Servizi ad alta intensità di manodopera: il criterio di affidamento
Il TAR Lombardia chiarisce quale criterio di affidamento utilizzare per gli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera
Appalti di servizi ad alta intensità di manodopera e bandi di gara. Qual è il criterio per l'affidamento? Possono sempre essere affidati secondo il criterio del prezzo più basso, oppure ci sono dei limiti che non vanno mai superati? A questa domanda risponde il Tar Lombardia con la sentenza n. 1095/2021.
La richiesta di annullamento della gara
Propone ricorso una società arrivata seconda al bando di gara per l'affidamento dei "Servizi di manutenzione ordinaria di software e hardware" per un comune lombardo. Per la società che ha proposto ricorso, l'affidamento fatto è illegittimo, perché non è stata considerata la quota di manodopera standardizzata prevista dal disciplinare. Viene violato, secondo la società, il D.lgs. n.50/2016 (il c.d. Codice dei contratti).
Servizi standardizzati
Un particolare capitolo del bando finisce sui tavoli del Tar Lombardia, che verrà affidato secondo il criterio del minor prezzo "in quanto si tratta di servizi le cui caratteristiche standardizzate e le cui condizioni definite dal mercato, soddisfano le esigenze della stazione appaltante". Il codice dei contratti prevede, in particolare all'art. n. 95, "che sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo i contratti relativi ai servizi ad alta intensità di manodopera". Inoltre "può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera". Un passaggio fondamentale della norma. Questi servizi ad alta intensità di manodopera, infatti, dicono i giudici, "sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto".
Prestazioni standardizzate e routinarie
E' la stessa stazione appaltante a precisare che i servizi messi a bando sono standardizzati, "precisando che si tratta di attività aventi ad oggetto prestazioni che richiedono un elevato numero di interventi, caratterizzati da una sostanziale ripetitività ed omogeneità, per i quali non risultano necessarie competenze informatiche altamente qualificate e specialistiche, ma soltanto competenze informatiche di base". Ma il fatto che si tratti di attività standardizzate, secondo il codice dei contratti, non consente comunque l'affidamento al prezzo più basso, "poiché questa possibilità è esclusa laddove si tratti di un servizio ad alta intensità di manodopera, ossia quando il valore della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto".
Calcolatrice alla mano
E i giudici hanno analizzato le offerte presentate dalle due società. Il ribasso è quasi identico e la stazione appaltante non ha riscontrato difetti dopo la valutazione di anomalia di entrambe le offerte. La società vincitrice ha previsto, per la manodopera, un costo del 68 per cento dell'intera offerta. Incidenza, dunque, superiore al limite previsto dal codice dei contratti, che è del 50 per cento. E, come detto, visto che si tratta di un appalto ad alta intensità di manodopera, non poteva essere affidato secondo il criterio del prezzo più basso. Il ricorso dunque è stato accolto e la gara annullata.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Lombardia 30 aprile 2021, n. 1095