Superbonus 110% e General Contractor: nuova risposta del Fisco
Una nuova risposta dell’Agenzia delle Entrate chiarisce quali spese sono ammissibili al superbonus e le modalità di fatturazione di un General Contractor al condominio
Lo studio di fattibilità connesso agli interventi da superbonus 110% è una delle spese ammissibili? Come deve avvenire la fatturazione al condominio delle spese nel caso di General Contractor e di attività di progettazione realizzate da tecnici e progettisti esterni?
Superbonus 110% e General Contractor: interviene l’Agenzia delle Entrate
Ha risposto a questi due interessanti quesiti l’Agenzia delle Entrate che ha fornito la risposta n. 480 del 15 luglio 2021 recante “Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio). General contractor” con la quale si forniscono due chiarimenti alle domande di un general contractor con specifico riferimento agli interventi di superbonus 110% ad un condominio.
Nel caso di specie viene chiesto:
- se è possibile applicare il superbonus 110% alle spese per il cosiddetto studio di fattibilità, fatturate dal Tecnico al General Contractor che gli ha affidato l'incarico conferito a monte dal Condominio e riaddebitate allo stesso nell'ambito della prima fattura emessa per stato di avanzamento lavori, con separata e specifica indicazione;
- se è possibile applicare lo sconto in fattura per tutte le spese riportate nelle fatture emesse dal General Contractor, sostenute dallo stesso o per il pagamento delle fatture emesse dal Progettista e dai Professionisti, da riaddebitarsi ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 633/1972.
Lo studio di fattibilità
Dopo aver ricordato il quadro normativo di riferimento, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato la sua circolare 24/E del 2020 nella quale è stato chiarito che “Per espressa previsione normativa, sono detraibili nella misura del 110 per cento, nei limiti previsti per ciascun intervento, le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità nonché delle attestazioni e delle asseverazioni”. Nella stessa è stato precisato che “la detrazione, inoltre, spetta anche per talune spese sostenute in relazione agli interventi che beneficiano del Superbonus, a condizione, tuttavia, che l'intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. Si tratta, in particolare: delle spese sostenute per l'acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l'effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione)”.
Per rispondere alla prima domanda, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato anche la sua risposta n. 261 del 2021 e confermato che le spese sostenute per lo studio di fattibilità, riaddebitate dal General Contractor al condominio, costituiscono parte integrante del corrispettivo per il servizio fornito dal GC al committente.
Il Fisco ricorda pure che, in ogni caso, non può essere incluso alcun margine funzionale alla remunerazione dell'attività posta in essere dal General Contracotr, in quanto esso costituisce un costo non incluso tra quelli detraibili al 110% poiché espressamente menzionati nelle disposizioni del Superbonus.
L’Agenzia delle Entrate ha più volte ricordato che sono agevolabili tutte le spese caratterizzate da un'immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, specificando che tra le predette spese non rientrano i compensi specificatamente riconosciuti all'amministratore per lo svolgimento degli adempimenti dei condomini connessi all'esecuzione dei lavori e all'accesso al Superbonus. Tale chiarimento risulta estendibile anche all'eventuale corrispettivo corrisposto al "contraente generale" per l'attività di "mero" coordinamento svolta e per lo sconto in fattura applicato, trattandosi, anche in questo caso, di costi non "direttamente" imputabili alla realizzazione dell'intervento. Pertanto, tale corrispettivo è, in ogni caso, escluso dall'agevolazione.
Essendo necessario, ai fini del Superbonus e dell'esercizio dell'opzione, che siano documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del committente beneficiario dell'agevolazione, nel documento emesso dal General Contractor per riaddebitare le spese relative ai servizi professionali, o in altra documentazione, deve essere descritto in maniera puntuale il servizio e indicato il soggetto che lo ha reso.
In definitiva, la detrazione delle spese per lo studio di fattibilità, in quanto spesa professionale connessa e comunque richiesta dal tipo dei lavori è ammessa, anche con sconto in fattura, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti per la detrazione.
Spese ammissibili e sconto in fattura
Con riferimento al secondo quesito, il Fisco ha ricordato che esula dalle sue competenze esercitabili in sede di interpello valutare la correttezza della qualificazione giuridica dello schema utilizzato dall'istante per gestire i rapporti con il committente e con i professionisti.
In linea generale, però, il Fisco ha fornito un’indicazione utile, rilevando che laddove il progettista incaricato stipuli il contratto direttamente con il Condominio, ma quest'ultimo deleghi il General Contractor al pagamento del compenso dovuto in nome e per conto dello stesso, in forza di un mandato con rappresentanza, il primo dovrà emettere fattura a nome del Condominio committente e il General Contractor riaddebiterà le relative somme allo stesso senza applicazione dell'IVA.
Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, n. 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, infatti, sono escluse dal computo della base imponibile, ai fini IVA, "le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate", ossia quelle somme, anticipate per conto del mandante, che risultino da idonea fattura emessa da un terzo e intestata direttamente al mandante.
Documenti Allegati
Risposta n. 480/2021