Sconto in fattura e cessione del credito: facciamo chiarezza
Quello che occorre sapere su cessione del credito o sconto in fattura alternative alle detrazioni fiscali e previste dall’art. 121 del Decreto Rilancio
Il 2020 e il 2021 sono stati due anni molto particolari per le detrazioni fiscali previste per le costruzioni. Il Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha, infatti, previsto quelle che molto probabilmente sono state le misure che hanno dato la possibilità di avviare la maggior parte degli interventi edilizi. E questa volta non stiamo parlando delle detrazioni fiscali del 110% previste all’art. 119 del Decreto Rilancio ma delle due opzioni alternative alla detrazione diretta che il successivo articolo 121 ha previsto sia per gli interventi di superbonus che per molti altri.
Le opzioni alternative alla detrazione fiscale
Con l’art. 121 del Decreto Rilancio è stato previsto che i soggetti che sostengono le spese per gli interventi edilizi che accedono a determinate detrazioni fiscali, possano scegliere di optare alternativamente:
- per uno sconto in fattura da parte dei fornitori e pari all’importo della fattura, con possibilità per questi di recuperare il credito d’imposta oppure cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- per la cessione del credito maturato (110% delle spese ammissibili) altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Benché il superbonus 110% ad oggi rappresenti un’ottima possibilità per riqualificare energeticamente e strutturalmente il proprio immobile, è altrettanto chiaro che se non fossero state previste le opzioni alternative alla detrazione fiscale, i contribuenti avrebbero comunque dovuto avere il capitale per affrontare gli interventi e recuperare il denaro speso con le detrazioni (capienza fiscale permettendo).
Sconto in fattura e cessione del credito hanno, invece, aperto gli interventi a tutti i soggetti beneficiari.
Per quali interventi
Ad oggi la norma prevede che sconto in fattura e cessione del credito possano essere esercitati per le spese sostenuti nel 2020 e 2021 per gli interventi edilizi che fruiscono delle seguenti detrazioni:
- ecobonus 110%, ovvero commi 1 e 2, art. 119 del Decreto Rilancio;
- sismabonus 110%, ovvero comma 4, art. 119 del Decreto Rilancio;
- bonus ristrutturazioni edilizie di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) (parti comuni) e b) (parti private), del DPR n. 917/1986;
- ecobonus ordinario, previsto all’art. 14 del D.L. n. 63/2013;
- sismabonus ordinario di cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. n. 63/2013;
- bonus facciate previsto all’art. 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- bonus fotovoltaico ordinario, previsti all'art. 16-bis, comma 1, lettera h) del DPR n. 917/1986;
- bonus fotovoltaico 110% di cui ai commi 5 e 6, art. 119 del Decreto Rilancio;
- bonus colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici ordinario (art. 16-ter del D.L. n. 63/2013);
- bonus colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici 110% (comma 8, articolo 119 del Decreto Rilancio).
Per quali anni
L’art. 121 del Decreto Rilancio ha previsto che le due opzioni possano essere fruite per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021.
L'art. 1, comma 67 della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha aggiunto all’art. 121 il seguente comma 7-bis:
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che sostengono, nell’anno 2022, spese per gli interventi individuati dall’articolo 119.
La Legge di Bilancio 2021 ha, infatti, esteso oltre il 2021 il superbonus 110% e proprio per questo ha previsto l’estensione al 2022 per le due opzioni alternative. Ma attenzione!
La proroga per l'orizzonte temporale e le opzioni alternative
Tutte le proroghe al superbonus e alle opzioni alternative, sono state previste all’art. 1, commi da 66 a 72 della Legge di Bilancio 2021, ma il successivo comma 74 ha previsto:
L’efficacia delle proroghe di cui ai commi da 66 a 72 resta subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea. Restano fermi gli obblighi di monitoraggio e di rendicontazione previsti nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza per tale progetto.
Il risultato è che ad oggi l’orizzonte temporale di fruizione del bonus 110% risulta essere influenzato:
- da alcune proroghe già in vigore ma in attesa di conferma da parte della Legge di conversione (vedi il Decreto Legge n. 58/2021);
- da altre proroghe non ancora in vigore perché in attesa di definitiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea.
Entrando nel dettaglio, l’orizzonte temporale per la fruizione del superbonus 110% è il seguente:
Tipologia |
Termine per il 60% dei lavori |
Scadenza finale |
Persone fisiche (edifici unifamiliari) |
|
31/12/2021 (*) |
Persone fisiche con edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità |
30/06/2022 |
31/12/2022 |
Condomini |
|
31/12/2022 |
IACP |
30/06/2023
|
31/12/2023
|
Altri beneficiari |
|
31/12/2021 (*) |
(*) Così come previsto al comma 66, lettera a1) dell’articolo 1 della legge 30/12/2020, n.178 (legge di Bilancio 2021) tale data, previa approvazione del Consiglio dell’Unione europea, traslerebbe al 30 giugno 2022.
Mentre le opzioni alternative di sconto in fattura e cessione del credito possono certamente essere fruite ancora per tutto il 2021 e limitatamente al superbonus si attende la conferma dell’Europa per l’estensione al 2022. Ed è proprio per questo motivo che all’interno del Decreto Legge n. 58/2021, che ha esteso il superbonus per i condomini e gli IACP, ci saremmo aspettati anche una proroga per le due opzioni. proroga che non è arrivata nel Decreto Legge, né nella prima tornata al Senato per la conversione in legge.
Le modalità attuative
Ricordiamo che le modalità attuative per lo sconto in fattura e la cessione del credito sono state definite con alcuni provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate:
- il Provvedimento 8 agosto 2020, n. 283847 recante “Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici”;
- il Provvedimento 12 ottobre 2020, n. 326047 recante “Modifiche al modello per la comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020, e alle relative istruzioni. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione”;
- il Provvedimento 22 febbraio 2021, n. 51374 recante "Proroga del termine per l’invio delle comunicazioni delle opzioni di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relativamente alle spese sostenute nell’anno 2020";
- il Provvedimento 30 marzo 2021, n. 83933 recante "Ulteriore proroga del termine per l’invio delle comunicazioni delle opzioni di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relativamente alle spese sostenute nell’anno 2020".
Le conferme dell’Agenzia delle Entrate
La stessa Agenzia delle Entrate, in un chiarimento fornito tramite la sua rivista telematica FiscoOggi, ha affermato “Si ricorda, infine, che la richiesta di cessione del credito, compresa quella relativa alle rate non ancora usufruite, può essere effettuata solo se le spese che danno diritto alle detrazioni sono state sostenute negli anni 2020 e 2021". E non poteva dire altrimenti, visto che il comma 7-bis dell'art. 121 del Decreto Rilancio, che prevede la proroga della cessione del credito al 2022, è tra quelle disposizioni previste dalla Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020) per la quale si attende ancora la conferma da parte del Consiglio dell’Unione europea.
Conclusioni
Vedremo cosa accadrà con le conferme della Legge di Bilancio 2021 o nel percorso di conversione in legge del Decreto Legge n. 59/2021. Ciò che è certo è che ad oggi non è possibile stipulare contratti che prevedano sconto in fattura oltre il 31 dicembre 2021.