Superbonus 110%, oggi la decisione sulle proroghe per le unifamiliari?
La Commissione UE valuterà la proposta di approvazione della valutazione del PNRR e le proroghe al superbonus previste dalla Legge di Bilancio 2021
Superbonus 110% anche per le unifamiliari fino al 30 giugno 2022 alle decisioni finali. Come anticipato nei giorni scorsi si riunirà oggi la Commissione UE per valutare la proposta del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (PNRR) e alle proroghe previste per le detrazioni fiscali del 110%.
Superbonus 110%: perché serve l'approvazione della Commissione UE
Parlare di superbonus 110% porta inevitabilmente ad affrontare quello che è ormai stato definito il "problema" dell'orizzonte temporale di riferimento. La fruizione delle detrazioni fiscali del 110% e le relative opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) sono state oggetto di modifiche nel corso dell'ultimo anno, soprattutto per quel che attiene il periodo nel quale si devono sostenere le spese di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico.
L'orizzonte temporale di fruizione del superbonus è stato, infatti, modificato già due volte dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio):
- dalla Legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020);
- dal Decreto Legge n. 59/2021 convertito dalla Legge n. 101/2021.
Ma mentre le ultime modifiche di cui al D.L. n. 59/2021 sono entrate immediatamente in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le proroghe previste dalla Legge di Bilancio 2021 hanno richiesto l'intervento della Commissione UE che avrebbe dovuto prima approvarle.
In particolare, senza le proroghe della Legge di Bilancio, l'orizzonte temporale di fruizione del bonus 110% è il seguente:
Tipologia |
Termine per il 60% dei lavori |
Scadenza finale |
Persone fisiche (edifici unifamiliari) |
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31/12/2021 (*) |
Persone fisiche con edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità |
30/06/2022 |
31/12/2022 |
Condomini |
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31/12/2022 |
IACP |
30/06/2023
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31/12/2023
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Altri beneficiari |
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31/12/2021 (*) |
(*) Così come previsto al comma 74 dell’articolo 1 della legge 30/12/2020, n.178 (legge di Bilancio 2021) tale data, previa approvazione del Consiglio dell’Unione europea, traslerebbe al 30 giugno 2022.
Superbonus 110%: la proposta del Consiglio UE
Come detto, è in calendario per oggi la valutazione della proposta della Commissione UE inviata lo scorso 22 giugno al Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia. Una proposta che all'interno riporta le proposte per il rafforzamento del superbonus 110% con specifico riferimento alle proroghe inserite nella legge di Bilancio 2021.
Riportiamo di seguito la proposta completa.
La misura del Superbonus finanzia l'efficientamento energetico e sismico degli edifici residenziali, compresa l'edilizia residenziale pubblica, come specificato all'articolo 119 del cosiddetto "Decreto Rilancio" adottato per affrontare gli effetti economici e sociali negativi della pandemia.
L'obiettivo è duplice:
- contribuire in misura significativa agli obiettivi di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni fissati dal piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) dell'Italia per il 2030;
- fornire un sostegno anticiclico al settore delle costruzioni e alla domanda privata per compensare gli effetti della flessione dell'economia.
Il sostegno è erogato sotto forma di detrazione fiscale nell'arco di cinque anni. È previsto che i beneficiari, in alternativa allo strumento di detrazione fiscale, possano scegliere di utilizzare strumenti finanziari ("cessione del credito" e "sconti in fattura"), anziché ricorrere direttamente alla detrazione per affrontare gli ingenti costi di investimento iniziale. Questi strumenti alternativi prevedono che la detrazione fiscale spettante al beneficiario sia effettuata per un importo uguale in:
- un contributo sotto forma di sconto diretto in fattura praticato dal fornitore (ad esempio, imprese edili, progettisti o dall'appaltatore generale) sul prezzo di pagamento anticipato, e recuperato sotto forma di credito d'imposta che riduce il costo dell'investimento iniziale;
- un credito d'imposta da cedere a un istituto finanziario, che pagherà anticipatamente il capitale necessario.
Questo meccanismo compensa il possibile disincentivo a non effettuare la ristrutturazione a causa degli elevati costi di investimento iniziali. La scelta dell'appaltatore generale o dell'istituto finanziario sarà lasciata al beneficiario.
I condomini, gli edifici monofamiliari, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le organizzazioni senza scopo di lucro e le associazioni di volontariato, le associazioni sportive e i club amatoriali e l'edilizia residenziale pubblica possono beneficiare di questo incentivo fiscale. Per essere ammissibile, la ristrutturazione deve essere classificata come "ristrutturazione profonda" (ossia una ristrutturazione media ai sensi della raccomandazione (UE) 2019/786 della Commissione), che implica quindi un miglioramento di almeno due classi energetiche (corrispondenti in media a un risparmio di energia primaria del 40%).
La portata degli interventi ammissibili coperti dalla presente misura è piuttosto ampia e comprende, ad esempio, interventi trainanti, interventi trainati, isolamento termico di superfici opache, interventi sui sistemi di condizionamento dell'aria (caldaie a condensazione; pompe di calore; connessione a reti di teleriscaldamento efficienti in condizioni specifiche; energia solare termica; caldaie a biomassa in condizioni specifiche), sistemi fotovoltaici con relativi sistemi di stoccaggio o infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici. Anche gli interventi volti a ridurre il rischio sismico degli edifici fanno parte di questo strumento; ci si aspetta che rappresentino il 14 % circa della dotazione di bilancio assegnata.
Due decreti ministeriali del 6 agosto 2020 hanno già definito i requisiti tecnici degli interventi e le procedure per la certificazione della conformità agli specifici requisiti e costi massimi.
Il Superbonus è già attivo dal 1º luglio 2020 e resta in vigore fino al 30 giugno 2022 (per l'edilizia residenziale pubblica fino al 31 dicembre 2022). L'accesso all'agevolazione può essere richiesto per un ulteriore periodo di sei mesi, nel caso di lavori su condomini o edilizia residenziale pubblica, se almeno il 60 % dei lavori è stato eseguito prima delle date sopra indicate. Per dare più tempo a interventi più complessi si prevede di prorogare l'applicazione della misura per i condomini fino al 31 dicembre 2022 e per l'edilizia residenziale pubblica fino al 30 giugno 2023, indipendentemente dal completamento di almeno il 60 % dei lavori (queste ultime due proroghe sono cambiate con la conversione in legge del D.L. n. 59/2021).
La valutazione della Commissione
Ci si attende che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). In particolare, il costo dell'installazione di caldaie a condensazione a gas deve rappresentare una piccola parte del costo complessivo del programma di ristrutturazione e l'installazione deve avvenire per sostituire le caldaie alimentate a olio combustibile. L'installazione di caldaie a gas naturale deve inoltre essere conforme alle condizioni stabilite negli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo".
Conclusioni
A meno di colpi di scena, le proroghe per unifamiliari al 30 giugno 2022 dovrebbero ormai essere alle battute finali.