Demolizione abusi edilizi: confermato l'utilizzo di Google Earth per la valutazione della consistenza edilizia
Il TAR Lazio conferma l'utilizzo del programma Google Earth per la valutazione della consistenza edilizia di un intervento
Ormai è chiaro e la giurisprudenza in materia è pacifica: le aerofotogrammetrie di Google Earth possono essere utilizzati sia per provare la data di realizzazione di un intervento edilizio che per verificarne la sua consistenza.
Indice degli argomenti
Abusi edilizi e Google Earth: l'intervento della giurisprudenza
Sulla possibilità di utilizzare Google Earth in ambito edilizio avevamo già registrato:
- la sentenza del TAR Calabria 25 settembre 2018, n. 1604 che ha confermato l'utilizzo delle aerofotogrammetrie acquisite e delle immagini presenti sul programma Google Earth;
- la sentenza del TAR Basilicata 9 dicembre 2020, n. 779 che ha confermato un'ordinanza di demolizione emessa dal Comune a seguito di sopralluogo e rilievi aero-fotogrammetrici tramite Google Earth;
- la sentenza della Corte di Cassazione 29 dicembre 2020, n. 37611 che ha confermato l'utilizzo di Google Earth per la verifica della data di inizio lavori;
- la sentenza della Corte di Cassazione 20 gennaio 2021, n. 2264 che ha preso in esame i rilievi dei ricorrenti e li ha disattesi utilizzando come riferimento gli aerofotogrammi presi da Google Earth dai quali erano emersi netti gli abusi;
- la sentenza del TAR Campania 26 gennaio 2021, n. 552 che, per approfondire la consistenza di un intervento edilizio alla data di presentazione di una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), ha confermato l'utilizzo delle immagini provenienti da Google Earth;
- la sentenza del Consiglio di Stato 14 aprile 2021, n. 3067 che ha confermato l'utilizzo delle aerofotogrammetrie di Google Earth come valore di prova, in quanto rappresentazione di fatti, per il diniego di una autorizzazione paesaggistica.
Abusi edilizi e Google Earth: nuovo intervento del TAR Lazio
Dovrebbe, quindi, essere chiaro che le aerofotogrammetrie di Google Earth costituiscono valore di prova documentale nelle dispute tra il privato e l'amministrazione. E a confermarlo nuovamente è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con la sentenza 20 marzo 2021, n. 3418 che ci consente di approfondire l'argomento.
Nel caso di specie è stato proposto ricorso per l'annullamento di un provvedimento demolitorio di un'opera realizzata senza titolo in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico. Secondo il ricorrente, però, l'ordinanza di demolizione sarebbe errata perché l’immobile consisterebbe in un fabbricato agricolo "risalente ad epoca immemorabile" e, comunque, antecedente l’imposizione del vincolo paesaggistico opposto dal Comune, per come evincibile dalla documentazione catastale e notarile versata agli atti del giudizio. I ricorrenti si sarebbero limitati a realizzare meri lavori di consolidamento delle strutture murarie e del tetto, a fronte dei quali non sarebbe stata necessaria alcuna autorizzazione paesaggistica.
Inoltre, sempre secondo i ricorrenti, l'ordine demolitorio, privo dell’esternazione dell’interesse pubblico attuale e concreto al ripristino dello stato dei luoghi, risulterebbe, dunque, adottato in carenza dei presupposti legittimanti oltre che in contraddizione le valutazioni già operate, quanto alla legittimità dell’immobile oggetto di intervento, con conseguente frustrazione dell’affidamento medio tempore maturato.
OK all'utilizzo di Google Earth
Ma all'occhio vigile di Google Earth non si sfugge. Ed è proprio l'amministrazione comunale a verificarlo, consultando i documenti fotografici di repertorio mediante il programma Google Earth, da cui ha accertato che il manufatto rurale era composto, in origine, da un unico piano fuori terra, con tamponatura in pietra e con copertura a tetto con due falde spioventi, di altezza presunta, pari presumibilmente a circa 4,00 ml.
Dalla documentazione prodotta in sede di ricorso, non contestata dal ricorrente, si è provato come la complessiva attività edilizia realizzata sull’immobile non sia qualificabile in termini di “ristrutturazione edilizia” e men che meno in termini "restauro e di risanamento conservativo”, trattandosi piuttosto di una profonda trasformazione edilizia che ha determinato la realizzazione di un fabbricato avente caratteristiche plano-volumetriche totalmente diverse da quelle dell’edificio preesistente, con ciò legittimando l’irrogazione della sanzione demolitoria-acquisitiva di cui all’art. 31 del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).
Ordine di demolizione e abuso edilizio: il potere sanzionatorio
In riferimento all'ordine di demolizione che secondo il ricorrente sarebbe privo "dell’esternazione dell’interesse pubblico attuale e concreto al ripristino dello stato dei luoghi" anche su questo la giurisprudenza è pacifica e il TAR Lazio non fa altro che confermarla.
In presenza di un abuso edilizio, l’esercizio del potere sanzionatorio di natura demolitoria rappresenta atto dovuto e vincolato alla mera verifica dei relativi presupposti. È sempre prioritario, a prescindere dal tempo intercorso, l’interesse pubblico al ripristino dell’assetto urbanistico-edilizio violato, a fronte del quale non può dirsi sussistente alcuna posizione di affidamento legittimo ed incolpevole, meritevole di considerazione.
Ne consegue l’esonero dell’amministrazione dall’obbligo di predisporre un impianto motivazionale che non si risolva nell’analitica descrizione delle opere da demolire nonché nell’indicazione della normativa violata, da cui è evincibile il regime autorizzatorio disatteso.
Nel caso di specie si è trattato di attività edilizie che hanno modificato la sagoma e, quindi, l’aspetto esteriore dell’edificio (apposizioni di balconi, copertura della scala esterna, tetto a copertura piana in luogo che a due falde). Le stesse avrebbero dovuto essere preventivamente autorizzate dall’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico insistente sull’area oggetto di intervento. L’accertata carenza di siffatta autorizzazione paesaggistica avrebbe, quindi, legittimato il Comune a comminare la sanzione demolitorio-acquisitiva di cui all’art. 31 del Testo Unico Edilizia e ciò a prescindere dal regime edilizio disatteso.
Abusi edilizie e vincoli
Infine, in presenza di vincoli, l’esercizio del potere repressivo mediante l’irrogazione della più grave delle sanzioni demolitorie, ossia quella acquisitiva di cui all’art. 31 del DPR n. 380/2001, costituisce per il Comune atto dovuto e vincolato e ciò a prescindere sia dal regime autorizzativo applicabile agli interventi edilizi realizzati sine titulo che dall’apprezzamento circa l’effettiva incidenza degli stessi sugli interessi pubblici sottesi ai vincoli medesimi. In conclusione, il ricorso è stato respinto.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Lazio 20 marzo 2021, n. 3418