Superbonus 110% e altri bonus edilizi: come funzionano le opzioni alternative?

Per l'esercizio delle opzioni alternative alla detrazione fiscale (sconto in fattura e cessione del credito) è sempre necessario riferirsi ai SAL indicati nell'art. 121 del Decreto Rilancio?

di Redazione tecnica - 13/07/2021

Quando si parla delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) messe a punto dal Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) è sempre implicito trattare il tema delle opzioni alternative.

Sconto in fattura e cessione del credito: cosa sono e come funzionano

Un tema fondamentale che riguarda la possibilità di beneficiare di una agevolazione fiscale senza necessariamente avere un reddito. Qualsiasi detrazione fiscale, infatti, non ha alcun valore se il soggetto che ne vuole beneficiare ha un reddito così basso da non poter diminuire in alcun modo l'imponibile. E proprio per questo, le disposizioni di cui all'art. 121 del Decreto Rilancio sono quelle che più di tutte hanno acceso finalmente il faro sopra le detrazioni fiscali previste per il settore dell'edilizia.

Nell'attesa che il Consiglio UE approvi le proroghe previste per il superbonus e le opzioni alternative dalla Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), il Sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) Claudio Durigon ha risposto ad una interrogazione (la n. 5-06307) presentata in commissione Finanze da Patrizia Terzoni (M5S) per conoscere le modalità per la scelta delle opzioni alternative alla fruizione delle detrazioni fiscali prevista all'art. 121 del Decreto Rilancio.

Ricordiamo, infatti, che l'art. 121 del D.L. n. 34/2020 ha previsto che i contribuenti possano optare, in alternativa alla fruizione del beneficio in dichiarazione dei redditi, per:

  • un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Lo stesso articolo 121 ha previsto:

  • che queste opzioni possano essere esercitate per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 per gli interventi di superbonus e per alcune altre detrazioni indicate nel comma 2 dello stesso articolo (ecobonus, sismabonus, bonus ristrutturazioni, fotovoltaico,...);
  • che le opzioni possono essere esercitate sia a fine lavori che a stato di avanzamento;
  • che per gli interventi di superbonus gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento;
  • che per gli interventi di superbonus le opzioni possono essere esercitate anche per le spese sostenute nell'anno 2022 (proroga inserita nella Legge di Bilancio 2021, in attesa di conferma).

Sconto in fattura e cessione del credito: l'interrogazione

L'interpello presentato in Commissione Finanze ha chiesto di sapere se queste opzioni debbano essere esercitate per stato di avanzamento lavori (SAL), come previsto per il superbonus, anche per gli altri bonus edilizi. In particolare, viene chiesto se qualora si tratti di detrazioni ordinarie per le quali non siano stati previsti SAL, il contribuente ha facoltà di eseguire la scelta delle opzioni alternative in qualsiasi momento, senza dover tenere conto dello stato di avanzamento degli interventi.

La risposta del Sottosegretario

Per rispondere alla domanda si è prima rappresentato il quadro normativo di riferimento e ricordato che il comma 1-bis del citato articolo 121 stabilisce che: «L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento».

Secondo il sottosegretario, il tenore letterario della norma non precluderebbe la possibilità di esercitare comunque l'opzione qualora non siano previsti stati di avanzamento dei lavori. "Nel caso in cui si intenda optare per la cessione e/o per lo sconto in fattura della detrazione relativa agli interventi indicati nell'articolo 121 e diversi da quelli che danno diritto al Superbonus per i quali non siano stati previsti SAL, il contribuente ha la facoltà di esercitare l'opzione senza dover tenere conto dello stato di avanzamento degli interventi".

Conclusioni

In conclusione "qualora per l'effettuazione di un determinato intervento (ad esempio, la sostituzione della caldaia per il quale spetta la detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013) non siano previsti SAL, può essere esercitata l'opzione per la cessione del credito corrispondente alla detrazione o per il cosiddetto sconto in fattura, facendo riferimento alla data dell'effettivo pagamento, ferma restando la necessità che gli interventi oggetto dell'agevolazione siano effettivamente realizzati".

© Riproduzione riservata