Decreto-legge n. 76/2020: Sospensione non estensibile al sottosoglia
L’articolo 5 del decreto semplificazioni sulla sospensione dei lavori non può, discrezionalmente, essere applicato anche al sotto soglia
È del 13 aprile 2021 il Parere n. 901 del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili relativo all’applicazione dell’articolo 5 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; il citato articolo 5 disciplina, sino al 31 dicembre 2023, la sospensione, volontaria o coattiva, dell’esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie.
Le ragioni della sospensione
Una stazione appaltante chiede al Mims se la sospensione, così come regimentata dal citato articolo 5 e che può avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni:
- cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché da vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea;
- gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l’emergenza sanitaria globale da COVID-19;
- gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d’arte dell’opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti;
- gravi ragioni di pubblico interesse,
possa, discrezionalmente, essere applicata anche al sotto soglia, richiamandola puntualmente negli atti di gara.
La risposta del Ministero
Il Ministero risponde che “L’art. 5 del D.L. 76/2020 citato nel quesito reca una disciplina di deroga, sia pure temporanea, alle disposizioni del Codice dei contratti che disciplinano in via ordinaria l’istituto della sospensione dei lavori e della risoluzione del contratto, circoscrivendone l’ambito applicativo alla «esecuzione dei lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35» del D.Lgs. 50/2016. Atteso che la disciplina speciale introdotta dal Decreto semplificazioni configura una deroga sostanziale alla disciplina ordinaria, la stessa assume natura di norma di stretta interpretazione e, come tale, non può trovare applicazione al di fuori delle ipotesi specificamente indicate dall’art. 5, comma 1, del D.L. 76/2020 medesimo, vigendo in tali casi il divieto di interpretazione analogica e di interpretazione estensiva di cui all’art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile”.
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