Le norme tecniche di prevenzione incendi
Gli atti di rilevanza giuridica, l'evoluzione delle norme, le regole tecniche cogenti e norme volontarie, le regole tecniche orizzontali e verticali e i criteri generali di prevenzione incendi
In Italia, a differenza della gran parte degli altri Paesi, sia il servizio di soccorso in caso di incendio, sia la predisposizione delle norme tecniche di prevenzione incendi, sia la verifica del rispetto delle norme stesse sono demandate ad un’unica struttura, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Indice degli argomenti
Gli atti di rilevanza giuridica in materia di prevenzione incendi
Gli atti aventi rilevanza giuridica in materia di prevenzione incendi assumono in generale la forma di:
- Leggi: atti normativi approvati dai due rami del Parlamento secondo la procedura stabilita dalla Costituzione.
- Decreti legislativi: atti normativi aventi efficacia di legge, adottati dal potere esecutivo (Governo) per delega espressa e formale del potere legislativo (Parlamento).
- Decreti del Presidente della Repubblica: atti del potere esecutivo che hanno funzione esplicativa e complementare della legge della quale costituiscono regolamento. I regolamenti sono provvedimenti di carattere normativo che disciplinano specifiche materie nei limiti stabiliti dalla legge.
- Decreti ministeriali: atti che possono regolare il funzionamento interno possono anche regolare rapporti con terzi. Nel campo della prevenzione incendi, con decreti del ministero dell'interno vengono approvate le regole tecniche di prevenzione incendi, di norma contenute come allegati agli stessi.
- Circolari ministeriali: sono atti interni della pubblica amministrazione, destinati unicamente a indirizzare e regolare in modo uniforme l’attività degli uffici dipendenti, nei confronti dei quali esercitano una funzione direttiva, e non hanno efficacia vincolante né possono spiegare alcun effetto giuridico nei confronti di soggetti estranei all’amministrazione.
Oltre alle fonti normative sopra indicate, su vari argomenti possiamo avere anche note ministeriali di risposta a singoli quesiti di prevenzione incendi, le quali sono di norma riferiti a casi specifici e, pur se non hanno alcuna efficacia vincolante o giuridica, possono costituire un utile riferimento nell'esame di casi analoghi.
Evoluzione delle norme di sicurezza antincendio
Tra le norme di sicurezza più datate e tuttora in vigore, pur con le varie modifiche apportate, possiamo citare il D.M. 31 luglio 1934 relativo alle norme di sicurezza sugli oli minerali e il R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) che disciplina le attività di vendita, depositi, stabilimenti ed impianti che trattano sostanze esplodenti.
Fino a qualche tempo fa, nel campo delle norme di sicurezza di prevenzione incendi, si è fatto molto ricorso alle circolari emanate dal Ministero dell’interno, pur se questi tipi di provvedimento dovrebbero avere efficacia vincolante solo nei confronti di soggetti interni all’Amministrazione.
A tal fine si citano provvedimenti utilizzati per molto tempo come ad esempio la circolare n. 16/51 sui locali di pubblico spettacolo, la circolare n. 74/56 tutt’ora in vigore per la parte relativa ai depositi di gpl in bombole, la circolare n. 99/64 sui depositi di ossigeno liquido tutt’ora in vigore, la circolare n. 75/67 sui grandi magazzini, la circolare n. 68/69 e n. 73/71 sugli impianti termici alimentati rispettivamente a gas e a combustibile liquido, la circolare n. 31/78 sui gruppi elettrogeni, la circolare n. 91/61 sulla resistenza al fuoco, ecc.
In tempi più recenti lo schema di regola tecnica di prevenzione incendi si è sempre più perfezionato, e attualmente è approvata come allegato di decreto del Ministero dell’interno.
Le cosiddette “norme orizzontali” possono trattare argomenti di carattere generale come regolamenti di prevenzione incendi, termini e definizioni, resistenza al fuoco, reazione al fuoco, impianti di protezione attiva, ecc., mentre le “norme verticali” sono specifiche per una determinata attività, come ad esempio locali di spettacolo, impianti sportivi, alberghi, ospedali, uffici, autorimesse, edifici di civile abitazione, gruppi elettrogeni, impianti termici, depositi di gpl, distribuzione carburanti, ecc.
