Superbonus 110% e detrazioni fiscali: cessione a stato di avanzamento
L'art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha previsto la cessione del credito fiscale per stato di avanzamento lavori
Il Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) oltre a inserire nel vocabolario comune la parola superbonus 110%, ha previsto una delle più importanti misure previste per il settore dell'edilizia: l'opzione alternativa alla detrazione diretta.
Sconto in fattura e cessione del credito
In particolare, l'art. 121 del Decreto Rilancio ha previsto la possibilità di optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione fiscale, per:
- lo sconto in fattura operato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- la cessione del credito diretta da parte del contribuente ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Due opzioni le cui modalità sono state già disciplinate dall'Agenzia delle Entrate con i provvedimenti del Direttore 8 agosto 2020, prot. 283847, 12 ottobre 2020, prot. 326047, 22 febbraio 2021, prot. 51374 e 30 marzo 2021, n. 83933.
Opzioni per tante detrazioni
Le opzioni alternative possono essere scelte non solo per gli interventi che accedono al superbonus ma anche a molti altre detrazioni fiscali tra le quali:
- ecobonus;
- sismabonus;
- ecosismabonus;
- bonus facciate;
- bonus fotovoltaico;
- bonus colonnine di ricarica.
L'aspetto più importante
Ma l'aspetto più interessante risiede nella possibilità di cessione del credito (sia per il contribuente che per il fornitore che ha operato lo sconto in fattura) per stato di avanzamento lavori.
In particolare, il comma 1-bis dell'art. 121 del Decreto Rilancio prevede che le due opzioni alternative possano essere esercitate in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.
Ciò significa, ad esempio, che contribuente e fornitore possano cedere il credito al 30%, al 60% e a fine lavori.
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