MEF: Decreto sul Reddittometro in consultazione
Arriva il Redditometro diretto ad individuare, in maniera sintetica, la capacità contributiva, i redditi delle persone fisiche
Il Ministero delle Finanze ha sottoosto a consultazione pubblica
, riservata alle associazioni maggiormente rappresentative dei
consumatori, lo schema di decreto, attuativo
dell’articolo 38, quinto comma, del d.P.R. n. 600/73, come
novellato dall’art. 10, comma 1, del D.L. 12 luglio 2018 n. 87,
convertito dalla legge n. 186/2018, diretto ad individuare il
contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità
contributiva, finalizzato alla determinazione sintetica dei redditi
delle persone fisiche relativi agli anni d’imposta a decorrere dal
2016 (c.d. redditometro).
La norma citata prevede che con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con
periodicità biennale, sentiti l’ISTAT e le associazioni
maggiormente rappresentative dei consumatori, sono individuati
elementi indicativi di capacità contributiva, mediante l’analisi di
campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in
funzione del nucleo familiare e dell’area geografica di
appartenenza.
Alla predisposizione dello schema di decreto hanno contribuito
rappresentanti dell’ISTAT per il supporto metodologico e statistico
finalizzato ad approfondire gli aspetti concernenti il metodo di
ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla
capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei
contribuenti.
In conformità al disposto del richiamato articolo 38, quinto comma,
del d.P.R. n. 600/73 la consultazione è diretta ad acquisire
valutazioni, osservazioni e suggerimenti delle associazioni
maggiormente rappresentative dei consumatori, che sono state
individuate in base all’elenco di cui all’articolo 137 del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) -
contenuto nel decreto del Ministero dello sviluppo economico del 30
dicembre 2020.
Inizio e termine della consultazione
La consultazione ha avuto inizio il 10 giugno scorso ed il termine per l’invio dei contributi è fissato per il 15 luglio 2021.
Per la consultazione è possibile collegarsi con la pagina predisposta dal Ministero delle Finanze
5 Articoli, 2 allegati ed una Relazione illustrativa
Oltre lo schema del decreto, il Ministero delle Finanze ha, anche predisposto
- la tabella A con il “Contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva”;
- la tabella B con le “Tipologie di nuclei familiari e relative aree territoriali di appartenenza”;
- la relazione illustratica.
Schema di decreto
Lo schema di decreto è costituito dai seguenti 5 articoli:
Articolo 1 - Elementi indicativi di capacità di contributiva
Articolo 2 - Imputazione delle spese al contribuente
Articolo 3 - Determinazione sintetica del reddito complessivo accertabile
Articolo 4 - Spese attribuite al contribuente in sede di determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche e prova contraria
Articolo 5 - Efficacia
Criterio per la determinazione sintetica del reddito
Nel dettaglio con l’articolo 3 è definito il criterio per a determinazione sintetica del reddito complessivo accertabile del contribuente che, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4 del decreto stesso, l’Agenzia delle entrate determina sulla base:
- dell’ammontare delle spese, anche diverse rispetto a quelle indicate nella tabella A che, dai dati disponibili o dalle informazioni presenti nel Sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, risultano sostenute dal contribuente;
- dell’ammontare delle ulteriori spese riferite ai beni nella disponibilità del contribuente, presenti nella tabella A, nella misura determinata considerando i prezzi rilevati dall’ISTAT, o tramite analisi e studi socio economici applicati al dato certo relativo al possesso o all’utilizzo di un bene o servizio;
- della quota parte, attribuibile al contribuente, dell’ammontare della spesa per i beni e servizi considerati essenziali per conseguire uno standard di vita minimamente accettabile (c.d. “Soglia di povertà assoluta”) per una famiglia corrispondente alla tipologia di nucleo familiare di appartenenza;
- della quota relativa agli incrementi patrimoniali del contribuente imputabile al periodo d’imposta, nella misura determinata con le modalità indicate nella tabella A;
- della quota di risparmio riscontrata, formatasi nell’anno.