Regole tecniche cogenti e norme volontarie
Molto spesso, nella dizione comune si utilizzano indistintamente i termini relativi a norme o regole tecniche di prevenzione incendi. Vediamo di seguito le definizioni più precise associate a tale terminologia.
Una “regola tecnica” è una disposizione regolamentare cogente, resa obbligatoria, nel caso dell’Italia, attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o in un atto legislativo, come ad esempio, il D.Lgs. n. 81/2008, il D.P.R. n. 151/2011, il D.M. 3 agosto 2015, ecc.
Una “norma” è invece una specifica tecnica (Le definizioni sono fornite dal regolamento (UE) n. 1025/2012 del parlamento europeo e del consiglio del 25 ottobre 2012 sulla normazione europea, riprese anche codice di prevenzione incendi al capitolo G.1.4 dell’allegato 1 al D.M. 3 agosto 2015. Le norme definiscono le caratteristiche dimensionali, prestazionali, ambientali, di qualità, sicurezza, organizzazione, ecc. di un prodotto, processo o servizio) adottata da un organismo di normazione riconosciuto per applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non è obbligatoria, che appartiene a una delle categorie di seguito indicate.
L’applicazione della normazione volontaria come ad esempio UNI, EN, ISO, può essere resa cogente da altre disposizioni regolamentari, oppure pur rimanendo volontaria e non obbligatoria, può conferire presunzione di conformità se così indicato nella specifica disposizione.
Norma internazionale: norma adottata da un organismo di normazione internazionale, come ad esempio ISO (Organizzazione internazionale per la normazione), IEC (Commissione elettrotecnica internazionale) ed ITU (Unione internazionale delle telecomunicazioni), ecc.
Norma europea: norma adottata da un'organizzazione di normazione europea, come ad esempio CEN (Comitato europeo di normazione), Cenelec (Comitato europeo di normazione elettrotecnica), ETSI (Istituto europeo per le norme di telecomunicazione), ecc.
Norma nazionale: norma adottata da un organismo di normazione nazionale, come ad esempio: UNI e CEI (Italia), BSI (Gran Bretagna), DIN e DKE (Germania), AFNOR (Francia), NEN e NEC (Paesi Bassi), ecc.
Norma armonizzata: norma europea adottata su mandato della Commissione ai fini dell'applicazione della legislazione dell’Unione sull’armonizzazione. Le norme armonizzate e, più in generale, le specifiche tecniche armonizzate sono solitamente riferite alla determinazione delle prestazioni di prodotti ai fini della relativa commercializzazione nello Spazio Economico Europeo (SEE).
In Italia una norma può essere contraddistinta dalla sigla “UNI” se nazionale, “UNI EN” per la norma europea recepita in Italia, “UNI ISO” per la norma internazionale adottata come norma nazionale, o “UNI EN ISO” se la norma è adottata anche a livello europeo.
Ad esempio, la norma UNI EN ISO 13943:2017, è una norma emanata a livello internazionale (ISO) ed è stata recepita sia dal Comitato europeo di normazione (EN), sia dall’Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) assumendo così lo status di norma nazionale italiana.
Altra tipologia di normazione alle quali non è obbligatorio conformarsi è rappresentato dal “prodotto della normazione europea”, cioè qualsiasi altra specifica tecnica, diversa dalle norme europee, adottata da un’organizzazione europea di normazione per applicazione ripetuta o continua.
Si riportano i seguenti esempi di prodotti della normazione europea, precisando che le TS devono essere adottate dagli organismi nazionali di normazione, mentre le TR possono non essere adottate a livello nazionale:
Technical Specification (TS): documento tecnico di carattere normativo il cui sviluppo può essere previsto quando varie alternative, non sufficienti a raggiungere un accordo o una norma europea o per la necessità di differenti specifiche sperimentali o a causa dell’evoluzione tecnologica, devono necessariamente coesistere in vista di una futura armonizzazione;
Technical Report (TR): documento tecnico di carattere informativo che fornisce informazioni sul contenuto tecnico del lavoro di normazione in atto. Generalmente viene predisposto quando si ritiene urgente o necessario fornire agli enti nazionali di normazione informazioni tecniche di dettaglio.
