Ordine di demolizione: le 2 condizioni per la revoca
La Corte di Cassazione chiarisce quando è possibile la revoca di un ordine di demolizione impartito con sentenza di condanna
È possibile la revoca dell’ordine di demolizione impartito con sentenza di condanna da parte del giudice dell’esecuzione? A determinate condizioni si e a spiegare bene in cosa consistono ci ha pensato la Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 16872 del 4 maggio 2021.
Indice degli argomenti
Ordine di demolizione: la sentenza di condanna
Nel caso di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita. Una sentenza che è suscettibile di revoca solo a determinate condizioni.
Nel caso oggetto della nuova sentenza della Corte di Cassazione, i ricorrenti avevano chiesto l’annullamento della sentenza del giudice, che aveva disposto la demolizione di alcune opere abusive, ma senza considerare che il Comune aveva manifestato la volontà di non dare seguito all'ingiunzione di demolire, intendendo destinare l'immobile al patrimonio comunale; alla relativa acquisizione, peraltro annullata in sede giurisdizionale amministrativa, aveva fatto invero seguito l'instaurazione di una procedura di variante al piano regolatore per il recupero del nucleo abusivo, sì che si sarebbe evidenziata la volontà - in capo all'amministrazione - di non dare seguito all'ingiunzione di demolizione e di non voler punire i colpevoli, mirando, piuttosto, al riassetto omogeneo di un'ampia zona di territorio, con l'inserimento del bene in una nuova fascia di edificabilità.
Secondo i ricorrenti, in relazione alla pendenza della procedura di variante già all'esame della competente sezione urbanistica regionale, si sarebbe dovuta sospendere l'esecuzione della demolizione sino all'esito di detto procedimento.
La sospensione e la revoca della demolizione
Come confermato dalla Corte di Cassazione, in tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna è suscettibile di revoca quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività, fermo restando il poteredovere del giudice dell'esecuzione di verificare la legittimità dell'atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio.
Le due condizioni
La Cassazione ha più volte confermato che la revoca o sospensione della demolizione imposta dal giudice dell’esecuzione può essere disposta solo se esistono situazioni tali da rendere l’ordine incompatibile con:
- la presentazione di una istanza di condono;
- un provvedimento di condono;
- un provvedimento che conferisce all'immobile una diversa destinazione.
Nel caso sia presentata un’istanza di sospensione dell’ordine di demolizione, il giudice dell’esecuzione deve attentamente verificare:
- i possibili esisti della procedura, deve cioè accertare il possibile risultato dell'istanza e se esistono cause ostative al suo accoglimento;
- i tempi di definizione della procedura, deve cioè valutare i tempi di definizione del procedimento amministrativo e sospendere l'esecuzione solo in prospettiva di un rapido esaurimento dello stesso, avendo l'obbligo di revocare l'ordine di demolizione del manufatto abusivo impartito con la sentenza di condanna o di patteggiamento, ove sopravvengano atti amministrativi con esso del tutto incompatibili
Il caso di specie
Nel caso oggetto del nuovo intervento della Cassazione, mancava qualsiasi presupposto per la revoca della demolizione in quanto:
- l'istanza di sanatoria di cui all'art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001 era stata rigettata dal Comune;
- il procedimento amministrativo di riperimetrazione dei nuclei abitativi avviato dall'amministrazione, che aveva compreso l'immobile in esame all'interno del progetto di variante speciale per il recupero urbanistico dei nuclei edilizi "spontaneamente sorti", era connotato da palese incertezza quanto all'approvazione stessa, quanto ai relativi tempi e quanto alla emanazione di un successivo provvedimento sanante da parte del Comune (incertezze ben evidenziate dalle parole del tecnico comunale Priori, riportate nell'ordinanza).
Non esisteva, dunque, alcun provvedimento amministrativo incompatibile con l'ordine di demolizione, i cui tempi di adozione non appaiono né certi né brevi.
Preso atto del rigetto ormai risalente dell'istanza in sanatoria, è stato così correttamente applicato il principio in forza del quale la sanzione dell'ordine di demolizione sfugge alla regola del giudicato penale ed è sempre riesaminabile in sede esecutiva al fine di una eventuale revoca, che è consentita solo in presenza di determinazioni della P.A. o del giudice amministrativo incompatibili con l'abbattimento del manufatto, ovvero ,quando sia ragionevolmente prevedibile, in base ad elementi concreti e specifici, che tali provvedimenti saranno adottati in breve tempo, non potendo la tutela del territorio essere rinviata indefinitamente, nemmeno sulla base ad esempio della mera pendenza di un ricorso in sede giurisdizionale avverso il rigetto della domanda di condono edilizio.
Il piano di recupero dell’area
Nel caso di specie, la semplice presentazione di un piano di recupero dell'area non è idonea a sospendere, né tantomeno ad escludere, l’esecuzione dell'ordine di demolizione dell'opera abusiva impartito con la sentenza di condanna per il reato edilizio, atteso che la demolizione può essere sospesa o revocata esclusivamente se risulta assolutamente incompatibile con atti amministrativi o giurisdizionali che abbiano conferito all'immobile altra destinazione o abbiano provveduto alla sua sanatoria.
Il ricorso è stato, pertanto, rigetta e la demolizione confermata.
Documenti Allegati
Sentenza Corte di Cassazione 4 maggio 2021, n. 16872