Condono edilizio e ordine di demolizione: occhio all'oggetto dell'istanza
Il Consiglio di Stato si esprime su un ordine di demolizione di opere abusive difformi rispetto all'istanza di condono edilizio presentata
Costruzioni abusive, difformità con la Dia (Denuncia inizio attività), richiesta di condono e "guerra" legale con un'amministrazione pubblica. Argomenti della sentenza n. 3659/2021 del consiglio di Stato.
La battaglia legale
Propongono ricorso i proprietari di un fabbricato su cui sono stati fatti interventi abusivi. I due coniugi, infatti, hanno realizzato, nel lontano 2002, un piano rialzato. Lavori eseguiti in difformità alla Dia presentata e per cui hanno chiesto un condono edilizio. Il comune, però, in pendenza del condono, ha comunicato l'avvio del procedimento di demolizione per la "realizzazione abusiva della tompagnatura". Successivamente, verificato che i due non avevano ottemperato all'ordinanza, ha disposto l'acquisizione gratuita del fabbricato al patrimonio comunale. I due coniugi hanno fatto ricorso. Ma il Tar, in primo grado, ha dato ragione al comune. Ora i due si sono rivolti al consiglio di Stato.
Ordinanza di demolizione e condono
I due coniugi hanno puntato il dito contro l'ordinanza di demolizione, ricevuta durante la pendenza di una richiesta di condono. Ma, dicono i giudici, l'oggetto dell'ordinanza di demolizione è diverso da quello della richiesta di sanatoria. Infatti i due coniugi hanno chiesto il condono per un manufatto al rustico, mentre il comune ha ordinato la demolizione della tompagnatura del manufatto eseguita successivamente. Ma, spiegano i giudici, anche se l'oggetto fosse stato identico, la richiesta dei coniugi sarebbe stata comunque infondata. "Il provvedimento repressivo emanato, come nel caso analizzato, in pendenza del procedimento per la definizione di una domanda di condono edilizio è illegittimo", dicono i giudici, a patto che "il soggetto leso faccia valere, tempestivamente e nelle forme di rito, il correlativo vizio, mentre ciò non è avvenuto essendosi proposta la censura con semplice memoria non notificata".
La motivazione dell'ordinanza di demolizione
Sul tavolo dei giudici anche la questione relativa alla mancanza di motivazione dell'ordinanza di demolizione. Per i giudici, però, non è così. "L’ordine di demolizione, quale atto di natura doverosa e vincolata, non richiede particolare motivazione - si legge nella sentenza - essendo sufficiente che il medesimo descriva quali sono le opere oggetto di contestazione, al fine di permettere al destinatario della sanzione di rimuoverle spontaneamente, esulando ogni altra indicazione dal contenuto tipico del provvedimento". Non vale nemmeno il lungo tempo trascorso dall'inizio della richiesta di sanatoria e poi dall'ordinanza di demolizione: "Il lungo tempo trascorso dalla realizzazione dell’opera abusiva non è idoneo a radicare in capo al privato interessato alcun legittimo affidamento in ordine alla conservazione di una situazione di fatto illecita", dicono i giudici. Respinto anche l'appello relativo al lungo tempo trascorso all'acquisizione, da parte del comune, del manufatto abusivo. Secondo i proprietari, il comune "avrebbe dovuto motivare le ragioni di interesse pubblico" dell'acquisizione. Ma, si legge nella sentenza, "l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale si verifica di diritto come effetto automatico dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, mentre l’atto acquisitivo ha natura meramente dichiarativa dell’effetto prodottosi ex lege, per cui non richiede alcuna motivazione". L'intero ricorso è stato respinto.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 10 maggio 2021, n. 3659