Varianti e migliorie: il Consiglio di Stato sulle differenze
Il Consiglio di Stato chiarisce le differenze tra varianti (non consentite) e migliorie (ammesse) nelle offerte per le gare pubbliche
Torniamo ad occuparci di varianti e migliorie nei bandi di gara. Una società contesta l'affidamento dei lavori per la realizzazione di una scuola perché avrebbe presentato, dopo l'affidamento della gara, delle varianti non concesse. Ma si tratta di varianti o migliorie? Quando si può parlare di una cosa e quando dell'altra? Chiariscono i nostri dubbi i giudici del consiglio di Stato con la sentenza n. 4754/2021.
Varianti (non consentite) e migliorie (ammesse)
Bisogna distinguere, dicono i giudici, le varianti (non consentite) e le migliorie (invece ammesse) rispetto ai progetti posti a base di gara. "In sede di gara d'appalto e allorquando il sistema di selezione delle offerte sia basato sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - dicono i giudici - le soluzioni migliorative si differenziano dalle varianti perché le prime possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall'Amministrazione, mentre le seconde si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante preventiva autorizzazione contenuta nel bando di gara e l'individuazione dei relativi requisiti minimi che segnano i limiti entro i quali l'opera proposta dal concorrente costituisce un aliud rispetto a quella prefigurata dalla Pubblica Amministrazione, pur tuttavia consentito".
Cosa sono le proposte migliorative
Le proposte migliorative consistono, spiegano i giudici "in soluzioni tecniche che, senza incidere sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia del progetto a base di gara, investono singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell'opera, lasciati aperti a diverse soluzioni, configurandosi come integrazioni, precisazioni e migliorie che rendono il progetto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste". Ampia discrezionalità tecnica viene lasciata alla valutazione delle offerte tecniche come pure delle ragioni che giustificano la soluzione migliorativa proposta quanto alla sua efficienza e alla rispondenza alle esigenze della stazione appaltante "con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla commissione, ove non inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta".
Il bando di gara
Se il bando di gara non prevedeva le varianti, ammetteva comunque, nei criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione di eventuali proposte migliorative. Un criterio, non contestato dalla società che ha proposto ricorso "che accoglie una descrizione molto ampia delle soluzioni migliorative ammissibili, lasciando quindi un ampio margine di valutazione tecnica riservata alla commissione giudicatrice sia in punto di soluzioni e i materiali utilizzati nella composizione architettonica, sia per la possibilità di variare i materiali proposti nel definitivo e comunque di proporre tutte quelle soluzioni progettuali che il concorrente […] ritiene possibili rispetto al progetto definitivo approvato. Né tali ampie facoltà attribuite ai concorrenti possono ritenersi limitate dall’inciso finale (il rispetto delle scelte già effettuate in sede di progettazione definitiva) che nella sua portata estremamente generica (dato che non precisa quali siano le scelte progettuali immodificabili), impone di escludere le sole proposte che incidono sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia del progetto a base di gara (che, secondo la giurisprudenza sopra richiamata, costituiscono varianti progettuali inammissibili)". Il cambio di materiali da utilizzare, dicono i giudici, "non incide sulla struttura architettonica, né sulla funzione dell’edificio progettato. Pertanto, la soluzione proposta dall’aggiudicatario, positivamente valutata dalla commissione giudicatrice, non è qualificabile come inammissibile variante al progetto definitivo". L'appello è stato respinto.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 21 giugno 2021, n. 4754