PNRR e Semplificazioni: prevista la sostituzione del RUP inadempiente
Il Decreto Semplificazioni prevede delle misure per accelerare le fasi che precedono l'esecuzione dei lavori relativi ai progetti finanziati con il PNRR
Con l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri dello schema di Decreto Legge cosiddetto Semplificazioni, si attende solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che arriverà in questi giorni (forse anche stasera).
Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici
Un'importante disposizione è stata prevista all'art. 51 di questo nuovo Decreto Semplificazioni che mira a velocizzare le attività che precedono l'esecuzione del contratto. In particolare, per tutti i progetti che saranno finanziati dalle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza (PNRR) è stata prevista un uscita di sicurezza per il responsabile unico del procedimento (RUP) che non rispetterà i tempi previsti per la stipulazione del contratto, la consegna dei lavori, la costituzione del collegio consultivo tecnico, gli atti e le attività di cui all’articolo 5 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché gli altri termini, anche endoprocedimentali, previsti dalla legge, dall’ordinamento della stazione appaltante o dal contratto per l’adozione delle determinazione relative all’esecuzione dei contratti pubblici del PNRR e del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari (PNC).
Uscita di sicurezza nel senso che sarà possibile sostituire il RUP d’ufficio o su richiesta dell’interessato con un responsabile o con l’unità organizzativa titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia (prevista dall'art. 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241). Il responsabile o l'unità organizzativa esercitano il potere sostitutivo entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché al Piano nazionale per gli investimenti complementari al medesimo Piano nazionale di ripresa e resilienza e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea.
Premio di accelerazione
Altra importante disposizione è la previsione di un premio di accelerazione da riconoscere qualora l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato.
Il premio, previsto nel bando,, è riconosciuto per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell’intervento, nei limiti delle relative disponibilità, sempre che l’esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.
Termini di pagamento e Clausole penali
In deroga a quanto previsto all’articolo 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016, le penali dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
Documenti Allegati
Schema Decreto Legge