Sostegni-bis: il contributo a fondo perduto per le partite IVA

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Sostegni-bis confermato il contributo a fondo perduto per tutte le partite IVA

27/05/2021

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-Legge n. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis) è stato confermato il contributo a fondo perduto per tutte le partite IVA, quindi anche per tutti i liberi professionisti.

Il Contributo a fondo perduto

Il contributo a fondo perduto per tutte le partite IVA è disciplinato dall'art. 1 del Decreto Sostegni-bis con un complesso sistema di agevolazioni definito in 30 commi. Entrando nel dettaglio, viene innanzitutto riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva al 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del Decreto Legge) e, inoltre, presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, e che non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo.

Il nuovo contributo a fondo perduto spetta nella misura del 100% del contributo già riconosciuto ed è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo, ovvero è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, qualora il richiedente abbia effettuato tale scelta per il precedente contributo.

In alternativa, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Come detto, questo contributo è alternativo e prevede la presentazione di una nuova istanza.

Le condizioni di accesso

Tale contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

L'ammontare del contributo

L’ammontare di questo nuovo contributo è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:

  • 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a centomila euro;
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decretolegge 22 marzo 2021, n. 41, l’ammontare del contributo è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:

  • 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a centomila euro;
  • 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Per tutti i soggetti, l’importo del contributo non può essere superiore a centocinquantamila euro. Confermato anche che tale contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

Come richiederlo

Per ottenere il contributo a fondo perduto i soggetti interessati (o un loro intermediario) presentano, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti previsti.

L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario saranno definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, che individua, altresì, gli elementi da dichiarare nell’istanza al fine del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti.

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