Ordinanza con le linee guida per attività turistiche e ricettive
Le nuove Linee guida per le attività turistiche e ricettive con le indicazioni generali e di dettaglio per le varie tipologie di attività
Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’Ordinanza 29 maggio 2021 recante “Adozione delle Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali, elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome, come definitivamente integrate e approvate dal Comitato tecnico scientifico”. Le linee guida già adottate sono già in vigore mentre l’Ordinanza sarà pubblicata, probabilmente, sulla Gazzetta ufficiale di oggi.
Applicazione delle Linee guida
Le nuove Linee guida adottate con l’ordinanza del Ministero della Salute devono essere applicate con il rispetto, comunque delle riaperture previste dal decreto-legge 18 maggio 2021, n.65 (leggi articolo) e contengono utili prescrizioni per le seguenti attività:
- Ristorazione e Cerimonie
- Attività turistiche e ricettive
- Cinema e spettacoli dal vivo
- Piscine termali e centri benessere
- Servizi alla persona
- Commercio
- Musei, archivi, biblioteche e luoghi della cultura
- Parchi tematici e di divertimento
- Circoli culturali e ricreativi
- Congressi e grandi eventi fieristici
- Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò
- Sagre e fiere locali
- Corsi di formazione
Attività turistiche e ricettive
Le indicazioni delle linee guida si applicano alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, agli alloggi in agriturismo, alle locazioni brevi, alle strutture turistico-ricettive all’aria aperta, ai rifugi alpini ed escursionistici e agli ostelli della gioventù. Tali indicazioni inoltre vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative a ristorazione, balneazione, strutture termali e centri benessere. Con riferimento alla ristorazione, si evidenzia in particolare la necessità di disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso (estendibile ad almeno 2 metri in caso di scenario epidemiologico ad alto rischio) e di almeno 1 metro di separazione negli ambienti all’aperto (giardini, terrazze, plateatici, dehors).
Indicazioni di carattere generale
Le seguenti indicazioni generali sono valide per tutte le strutture ricettive; indirizzi specifici sono riportati nelle sezioni di dettaglio relative a Strutture turistico-ricettive all’aria aperta, Rifugi alpini ed escursionistici, Camera da letto, Ostelli della gioventù, Locazioni brevi:
- predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso;
- definire il numero massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d’aria ed alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita;
- potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura >37,5 °C;
- adottare misure in modo da garantire sempre il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio), e favorire la differenziazione dei percorsi all’interno delle strutture, con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita. Si suggerisce, a tal proposito, di affiggere dei cartelli informativi e/o di delimitare gli spazi (ad esempio, con adesivi da attaccare sul pavimento, palline, nastri segnapercorso, ecc.);
- il distanziamento interpersonale non si applica ai membri dello stesso gruppo familiare o di conviventi, né alle persone che occupano la medesima camera o lo stesso ambiente per il pernottamento, né alle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale);
- la postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa, il personale dovrà indossare la mascherina. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche e gestione delle prenotazioni online, con sistemi automatizzati di check-in e check-out ove possibile. Resta fermo l’obbligo di provvedere al riconoscimento dell’ospite in presenza, prima di effettuare la comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza;
- mantenere l’elenco dei soggetti alloggiati per un periodo di 14 giorni: tale adempimento si considera assolto con la notifica alloggiati all’autorità di pubblica sicurezza. In caso di utilizzo da parte dei soggetti alloggiati di servizi accessori (es. piscina, ristorante, centro benessere, etc.) non è necessario ripetere la registrazione;
- l’addetto al servizio di ricevimento deve provvedere, alla fine di ogni turno di lavoro, a pulizia e disinfezione del piano di lavoro e delle attrezzature utilizzate;
- utenti e lavoratori devono correttamente indossare la mascherina a protezione delle vie aeree, negli spazi al chiuso e all’aperto secondo le disposizioni vigenti;
- rendere obbligatoriamente disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani in varie postazioni all’interno.
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Documenti Allegati
Ordinanza 29/05/2021Link Correlati
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