Superbonus 110%: abbattimento barriere architettoniche trainato da ecobonus e sismabonus
L'intervento di abbattimento delle barriere architettoniche è trainato da ecobonus 110% e sismabonus 110% a prescindere dall'età
Arrivati a luglio 2021, dopo aver finalmente un quadro normativo completo e aver letto centinaia di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, dell'Enea e della Commissione per il monitoraggio del sismabonus, benché il quadro normativo risulti ancora "instabile" (siamo in attesa della conversione in legge di due D.L.), sono ancora diverse le puntualizzazioni che è necessario fare sul superbonus 110%.
Superbonus 110% e barriere architettoniche: la risposta del Fisco
Una di queste riguarda l'ultima risposta dell'Agenzia delle Entrate sull'abbattimento delle barriere architettoniche (n. 455/2021) che chiarisce molti aspetti ma lascia alcuni dubbi che è necessario sciogliere immediatamente (il web circola di articoli spesso "leggeri").
Nella nuova risposta, l'Agenzia delle Entrate, nonostante citi tutte le modifiche apportate al Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), parlando dell'intervento di eliminazione delle barriere architettoniche afferma che lo stesso risulta essere trainato dagli interventi di efficientamento energetico (ecobonus 110%) dimenticando di citare quelli di riduzione del rischio sismico (sismabonus 110%).
Superbonus 110%: tutte le modifiche intervenute fino ad ora
Ricordiamo, infatti, che l'art. 119 del Decreto Rilancio è stato modificato:
- dal Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021);
- dal Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (ancora da convertire in legge);
- dal Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (ancora da convertire in legge).
Eliminazione barriere architettoniche trainato dall'ecobonus 110%
Ed è l’articolo 1, comma 66, lettera d) della legge di bilancio 2021 a modificare l'art. 119, comma 2 del Decreto Rilancio nel seguente modo:
L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente nonché agli interventi previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1.
In questo modo viene previsto che gli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche possono essere trainati da quelli di ecobonus 110% anche se effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni (precisazione di cui non se ne sentiva in effetti bisogno, visti i dubbi che ha creato).
Eliminazione barriere architettoniche trainato dal sismabonus 110%
Con l'art. 33, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 viene, invece, aggiunto all'art. 119, comma 4 del Decreto Rilancio il seguente periodo:
Tale aliquota si applica anche agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo e che non siano già richiesti ai sensi del comma 2 della presente disposizione.
Modifica prevista affinché gli interventi "finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104" potessero essere trainati nel superbonus sia dagli interventi di riqualificazione energetica che da quelli di riduzione del rischio sismico.
Chiaramente l'intervento potrà essere trainato solo da uno dei due trainanti.