Decreto Semplificazioni-bis: Assistal sul subappalto per il sottosoglia
La nota ASSISTAL inviata alla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati in merito alla modifica della disciplina del subappalto contenuta nel Dl Semplificazioni
Prosegue la discussione sulla conversione in legge del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (Decreto Semplificazioni-bis) recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”. E proseguono anche le proposte da parte dei soggetti interessati ai vari argomenti.
Decreto Semplificazioni-bis e Codice dei contratti
Tra i temi trattati all'interno del D.L. n. 77/2021, uno dei più importanti è certamente quello che riguarda le modifiche al D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti). Recentemente la Rete delle Professioni Tecniche (RPT) ha formulato alcune osservazioni agli artt. 47-56 della Parte II (Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa), Titolo IV (Contratti pubblici) del Decreto Semplificazioni.
Osservazioni che hanno riguardato in particolare le norme su:
- l'appalto integrato;
- l'affidamento diretto;
- il pagamento dei progettisti;
- il subappalto.
Le proposte di ASSISTAL sul subappalto
Sull'argomento Codice dei contratti registriamo l'intervento di ASSISTAL, l’Associazione Nazionale Costruttori di Impianti, dei Servizi di Efficienza Energetica – ESCo e Facility Management, aderente a Confindustria, in merito ad alcune disposizioni sul subappalto.
“Abbiamo inviato una nota – ha affermato Angelo Carlini Presidente ASSISTAL– alla Presidente della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, nella quale abbiamo espresso la nostra posizione in merito alla modifica della disciplina del subappalto contenuta nel Dl Semplificazioni. Vogliamo ricordare che la limitazione del subappalto è nata dall’esigenza di bilanciare la libertà di organizzazione delle imprese con quella di fronteggiare le infiltrazioni della criminalità organizzata. Non a caso, il limite al subappalto è stato introdotto con la legislazione antimafia e nello specifico con l’articolo 18 della legge 10 marzo 1990, n.55 e di conseguenza persegue finalità ed interessi nazionali connessi a valori costituzionali di rilevanza primaria collegati alla difesa dell’ordine e della sicurezza pubblica. L’efficacia e la validità di tale strumento, infatti, è stata confermata anche nella legislazione successiva fino all’art.105 del D.Lgs. 50/2016. Per tale ragione, abbiamo richiesto alla Commissione parlamentare di mantenere i limiti previsti per gli appalti sottosoglia. L’esigenza di accoglimento delle istanze della Commissione Europea in merito alla liberalizzazione dei subappalti, non esclude una precisa regolamentazione nazionale che indichi i criteri quantitativi e di prossimità territoriale al fine di distinguere gli appalti transfrontalieri da quelli non transfrontalieri nelle gare sotto la soglia comunitaria.”
“ASSISTAL – conclude Carlini – ritiene che tali principi possano, ad esempio, essere individuati, per ciò che attiene gli importi, negli appalti di importo inferiore ai 5 milioni di euro e, per quanto riguarda la prossimità territoriale, negli appalti che non presuppongano la prestazione contrattuale nei territori ricadenti nel raggio di 50 chilometri dai confini nazionali.”