentata al SUAP esclusivamente per via telematica con gli standard disposti dall'allegato tecnico di cui all'art. 12, comma 5 dello stesso decreto e deve essere corredata di tutte le dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni, nonché degli elaborati tecnici di cui all'art. 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, deve verificare, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati e, in caso di verifica positiva, deve rilasciare automaticamente la ricevuta, trasmettendo sempre per via telematica, la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti, in conformità all’allegato tecnico al regolamento.
A seguito di tale rilascio contestuale ed automatico della ricevuta, al momento della presentazione per via telematica, il richiedente, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, può avviare immediatamente l'intervento o l'attività senza necessità di ulteriori adempimenti.
Ai sensi dell'art. 38, comma 3, lettera f), del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la ricevuta di cui al comma 4, costituisce titolo autorizzatorio ai fini del ricorso agli ordinari rimedi di tutela dei terzi e di autotutela dell'amministrazione.
Conformemente a quanto previsto dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di silenzio assenso, decorsi i termini di cui all'art. 2 della medesima legge dalla presentazione dell'istanza, ovvero i diversi termini previsti dalle specifiche discipline regionali o speciali, il silenzio maturato a seguito del rilascio della ricevuta, emessa automaticamente con le medesime modalità del comma 4, equivale a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori istanze o diffide.
Il D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, con l’art. 10, comma 2, ha stabilito che, ai soli fini antincendio, esclusivamente le attività in categoria A di cui all'Allegato I ricadono nel procedimento automatizzato di cui al Capo III del D.P.R. n. 160/2010, fatti salvi i casi in cui si applica il procedimento ordinario di cui al Capo IV dello stesso decreto.
Pertanto, per il responsabile di un’attività in categoria A, gli adempimenti ai fini della prevenzione incendi sono adempiuti allegando alla SCIA da presentare al SUAP nell’ambito delle procedure del Capo III del D.P.R. n. 160/2010, anche la “SCIA antincendio” di cui all’art. 4 del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.
Tutta la procedura deve essere condotta per via telematica con gli standard conformi a quanto previsto dall’allegato tecnico al D.P.R. n. 160/2010.
Il procedimento ordinario
Il Capo IV del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, come modificato dal D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127”, stabilisce le procedure adottare per il procedimento ordinario o unico.
Al di fuori dei casi di SCIA di cui al procedimento automatizzato disciplinato dal Capo III, le istanze per l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività devono essere presentate al SUAP.
Il SUAP, entro trenta giorni dal ricevimento, salvi i termini più brevi previsti dalla disciplina regionale, può richiedere all’interessato la documentazione integrativa, facendo presente che oltre tale termine l’istanza si intende correttamente presentata.
Decorso il suddetto termine di trenta giorni, il SUAP, verificata la completezza della documentazione, adotta il provvedimento conclusivo entro trenta giorni, salvi i termini più brevi previsti dalla normativa regionale.
Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP indice una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero dalle altre normative di settore.
Scaduto il termine dei trenta giorni relativo all’adozione il provvedimento conclusivo, ovvero in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, si applica l'art. 38, comma 3, lettera h), del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede che “in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi”.
Il provvedimento conclusivo del procedimento, adottato nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, costituisce a tutti gli effetti, titolo unico per la realizzazione e lo svolgimento delle attività richieste.
Il rispetto dei termini per la conclusione del procedimento costituisce elemento di valutazione del responsabile del SUAP e degli altri soggetti pubblici che intervengono nella procedura.
Alla luce di quanto sopra, per le attività produttive che riguardino attività soggette di categoria B e C dell’Allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, nel caso di domande di valutazione del progetto di nuove attività o di modifiche di quelle esistenti che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il SUAP deve attivare il procedimento ordinario (o unico).
In tali casi, infatti, il SUAP, prima di autorizzare la realizzazione o l’eventuale modifica con aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza, deve acquisire dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio la pronuncia sulla conformità del progetto alla normativa e ai criteri tecnici di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.
A lavori ultimati il soggetto interessato, ai fini dell’immediato esercizio dell’attività, invia al SUAP, oltre alla documentazione prevista all’art. 10 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, anche la SCIA “antincendio” prevista dall’art. 4 del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.
Pertanto, la documentazione che dovrà essere inviata al SUAP in questi casi è la seguente:
- dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità, ove l’interessato non proponga domanda ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia”;
- certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato nei casi previsti dalla normativa vigente;
- SCIA "antincendio" di cui all'art. 4 del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.