Bonus Facciate 2021: cos'è, le condizioni e le opzioni alternative
Guida alla detrazione fiscale del 90% prevista dalla Legge di Bilancio 2020 per il recupero o il restauro della facciata esterna degli edifici esistenti
La normativa fiscale prevede diverse interessanti possibilità di agevolazioni fiscali per il settore dell'edilizia. Sono quasi tutte finalizzate al miglioramento energetico, alla riduzione del rischio sismico, al recupero e al decoro architettonico. Tra queste la detrazione fiscale del 90% (bonus facciate).
Bonus facciate: cos'è
Diciamo subito cos'è il bonus facciate e da quale norma è stato previsto nel nostro ordinamento. Il bonus facciate è una detrazione fiscale del 90% prevista dall'art. 1, commi da 219 a 224 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) e prorogata per tutto il 2021 dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021).
La detrazione è finalizzata al recupero del decoro architettonico delle facciate esterne degli edifici e proprio per questo non fa distinzione tra tipologie di immobili (quindi si applica anche a quelli strumentali). La detrazione va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Altro aspetto molto interessante riguarda il fatto che la norma istitutiva del bonus facciate non ha previsto limiti di spesa massimi né limiti massimi di detrazione.
Bonus facciate: i beneficiari
Come detto, possono fruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati e che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento.
Sono ammessi all’agevolazione:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- le società semplici;
- le associazioni tra professionisti;
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).
Aspetto fondamentale riguarda la disposizione prevista dall'art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) che ha esteso le opzioni alternative alla detrazione fiscale anche per il bonus facciate per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021.
Bonus facciate: le condizioni
La norma istitutiva ha previsto tre condizioni per accedere al bonus facciate:
- la prima riguarda l'ubicazione dell'immobile che deve trovarsi in zona A (centri storici) o B (parti già urbanizzate, anche se edificate in parte), come individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in quelle a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali;
- altra condizione riguarda la visibilità della facciata, che deve essere visibile dalla strada o da suolo ad uso pubblico, escludendo le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;
- la terza riguarda la percentuale di intonaco su cui intervenire.
Bonus facciate: spese e interventi ammissibili
Sono ammessi al beneficio gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna. In particolare, la detrazione spetta per gli interventi:
- di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
- su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura;
- sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
L’agevolazione riguarda, in pratica, tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).
Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Tra le opere agevolabili rientrano, a titolo esemplificativo:
- il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, che costituiscono esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la sola pulitura e tinteggiatura della superficie;
- il consolidamento, il ripristino, compresa la sola pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e dei fregi;
- i lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.
I lavori di rifacimento della facciata, non di sola pulitura o tinteggiatura esterna, che influiscono anche dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, devono soddisfare specifici requisiti per essere ammessi al bonus:
- i “requisiti minimi” previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015 (Decreto Requisiti minimi);
- i valori limite di trasmittanza termica finali (U), fermo
restando il rispetto del Decreto Requisiti minimi devono essere:
- inferiori o uguali anche ai valori limite riportati nella tabella 2 del D.M. 26.01.2010 per interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020;
- inferiori o uguali ai valori riportati in tabella 1 dell’Allegato E del D.M. 6.08.2020 con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020.
Il calcolo della percentuale, prevista nella misura del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, va effettuato tenendo conto del totale della superficie complessiva disperdente. In sostanza, l’intervento deve interessare l'intonaco per oltre il 10% della superficie lorda complessiva disperdente (pareti verticali, pavimenti, tetti, infissi) confinante con l'esterno, vani freddi o terreno. Nel caso in cui parti della facciata siano rivestite in piastrelle o altri materiali, che non rendono possibile interventi influenti dal punto di vista termico - se non mutando completamente l’aspetto dell’edificio - la verifica sul superamento del limite del 10% va fatta eseguendo il rapporto tra la restante superficie della facciata interessata dall’intervento e la superficie totale lorda complessiva della superficie disperdente.
Bonus facciate 2021: le opzioni alternative
Come indicato in premessa, l'art. 121 del Decreto Legge n. 34/2021 ha previsto due opzioni alternative alla fruizione diretta di alcune detrazioni fiscali. Tra queste anche per il bonus facciate, per gli anni 2020 e 2021, è possibile optare:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (sconto in fattura), fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare (cessione del credito), con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
L'estensione delle due opzioni alternative anche al bonus facciate è prevista, in particolare, dall'art. 121, comma 2, lettera d) del Decreto Rilancio.
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