Superbonus 110%: niente detrazioni per le sanatorie edilizie
Le spese sostenute per la sanatoria edilizia di un'unità immobiliari possono rientrare nelle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) previste dal Decreto Rilancio?
Su queste pagine ci siamo largamente soffermati sul rapporto tra le detrazioni fiscali previste per il settore dell'edilizia, gli abusi, la verifica di conformità urbanistica-edilizia e gli effetti della possibile sanatoria.
Superbonus 110% e sanatoria edilizia
L'argomento è entrato prepotentemente nell'immaginario collettivo per merito (o a causa) delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) previste dal Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) per alcuni interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico. Proprio a seguito del superbonus 110% ormai tutti (soprattutto i contribuenti) hanno compreso l'importanza di avere un immobile in regola e privo di abusi.
L'art. 49 del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) ha, infatti, previsto che per la fruizione di incentivi, detrazioni e agevolazioni è necessario che l'immobile sia in regola. Una condizione senza la quale non è possibile di fruire di alcuna detrazione (superbonus incluso).
Su questa, occorre però fare un preciso distinguo. Riconoscendo lo stato di "salute" del patrimonio edilizio italiano, il legislatore ha operato una modifica all'art. 119 del Decreto Rilancio, inserendo il comma 13-ter grazie al quale per gli interventi sulle parti comuni degli edifici plurifamiliari, occorre verificare la conformità riferendosi esclusivamente alle parti comuni stesse. Non occorre, quindi, verificare le parti private.
In realtà questa formulazione del comma 13-ter ha lasciato non pochi dubbi sulla necessità di asseverare tutte le parti comuni dell'edificio oppure solo quelle interessate dall'intervento. Differenza non di poco conto.
In tutto questo, però l'art. 50 del Testo Unico Edilizia ha previsto che in caso di sanatoria edilizia degli eventuali abusi, il contribuente potrà tornare a fruire delle agevolazioni fiscali previste. Questo ha portato nell'ultimo anno a molte richieste di sanatoria edilizia che, riassumendo, può essere ottenuta:
- rimuovendo l'abuso stesso;
- sanandolo presentando un permesso di costruire o una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in sanatoria.
In quest'ultimo caso, è possibile ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda (doppia conformità). Si tratta di una pratica di accertamento di conformità che può essere presentata da un professionista abilitato (architetto, ingegnere, geometra,...).
Superbonus 110% e sanatoria edilizia: la domanda alla posta di LavoriPubblici.it
Ciò premesso, oggi rispondiamo a Roberta M. che alla posta di LavoriPubblici.it chiede "vorrei sapere se le prestazioni di un professionista ingegnere per la sanatoria delle difformità nel mio appartamento possono essere portate in detrazione al 110%".
È possibile rispondere alla suddetta domanda riprendendo due risposte dell'Agenzia delle Entrate: la 254/2021 e la n. 261/2021. In queste due risposte, il Fisco, riferendosi ai General Contractor e alla loro attività di coordinamento, ha precisato che l'art. 5 del Decreto MiSE 6 agosto 2020 (Decreto Requisiti tecnici) ha definito puntualmente le spese per le quali spetta l'agevolazione fiscale che sono quelle direttamente riconducibili agli interventi realizzati. Non sono deducibili, le spese dell'amministratore di condominio e quelle del General Contractor per il "coordinamento" delle diverse figure o per lo sconto in fattura.
Analoga considerazione si può fare per le spese sostenute dal contribuente per pagare il tecnico che ha predisposto la sanatoria di eventuali abusi. Anche in questo caso, non trattandosi di spese direttamente riconducibili all'intervento, il contribuente non le potrà portare in detrazione fiscale.
Link Correlati
Segui lo Speciale Superbonus 110% e resta sempre aggiornato