Sismabonus acquisti solo per procedure post 1 gennaio 2017, cosa significa?
Il Fisco risponde ad alcuni quesiti che riguardano la fruizione delle detrazioni per interventi di miglioramento energetico (ecobonus) e strutturale (sismabonus) operati da imprese di costruzione
Potremmo cominciare l'articolo scrivendo: Agenzia delle Entrate, ci risiamo! Nuovi dubbi e incertezze applicative nella nuova risposta del Fisco che riguarda ancora una volta il tema detrazioni fiscali. Questa volta si parla delle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica, previste dai commi da 344 a 348, dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 e dall'articolo 14 del decreto legge n. 63/2013, e di quelle per gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui al comma 1-septies dell'articolo 16 sempre del D.L. n. 63/2013 (sismabonus acquisti).
Ed è proprio sul sismabonus acquisti che dobbiamo concentrare la nostra attenzione. Ma andiamo con ordine.
Ecobonus e Sismabonus: nuova risposta del Fisco
Con la risposta n. 433/E del 23 giugno 2021 l'Agenzia delle Entrate tratta il caso di un intervento di demolizione e ricostruzione di un immobile da parte di una società che opera nel settore delle costruzioni e delle ristrutturazioni. Immobile che è stato acquistato dalla suddetta società dopo che la precedente parte venditrice aveva ottenuto nel 2017 il permesso di costruire per la "demolizione e ricostruzione" ed erano già stati eseguiti solo i lavori di demolizione.
Premessa, come previsto dall'art. 16, comma 1-septies del D.L. n. 63/2013, la società ritiene di possedere tutti i requisiti per stipulare degli atti di trasferimento delle unità immobiliari realizzate entro i 18 mesi dall'ultimazione dei lavori, così che gli acquirenti delle nuove unità immobiliari possano beneficiare del sismabonus acquisti.
Ciò premesso, vengono posti i seguenti quesiti:
- può la società beneficiare delle detrazioni previste dai commi da 344 a 348, dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 e dall'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, riguardanti gli interventi di riqualificazione energetica di immobili?
- in considerazione del fatto che l'edificio di cui trattasi si trova in zona sismica 3, gli acquirenti delle unità immobiliari possano usufruire del beneficio di cui al comma 1-septies dell'articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013 (cd. sisma bonus acquisti), anche se l'asseverazione di cui all'articolo 3 del D.M. n.58 del 2017 non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo?
- in subordine, gli acquirenti possono beneficiare della detrazione prevista al comma 3 dell'articolo 16-bis del Tuir?
Ecobonus
In riferimento al primo quesito, ricordando la sua risoluzione n. 34/E del 2020 ad oggetto "Detrazioni per riqualificazione energetica (cd. ecobonus) e per interventi antisismici (cd. sisma bonus) – Applicabilità agli interventi eseguiti da titolari di reddito di impresa su immobili diversi da quelli strumentali", l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica, di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006 (e successive proroghe e modificazioni), spetti ai titolari di reddito d'impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come "strumentali", "beni merce" o "patrimoniali".
Pertanto, le detrazioni dell'articolo 1, commi 344 a 347 della legge n. 296 del 2006 (interventi "ecobonus") e quelle di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 possono essere riconosciute, al ricorrere di tutte le ulteriori condizioni previste dalla normativa in materia, anche in relazione ad interventi su un immobile posseduto da una società, non utilizzato direttamente, ma destinato alla vendita.
Sismabonus acquisti
Diverso è il caso per il c.d. sismabonus acquisti. Su questo, l'Agenzia delle Entrate ha prima rammentato i presupposti normativi previsti dall'art. 16, comma 1-septies del D.L. n. 63/2013 e anche l'art. 119, comma 4 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) che per un limitato intervallo temporale ha innalzato la detrazione al 110% (superbonus o supersismabonus).
Ciò premesso, l'Agenzia delle Entrate ha anche chiarito che tutto "parte" dall'art. 16, comma 1-bis del D.L. n. 63/2013 che parla di spese sostenute dal 1° gennaio 2017. E non è un aspetto da trascurare. Perché nella sua lettura, più volte sottolineate, il Fisco parla di detrazione per gli interventi di riduzione di rischio sismico (articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR) le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017.
E qui nascono i problemi.
Le procedure autorizzatorie
Nel caso di specie, come emerge dai documenti allegati all'istanza, la presentazione dell'istanza finalizzata ad ottenere il permesso a costruire risulta essere avvenuta nel 2016 e tale elemento trova riscontro anche nel permesso a costruire rilasciato dal Comune nel 2017. Sembra, pertanto, che il contribuente abbia iniziato le procedure autorizzatorie in data antecedente il 1° gennaio 2017.
"Ne consegue - conferma il Fisco - che i soggetti acquirenti delle unità immobiliari, sulla base di quanto rappresentato anche a seguito della presentazione di documentazione integrativa, e stante il chiaro disposto temporale previsto per l'avvio delle procedure autorizzatorie cui è subordinata la spettanza dell'agevolazione, non possono fruire del Sismabonus acquisti".
Ma la risposta non termina qui. Secondo l'Agenzia "Resta ferma la possibilità del contribuente di documentare, a seguito del parere dell'Ufficio tecnico del Comune, una diversa data di inizio del procedimento autorizzatorio, successiva al 1° gennaio 2017".
Cosa significa? Può l'Ufficio tecnico del Comune rilasciare un'attestazione di data di inizio del procedimento autorizzatorio diversa? E se si, come? Che valore può avere in un eventuale contenzioso con il Fisco?
Documenti Allegati
Risposta