Sismabonus e centri storici: progetto unitario e unità strutturale

Una nuova risposta della Commissione per il monitoraggio del Sismabonus chiarisce il concetto di progetto unitario necessario per i centri storici

di Gianluca Oreto - 16/07/2021

Quando la normativa tecnica e quella fiscale si intrecciano e fanno risalire alcune definizioni alla notte dei tempi, non è difficile trovare immediatamente dei “buchi” che rendono difficoltosa l’applicazione di una disposizione. Ed è quello che è accaduto negli ultimi mesi dopo una risposta dell’Agenzia delle Entrate che ha messo in crisi l’applicazione del sismabonus nei centri storici.

Sismabonus e progetto unitario

L’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un interpello, ricordò che la norma che ha previsto nel nostro ordinamento il sismabonus va ricercata nell'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, del D.L. n. 63/2013, che a sua volta fa riferimento all'art. 16-bis, comma 1, lettera i) del DPR n. 917/1986 per il quale la detrazione fiscale si applica agli interventi:

"relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari".

Ed è proprio l’ultimo periodo che ha messo un po’ in crisi tutti. Personalmente ho sempre sostenuto che anche in Zona A, avendo un titolo edilizio, un parere della Soprintendenza e un via libera del Genio Civile, con un progetto strutturale di un tecnico che, individuata l’unità strutturale, assevera il miglioramento sismico, non avrebbe alcun senso riferirsi al altre parole dal significato oscuro (come il progetto unitario).

Le conferme della Commissione per il monitoraggio del Sismabonus

Una conferma ufficiale arriva adesso direttamente dalla Commissione per il monitoraggio del Sismabonus che ha fornito la risposta n. 4 di luglio 2021 che chiarisce definitivamente l’argomento.

In questa nuova risposta si parla di aggregati edilizi e progetti unitari con specifico riferimento ai centri storici. La risposta è chiara e, pur essendo sempre un’interpretazione, farà certamente scuola sull’argomento.

Progetto unitario = unità strutturale

Secondo la Commissione (e non poteva essere altrimenti) ove gli interventi di sismabonus debbano essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendenti interi edifici, e, nel caso riguardino i centri storici, il concetto di “progetto unitario” deve essere riletto e interpretato, attualizzandolo e rendendolo aderente alle definizioni di cui alle NTC 2018 (cap. 8.7.1) e alla sua Circolare esplicativa (cap. 8.7.1.3.2).

In particolare, secondo la Commissione il riferimento ai progetti unitari contenuto nell'art. 16-bis, comma 1, lettera i) del DPR n. 917/1986 deve essere inteso come limitato al concetto di singola unità strutturale e non all’intero aggregato edilizio che tipicamente caratterizza i centri storici. Via libera, quindi, agli interventi locali anche nei centri storici.

Intervenire sugli aggregati

Dopo aver ricordato la definizione di unità strutturale contenuta nelle Norme Tecniche per le Costruzioni, la Commissione ha evidenziato che intervenire sugli aggregati in maniera organica, anche in considerazione del frazionamento delle proprietà, pone seri limiti di applicazione del sismabonus o supersismabonus che metterebbero a rischio l’obiettivo principale che è quello di migliorare la qualità strutturale del costruito e ridurre il rischio sismico.

Proprio per questo motivo, senza necessariamente dover realizzare la verifica sismica dell’intero edificio aggregato o delle singole unità strutturali, la buona esecuzione di interventi locali consente di raggiungere una riduzione del rischio sismico.

Gli interventi di riparazione o locali

Coerentemente con questo principio, secondo la Commissione, gli interventi di riparazione o locali rientrano a pieno titolo tra quelli previsti all’art. 16-bis, comma 1, lettera i) del DPR n. 917/1986, soprattutto (considerata la loro semplicità realizzativa) quando si opera nei centri storici costituiti da aggregati.

Gli interventi locali ammessi al sismabonus sono quelli che privilegiano lo sviluppo di meccanismi duttili o comunque consentono di migliorare la duttilità locale, così da favorire lo sviluppo della duttilità di insieme della struttura. Il ripristino o rinforzo dei collegamenti esistenti tra i singoli componenti o tra parti di essi o la realizzazione di nuovi collegamenti (ad esempio tra pareti murarie, tra pareti e travi o solai, anche attraverso l’introduzione di catene/tiranti, chiodature tra elementi lignei di una copertura o di un solaio) ricadono in questa categoria.

Interventi ammissibili al Sismabonus

La Commissione fornisce a titolo d’esempio alcuni interventi certamente ammissibili al sismabonus:

  • interventi sulle coperture o su loro porzioni finalizzati:
    • all’aumento della capacità portante;
    • alla riduzione dei pesi;
    • alla eliminazione delle spinte applicate alle strutture verticali;
    • al miglioramento dell’azione di ritegno delle murature;
    • alla riparazione-integrazione-sostituzione di elementi di copertura;
  • interventi di riparazione e ripristino della resistenza originaria di elementi strutturali in muratura e/o calcestruzzo armato e/o acciaio, ammalorati per forme di degrado provenienti da vari fattori (esposizione, umidità, invecchiamenti, disgregazione dei componenti, …);
  • interventi volti a ridurre la possibilità di innesco di meccanismi locali, quali, ad esempio, l’inserimento di catene e tiranti contro il ribaltamento delle pareti negli edifici in muratura, il rafforzamento dei nodi trave-colonna negli edifici in c.a. contro la loro rottura prematura, prima dello sviluppo di meccanismi duttili nelle travi, la cerchiatura, con qualunque tecnologia, di travi e colonne o loro porzioni, volta a migliorarne la duttilità, il collegamento degli elementi di tamponatura alla struttura in c.a. contro il loro ribaltamento, il rafforzamento di elementi non strutturali pesanti, come camini, parapetti, controsoffitti, etc., o dei loro vincoli o ancoraggi alla struttura principale.

In riferimento a quest’ultimo punto, per chiarire nel dettaglio, la Commissione rileva che rientrano tra gli interventi ammessi al sismabonus anche quelli di riparazione o locali realizzati su una villetta a schiera. Gli interventi di miglioramento e adeguamento, e le verifiche di sicurezza effettuate dovranno essere riferite alla singola unità strutturale individuata con la modalità previste dalle NTC, anche nel caso di parti soggette ad interventi che non riguardano l’intera unità strutturale. Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione di porzione di aggregato che prevedano l’introduzione di distacchi con la restante parte del medesimo, oltre al rispetto delle NTC e della relativa circolare, la Commissione richiama l’attenzione al paragrafo C8.7.4.1 punto 6 della circolare stessa.

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