Compravendite immobiliari e abusi edilizi: chi è responsabile?
Il Consiglio di Stato fornisce importanti chiarimenti sulle responsabilità degli abusi edilizi nel caso di compravendite immobiliari
Pochi giorni fa abbiamo pubblicato l’articolo dal titolo provocatorio “Detrazioni fiscali: la soluzione è un nuovo condono edilizio”. Un articolo in cui si è fatto notare che l’attuale normativa edilizia risulta in evidente contrasto con lo stato di salute urbanistico-edilizio del costruito italiano, su cui si preferisce chiudere gli occhi e far finta di niente.
Compravendite immobiliari e abusi edilizi: nuova sentenza del Consiglio di Stato
Qualche volta fare finta di niente può servire, altre volta è solo un modo per rimandare i problemi a domani. Come nel caso trattato dal Consiglio di Stato nella sentenza 28 maggio 2021, n. 4134 che tratta uno dei casi più frequenti in Italia quando si parla di compravendite immobiliari. Nel nuovo caso i giudici di Palazzo Spada si trovano sui tavoli un diniego di sanatoria edilizia presentato dalla società costruttrice di un immobile che era stato venduto e successivamente rivenduto agli attuali ricorrenti. Due compravendite mentre era in corso un’istanza di sanatoria edilizia successivamente denegata a cui era seguito l’ordine di remissione in pristino.
Il caso di specie, in particolare, tratta un fabbricato le cui unità immobiliari adibite ad abitazione erano, rispetto a quelle disegnate nelle tavole progettuali, una in più del previsto e che l’unità immobiliare aggiuntiva era proprio quella in causa. Sull’unità in più il costruttore aveva presentato una istanza di sanatoria edilizia ma ne frattempo l’immobile erta stato venduto una prima volta e una seconda.
Compravendite immobiliari e abusi edilizi: il responsabile
Sul punto il Consiglio di Stato ha confermato un orientamento ormai consolidato per cui risponde di un abuso edilizio “non soltanto il suo diretto autore ma anche chi si rende acquirente dell’immobile che ne è affetto, derivandone la proprietà, anche per passaggi successivi, dall’originario autore del detto abuso”. E a nulla conta l’ignoranza dell’esistenza dell’abuso.
Tra le altre cose, nel caso di specie secondo i giudici di secondo grado non è neanche possibile parlare di buona fede dell’acquirente per il semplice fatto che lo stesso neanche ha tentato di affermare o provare di aver preventivamente fatto tutto quanto era nella sue possibilità (ovvero in quelle del suo notaio rogante) per sincerarsi che il bene immobile oggetto di compravendita fosse realmente conforme (non tanto a quanto a propria volta acquistato precedentemente dal suo dante causa ma) al bene immobile progettato ed assentito (così come progettato) dal Comune.
Conformità e abitabilità: la differenza
Tra le altre cose, il Consiglio di Stato conferma anche le differenze tra conformità dell’immobile e abitabilità (oggi agibilità). Come confermano i giudici “un conto è la conformità di un immobile ai parametri che vanno rispettati, anche a fini sanitari, per poterlo abitare e che altro e diverso conto è invece la conformità dello stesso immobile ai parametri urbanistico-edilizi vigenti. E, proprio per questo, la sussistenza della prima delle dette conformità non può mai creare sufficiente affidamento in ordine alla ricorrenza anche della seconda di tali conformità”.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 28 maggio 2021, n. 4134