CAMBIA LA PROCEDURA ON LINE
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha trasmesso all’Inps, all’Inail, all’Ance, alla Uil, alla...
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale ha trasmesso all’Inps,
all’Inail, all’Ance, alla Uil, alla, Cisl ed alla Cgil una nota
avente per oggetto “procedura informatica per il rilascio del
Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) – Indicazione sui
contenuti della richiesta e contenuti del documento”.
Le indicazioni della nota traggono origine dai risultati dell’analisi sull’andamento del durc ed in particolare sul notevole numero di documenti (50% del totale) rilasciati da Inail e Inps per lavori edili, sulla base della dichiarazione dell’Impresa di applicare “altro” contratto collettivo nazionale di lavoro rispetto a quello del settore delle costruzioni.
Con l’approfondimento di tali casi si è riscontrato che l’applicazione di un CCNL diverso da quello edile non si riferisce soltanto ad imprese non inquadrate nel settore dell’edilizia ma anche ad imprese edili che applicanoi soltanto parzialmente il CCNL di tale settore, senza provvedere, tra l’altro, alla iscrizione presso le Casse edili.
Il Ministero nella sua nota, ricorda che le previsioni di legge “prevedono l’applicazione del CCNL nella sua parte economica e normativa, nell’ambito della quale rientrano gli obblighi di versamento alle Casse Edili, in quanto connessi direttamente alla controprestazione lavorativa”.
Nello specifico, viene ricordato che:
Le indicazioni della nota traggono origine dai risultati dell’analisi sull’andamento del durc ed in particolare sul notevole numero di documenti (50% del totale) rilasciati da Inail e Inps per lavori edili, sulla base della dichiarazione dell’Impresa di applicare “altro” contratto collettivo nazionale di lavoro rispetto a quello del settore delle costruzioni.
Con l’approfondimento di tali casi si è riscontrato che l’applicazione di un CCNL diverso da quello edile non si riferisce soltanto ad imprese non inquadrate nel settore dell’edilizia ma anche ad imprese edili che applicanoi soltanto parzialmente il CCNL di tale settore, senza provvedere, tra l’altro, alla iscrizione presso le Casse edili.
Il Ministero nella sua nota, ricorda che le previsioni di legge “prevedono l’applicazione del CCNL nella sua parte economica e normativa, nell’ambito della quale rientrano gli obblighi di versamento alle Casse Edili, in quanto connessi direttamente alla controprestazione lavorativa”.
Nello specifico, viene ricordato che:
- l’impresa che opera negli appalti pubblici è tenuta ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
- l’impresa che opera nell’ambito del mercato privato è tenutal al rispetto del CCNL e, quindi, alla iscrizione alle Casse edili;
- l’impresa, qualsiasi sia la sua specializzazione edile, è tenuta al rispetto del contratto collettivo per ottenere i benefici economici e normativi previsti dalla legislazione vigentein base al comma 1175 della Legge Finanziaria 2007 (Legge n. 296/2006).
- nel modulo di richiesta per il rilascio del documento va “necessariamente” riportata l’espressa indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall`impresa richiedente;
- le imprese che applicano il contratto dell’edilizia devono indicare gli estremi della iscrizione alla Cassa Edile a pena di improcedibilità della richiesta;
- il documento unico di regolarità contributiva deve “necessariamente” contenere l`indicazione in ordine al ccnl applicato dall’impresa e, per le imprese che applicano il contratto dell’edilizia, devono essere altresì indicati gli estremi di iscrizione alla Cassa Edile.
A cura di Paolo
Oreto
© Riproduzione riservata
Documenti Allegati
Nota Ministero .pdfLink Correlati
Focus sicurezza