Opere di contenimento: il TAR sul titolo edilizio necessario
Il TAR Campania chiarisce la legittimità di un ordine emesso per la demolizione di una palificata realizzata per il contenimento di un costone roccioso
Posso realizzare una palificata di contenimento di un costone roccioso senza alcuna autorizzazione visto che si tratta di motivi di sicurezza? La risposta è interessante e la forniscono i giudici del Tar Campania con la sentenza n. 4236/2021.
Palificata e motivi di sicurezza
A proporre ricorso il proprietario di un terreno che ha realizzato una palificata di contenimento di un costone roccioso che sovrasta la sua proprietà. Per il comune, però, è abusivo e va demolito. Il proprietario sostiene che si tratta, in realtà, di un'opera priva di rilevanza edilizia e di visibilità (quindi non sottoposta a permesso di costruire e autorizzazioni paesaggistiche) realizzata per motivi di sicurezza, ossia quelli concreti di smottamenti del terrapieno che si trova nei pressi della sua abitazione. E comunque di una situazione temporanea, visti i lavori che deve realizzare l'amministrazione comunale.
La natura non precaria
I giudici analizzano la situazione. Intanto la struttura realizzata non è precaria, in quanto i pali sono di cemento prefabbricato. E, si legge nella sentenza, "tenuto conto della natura vincolata dell’area e dell’assenza di documentazione attestante la presentazione agli atti del Comune di un progetto per il contenimento del rischio di cedimento rappresentato in atti", non si può parlare di natura pertinenziale dell'opera. Si tratta, dunque di nuova costruzione e che, pertanto, deve rispettare il DPR 380/2001 (il c.d. Testo Unico Edilizia), in quanto "costituiscono nuovi organismi edilizi, caratterizzati da un proprio impatto volumetrico ed ambientale e, dunque, idonei a determinare una trasformazione del territorio di riferimento, che ricade in zona assoggettata a vincolo paesaggistico".
Smottamenti e sicurezza
Non importa che nella zona incombe un reale pericolo di smottamenti, dicono i giudici. L'attesa affinché il comune ponga rimedio alla situazione e quindi effettui i lavori di consolidamento, "non avrebbe potuto consentire alcuna iniziativa autonoma d’urgenza, come quella attuata mediante la unilaterale realizzazione della palificata oggetto della sanzione impugnata". E il proprietario del terreno, che aveva dichiarato la situazione come "temporanea", non ha mai rimosso la palificata dopo sei anni. Il ricorso è stato dunque respinto e confermata l'ordinanza di demolizione.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Campania 21 giugno 2021, n. 4236