Sismabonus e centri storici: unità strutturale o progetto unitario?
Per la fruizione del sismabonus per un intervento in centro storico è sufficiente l'unità strutturale? E cosa si intende per progetto unitario?
Quando mi trovo a discutere con un collega di un caso reale che riguarda il nostro bellissimo mondo delle costruzioni, tendo sempre ad avere la mente il più aperta possibile. Vuoi perché ogni caso è sempre un mondo a sé, con le sue complessità e specificità, vuoi anche perché il mondo dell'edilizia è un continuo intrecciarsi di norme di natura diversa.
Edilizia: un intreccio di norme
Per avviare un intervento edilizio è necessario tenere in considerazione norme di natura:
- fiscale;
- urbanistica-edilizia;
- ambientale;
- strutturale;
- energetica;
oltre chiaramente a quelle che riguardano la sicurezza nei cantieri, i regolamenti edilizi, i piani regolatori generali,... E proprio per questo è sempre opportuno fare molta attenzione soprattutto perché, purtroppo, spesso si ha a che fare con norme che si intrecciano tra loro, risalenti anche alla prima meta del '900.
Sismabonus e centri storici: nuovo punto di vista
Stanno facendo molto discutere due interpelli dell'Agenzia delle Entrate che, rispondendo a due contribuenti per la fruizione del sismabonus per degli interventi di riduzione del rischio sismico su edifici in centro storico, ha escluso la possibilità di detrazione in assenza di "progetti unitari".
L'art. 16-bis, comma 1, lettera i) del DPR n. 917/1986 (TUIR) afferma, infatti, che "Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari".
Ci siamo, quindi, soffermati sul concetto di aggregato e di unità strutturale, rilevando che la norma fiscale (TUIR) non potesse prendere in considerazione aspetti di natura tecnica nati molti anni dopo.
Ma, come anticipato in premessa, il bello del confronto con colleghi di un certo spessore è che possono nascere nuovi spunti molto interessanti che rimettono in discussione le nostre convinzioni. Ed è proprio quello che è accaduto con Cristian Angeli, ingegnere strutturista che oltre a progettare, si occupa anche di agevolazioni fiscali applicate all'edilizia (in particolare il Sismabonus).
Aggregati edilizi e unità minime di intervento
Per quanto riguarda il discorso legato ai centri storici, l'ing. Cristian Angeli rileva che "Spesso si confondono gli aggregati edilizi intesi in senso generale, dagli (stessi) aggregati edilizi ubicati nei centri storici. La disciplina e la modalità di intervento è diversa e il motivo è di natura urbanistica. Gran parte dei centri storici, in particolare nelle aree a rischio sismico - in base alla Legge n. 457/1978 - sono dotati di un "Piano di recupero", che è lo strumento che stabilisce le modalità di intervento, appunto, sugli edifici che costituiscono il centro storico".
"Il Piano di recupero - afferma l'ing. Angeli
- definisce le modalità di intervento per utilizzare al
meglio il patrimonio edilizio facente parte della perimetrazione
storica dell'abitato e, tra le tante cose, individua le cosiddette
"unità minime di intervento".
Le Unità minime di intervento si
compongono di abitazioni raggruppate dal Comune redattore del piano
per caratteristiche (tipologiche, estetiche, etc) e possono
ricomprendere anche più unità strutturali. Quando si parla di
"intervento unitario" o “progetto unitario” nei centri storici si
deve tener conto anche delle Unità minime di intervento. Cioè su
un'unità minima bisogna fare un progetto unico, che poi può essere
suddiviso in lotti".
Proprio per questo motivo avrebbe ragione la DR Emilia Romagna affermando la non rilevanza dell'unità strutturale in quanto la norma parla di "progetti unitari". Ma il "problema" non finisce qui, perché come affermo sempre in premessa, le norme vanno "calate" al caso reale. E nel caso trattato nell'interpello dell'Agenzia delle Entrate qualche considerazione va fatta.
Il caso di specie
"Ora però c'è da chiedersi - continua l'ing. Angeli - come nel caso specifico di Ravenna possa essere stato assentito un intervento edilizio come quello descritto dall'istante, non prendendo in considerazione, appunto, il piano di recupero vigente e quindi la corrispondente unità minima di intervento".
In tal senso, l'ing. Angeli parla di due possibili casi:
- l'edificio in questione potrebbe essere fuori dal limite di perimetrazione del piano di recupero o non essere interessato da un piano di recupero
- l'edificio, per sue caratteristiche, potrebbe rappresentare esso stesso un'unità minima di intervento.
"Sia il caso 1 sia il caso 2 - afferma l'ingegnere esperto di strutture - andavano però spiegati all'Agenzia delle Entrate che si è trovata di fronte ad un assunto ingiustificato, essendo stato incentrato il quesito sull'esistenza di una unità strutturale e sulla volontà di intervenire su di essa, pur essendo in centro storico, senza considerare il contesto di inserimento architettonico".
C’è poi un’altra possibilità, prosegue l’ingegnere. “A ben leggere il testo dell’interpello rivolto alla DR Emilia Romagna sembrerebbe che il titolo edilizio non sia stato ancora ottenuto (“…è in corso di presentazione una SCIA”). Quindi non è da escludere la possibilità che lo stesso comune, in base alla normativa edilizia vigente, avrebbe potuto rilevare in fase istruttoria la necessità di un approccio progettuale unitario”.
Conclusioni
In conclusione, l'errore non sarebbe dell'Agenzia delle Entrate, che ha solo omesso di spiegare la sua decisione. Semmai è il contribuente che avrebbe potuto fornire maggiori informazioni – anche di natura architettonica/urbanistica - per inquadrare in modo esaustivo il caso.
La soluzione? "Possono proporre un nuovo interpello - conclude Cristian Angeli - cambiando la descrizione dell'intervento edilizio, oppure procedere ugualmente con l’intervento, qualora si sia trattato di una descrizione troppo sintetica delle valutazioni realmente svolte. Del resto se l’approccio progettuale fosse corretto non ci sarebbe alcun motivo di rimanere vincolati a una risposta – seppure dell’AdE - basata su un fraintendimento”.
Per quanto concerne i centri storici, in definitiva, oltre ad essere necessaria l'unità strutturale per giustificare l'intervento dal punto di vista "strutturale", è quindi fondamentale il concetto di "progetto unitario" per quanto concerne le norme urbanistiche.
C'è da fare una ulteriore considerazione. Benché nell'interello sia scritto che è "in corso la presentazione di una SCIA di Ristrutturazione edilizia con allegata l'asseverazione di riduzione del rischio sismico di cui all'art. 3, comma 3 del DM n. 58/2017...":
- la SCIA è un titolo edilizio sottoposto alla verifica dello Sportello Unico Edilizia che, in mancanza di tutta la documentazione prevista, lo può rigettare o accettare (valutando dal punto di vista urbanistico anche il concetto di "progetto unitario");
- quando siamo di fronte ad un intervento di sismabonus c'è anche una autorizzazione del Genio Civile;
- nel caso serva, deve arrivare anche l'autorizzazione paesaggistica della Soprindendenza;
secondo me sarebbe stata più corretta una risposta dell'Agenzia delle Entrate del seguente tenore:
Essendo il fabbricato del contribuente, secondo sua stessa indicazione, inserito all'interno della città storica di xxx, nel presupposto che il tecnico abilitato confermi di operare sull'unità strutturale come definita nelle NTC e ammesso che lo Sportello Unico Edilizia confermi il titolo edilizio presentato, gli interventi potranno fruire delle detrazioni fiscali previste per la riduzione del rischio sismico.
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