Infine, altri documenti di tipo volontario sono le “norme riconosciute a livello internazionale”, adottate da un organismo riconosciuto a livello internazionale, come ad esempio nel settore antincendio: NFPA, ANSI/UL, ASTM, API, FM Global, FPA, NIST, SFPE, TNO, VDS, Energy Institute, IGEM, VTT, BRANZ, ecc.
Le regole tecniche orizzontali e verticali di prevenzione incendi
Come si è detto, una “regola tecnica” di prevenzione incendi è disposizione regolamentare cogente verso la quale è obbligatorio conformarsi nel momento in cui entrano in vigore, in Italia, attraverso la pubblicazione in gazzetta ufficiale, di norma allegata a decreti del ministero dell’interno.
Una regola tecnica “verticale” è una disposizione di prevenzione incendi applicabile ad una attività ben individuata, come ad esempio uffici, scuole, alberghi, ospedali, centrali termiche, ecc., mentre una regola tecnica “orizzontale” è applicabile a tutte le attività, come ad esempio le misure sulla resistenza al fuoco, la reazione al fuoco, gli impianti di protezione attiva, ecc.
I criteri tecnici generali di prevenzione incendi
L’art. 15 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 recante “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229”, stabilisce le modalità di emanazione delle norme tecniche di prevenzione incendi, le quali sono adottate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati, come il Ministro per i beni e le attività culturali per quanto concerne le attività connesse con i beni culturali ed ambientali, sentito il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi.
Dette norme sono fondate su presupposti tecnico scientifici generali in relazione alle situazioni di rischio tipiche da prevenire e specificano:
Prevenzione: misure, provvedimenti e accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilità dell'insorgere degli incendi e delle esplosioni attraverso dispositivi, sistemi, impianti, procedure di svolgimento di determinate operazioni, atti ad influire sulle sorgenti di ignizione, sul materiale combustibile e sull'agente ossidante;
Protezione: misure, provvedimenti e accorgimenti operativi intesi a limitare le conseguenze dell'incendio e delle esplosioni attraverso sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie di esodo di emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazioni e simili.
Al comma 3 dell’art. 15 del D.Lgs. n. 139/2006 è specificato che fino all'adozione delle citate norme tecniche, alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti soggetti alla disciplina di prevenzione incendi si applicano i criteri tecnici che si desumono dalle finalità e dai principi di base della materia, tenendo presenti altresì le esigenze funzionali e costruttive delle attività interessate.
In base a quanto sopra si poteva, comunemente, individuare una distinzione tra le cosiddette attività “normate”, disciplinate da una specifica regola tecnica di prevenzione incendi, e quelle “non normate” alle quali si applicano i criteri generali di prevenzione incendi ai sensi dell’art. 15 comma 3 del D.Lgs. n. 139/2006.
Tale distinzione ha subito un netto affievolimento con l’entrata in vigore del codice di prevenzione incendi di cui al D.M. 3 agosto 2015, che ha inserito nel campo di applicazione numerose attività soggette a controllo di prevenzione incendi le quali in precedenza non avevano riferimenti specifici e quindi dovevano essere applicati i citati criteri generali di cui all’art. 15 comma 3 del D.Lgs. n. 139/2006.
Inoltre, con l’entrata in vigore del D.M. 12 aprile 2019, a decorrere dal 20 ottobre 2019 è terminato il periodo transitorio di applicazione volontaria del Codice di prevenzione incendi per la progettazione delle attività non dotate di specifica regola tecnica.
Il citato decreto ha anche ampliato il campo di applicazione alle attività di cui all’allegato I del DPR 1° agosto 2011, n. 151, aggiungendone altre al precedente elenco, introducendo, per molte di queste, l’obbligo di applicare il Codice come unico riferimento normativo.
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