Interventi microinvasivi, chiave d'accesso al sismabonus 110%?
Tra le tipologie di intervento agevolato al 110% le NTC vigenti prevedono gli interventi locali e quelli microinvasivi. Di cosa si tratta?
L'art. 119, comma 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto “Decreto Rilancio”) ha previsto che anche gli interventi sismabonus effettuati a partire dall'1 luglio 2020 rientrino nel Superbonus 110%, senza che sia necessario il “salto” della classe di rischio sismico dell'edificio.
Sismabonus anche con interventi poco invasivi
Significa che l'accesso all'agevolazione può avvenire anche mediante interventi poco invasivi, naturalmente previa verifica di un professionista che deve attestare l’effettiva riduzione del rischio sismico. La conferma arriva anche dalla Commissione di Monitoraggio istituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che, a Marzo 2021, con il parere num.3, ha espresso un concetto molto importante, non solo a livello ingegneristico, ma anche “filosofico”, scrivendo: “La cultura e la ricerca scientifica e, come quella tecnica, le esperienze sul campo, assegnano da tempo un ruolo molto importante agli “interventi di riparazione o locali”, definiti (v. p.to 8.4 del DM 17 gennaio 2018) come “interventi che interessino singoli elementi strutturali e che, comunque, non riducano le condizioni di sicurezza preesistenti” ma anzi che possano risolvere quelle criticità locali la cui importanza “negli edifici esistenti”.
Gli interventi locali
Lo stesso Consiglio Superiore, nel medesimo parere, ha elencato una serie di “interventi di riparazione o locali” da ritenersi “ammissibili ai benefici fiscali del Supersisma bonus 110%”. Alcuni di questi interventi possono essere definiti “microinvasivi”, nel senso che producono i loro effetti di riduzione del rischio sismico senza richiedere opere di trasformazione dell’edificio o della struttura.
Un’opportunità molto golosa per i proprietari degli edifici che, senza alcun disagio, potrebbero attivare il Sismabonus nelle loro abitazioni e, di conseguenza, aprire la porta agli interventi trainati.
L’intervista all’Ing. Cristian Angeli
Ma è sempre possibile operare questi interventi e raggiungere l'obiettivo 110%? Ne abbiamo parlato con Cristian Angeli, ingegnere strutturista e consulente Sismabonus.
Domanda - Ing. Angeli, tra le tipologie di intervento agevolato al 110% le NTC vigenti prevedono gli interventi locali. Di cosa si tratta?
Le vigenti NTC prevedono, per gli edifici esistenti, tre tipologie “crescenti” di intervento:
- Interventi di riparazione o locali
- Interventi di miglioramento sismico
- Interventi di adeguamento sismico.
Gli interventi “di riparazione o locali” rappresentano il livello più basso in una ideale scala di efficacia della riduzione del rischio sismico, infatti sono definiti dalle NTC “interventi che interessino singoli elementi strutturali e che, comunque, non riducano le condizioni di sicurezza preesistenti”.
Si comprende quindi che gli interventi locali sono anche i meno invasivi, proprio per il fatto che possono essere circoscritti a “singoli elementi”.
Domanda - Tutti gli interventi “microinvasivi” possono rientrare nel Sismabonus?
Non c’è una regola fissa, non c’è nemmeno un elenco di casistiche prestabilite.
Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con il parere 3/2021, ha fornito dei chiarimenti generali ma quello che conta, nell’ambito del Sismabonus, è l’efficacia degli interventi (invasivi o microinvasivi che siano) in termini di riduzione del rischio sismico. Questo aspetto è molto importante e, nel marasma creatosi attorno al 110%, sembra essere passato in secondo piano.
Però se leggiamo i modelli di asseverazione che devono firmare il progettista strutturale e il direttore dei lavori (i famosi modelli B e B-1) risulta molto chiaro, in quanto a entrambi viene chiesto di dichiarare – anche nel caso di scelta dell’opzione “nessun salto di classe” – l’effettiva “RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO”.
Domanda -Quali interventi “microinvasivi” contribuiscono a ridurre la vulnerabilità strutturale?
Ogni caso deve essere analizzato singolarmente, tenendo conto della forma e delle caratteristiche dell’edificio. Comunque, se per interventi “microinvasivi” si vuole intendere quelli che aumentano la sicurezza senza necessità di grosse trasformazioni dell’immobile, in particolare nelle parti abitative, tra essi elencherei:
- La riduzione dei pesi
- L’introduzione di cordolature in acciaio
- L’inserimento di catene o tiranti
- Il collegamento delle pareti di tamponamento alla struttura portante.
Si tratta di un elenco sicuramente parziale ed ognuno degli interventi elencati deve essere verificato nello specifico contesto. Ad esempio la riduzione dei pesi può essere molto efficace in termini complessivi, ma occorre valutarne gli effetti sulle singole pareti in quanto, variando l’eccentricità dei carichi, possono crearsi problemi localizzati di verifica.
Ah, non dimentichiamo tra gli interventi “microinvasivi” da ritenersi efficaci per la riduzione del rischio sismico, quelli eseguiti sugli elementi non strutturali pesanti, come camini, parapetti, controsoffitti, etc.
Domanda - Gli interventi locali possono essere una soluzione vantaggiosa nel caso di agevolazioni richieste per unità immobiliari situate in edifici condominiali?
Direi di si, non ci sono limitazioni in tal senso. Gli interventi locali possono essere eseguiti tranquillamente su ogni tipologia di edificio, indipendentemente dalle dimensioni. Ricordiamoci però che, nel caso di condomini (o di edifici con parti comuni), occorre fare una valutazione complessiva dell’edificio (i famosi “progetti unitari”), quindi dal punto di vista progettuale, fare un intervento locale equivale a fare un miglioramento sismico.
Domanda - Non essendo obbligatorio il passaggio di classe di rischio sismico, quale asseverazione ante e post opera deve essere compilata dallo strutturista?
Anche su questo punto è intervenuto il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che, sempre con il parere n. 3/2021, ha chiarito che “quando viene scelta l’opzione “nessuna classe” non è necessario asseverare né la classe di rischio “ex ante”, né quella “ex post”, e quindi, pur dovendosi compilare l’Allegato B, non è necessario compilare le sezioni relative agli aspetti suddetti”.
Attenzione però. Lo sconto è solo sulla determinazione della classe di rischio. Resta sempre l’obbligo di asseverare – pur senza salti di classe – l’efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico.
Ringraziamo l’ing. Cristian Angeli per il prezioso contributo e lasciamo come sempre a voi ogni commento.