Recupero sottotetti, sanatoria e cambio di destinazione d'uso: nuovo intervento del Consiglio di Stato
Consiglio di Stato: "I sottotetti, che avrebbero dovuto costituire volumi tecnici non abitabili, sono stati adibiti ad abitazione e ad ufficio con cambio di destinazione che, anche in assenza di specifiche opere edilizie, comporta aggravio del carico urbanistico, necessitante di idonea autorizzazione, legittimando pertanto l’esercizio del potere repressivo del Comune"
Sottotetti, sanatoria e destinazione d'uso. Attenzione quando parliamo di questi argomenti. Perché il rischio di "scivolare su una buccia di banana" è molto facile. Per questo ci viene in soccorso la sentenza del consiglio di Stato n. 3340/2021 che risolve il ricorso presentato da una società dopo aver ricevuto parere negativo dal Tar.
Sanatoria, ordinanza di demolizione e ricorso...
Presenta ricorso contro l'ordinanza di demolizione e di ripristino dei luoghi, una società che aveva effettuato alcuni lavori su tre sottotetti a cui poi, come si legge nella sentenza del Tar, è stata cambiata la destinazione d'uso, rendendoli abitabili per uso abitazione (due di questi) e uno per uso ufficio. Secondo la società, oltre ad una carenza di motivazione dell'ordinanza di demolizione, non viene atteso il procedimento della domanda di sanatoria, ancora in corso. Il Tar ha dato torto alla società che si è rivolta al consiglio di Stato.
La motivazione sugli abusi edilizi
E' ormai noto, dicono i giudici del consiglio di Stato, che i provvedimenti in materia di repressione degli abusi edilizi non necessitano di particolare motivazione. Una cosa confermata anche dall'adunanza plenaria che, ha specificato che "il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, (...) non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino".
Le variazioni "non essenziali"
Secondo la società il Tar non aveva tenuto conto del fatto che le opere realizzate avevano comportato variazioni "non essenziali". Ma non è così, dicono i giudici. Infatti i sottotetti, che avrebbero dovuto costituire volumi tecnici non abitabili, "sono stati adibiti ad abitazione e a ufficio con cambio di destinazione che, anche in assenza di specifiche opere edilizie, comporta aggravio del carico urbanistico, necessitante di idonea autorizzazione, legittimando pertanto l’esercizio del potere repressivo del comune". Inoltre, si legge nella sentenza, proprio la società che ha realizzato l'abuso, si era impegnata, con un atto, a "non modificare la destinazione d'uso dei sottotetti", senza autorizzazione da parte del comune. Il permesso di costruire rilasciato dal comune prevedeva il rispetto della destinazione d'uso dei sottotetti. Il mancato rispetto dell'atto firmato dalla società, comportava l'annullamento del permesso di costruire. Il ricorso dunque è stato respinto.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 26 aprile 2021, n. 3340