Benefici fiscali e requisiti: la Cassazione sulla decadenza per cause di forza maggiore
La Corte di Cassazione chiarisce i limiti per la decadenza dei benefici fiscali per l'acquisto di un immobile nel caso cause di forza maggiore non consentissero il rispetto di un requisito
Agevolazioni fiscali, requisiti e decadenza. Argomenti che meritano attenzione soprattutto quando in mezzo c'è una sentenza della Corte Tributaria e un ricorso in Cassazione presentato direttamente dall'Agenzia delle Entrate.
Benefici fiscali e requisiti: l'ordinanza della Corte di Cassazione
Ci consente di approfondirli l'Ordinanza 16 luglio 2021, n. 20355 con la quale la Corte di Cassazione interviene sul ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate in riferimento ad una sentenza della Commissione Tributaria che aveva dato ragione ad un contribuente che non era riuscito a trasferire la sua residenza nel Comune dove aveva acquistato un'immobile con aliquota ridotta dell'imposta sostitutiva del mutuo fondiario.
L'Agenzia delle Entrate contesta in Cassazione il mancato rispetto dei requisiti previsti dalla norma e il fatto che la Commissione Tributaria avesse riconosciuto la sussistenza della causa di forza maggiore in relazione al mancato trasferimento della residenza, da parte dei contribuenti, nel termine di 18 mesi, ritenendo che l'esistenza di abusi edilizi riconducibili alla precedente proprietà aveva comportato la loro regolarizzazione con sospensione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile in attesa del rilascio della concessione in sanatoria.
Cosa prevede la norma
Per rispondere al ricorso, i giudici di Cassazione hanno ricordato che in tema di agevolazioni tributarie, il beneficio di cui all'art. 33, comma 3, della legge n. 388/2000, nella formulazione vigente ratione temporis, si applica anche qualora l'edificazione non sia realizzata nel termine di legge, purché tale esito derivi non da un comportamento direttamente o indirettamente ascrivibile all'acquirente, tempestivamente attivatosi, ma da una causa esterna, sopravvenuta, imprevedibile ed inevitabile, tale da configurare la forza maggiore ovvero il factum principis, ciò rendendo inesigibile, secondo una regola generale immanente nell'ordinamento, il comportamento richiesto dalla norma nel termine da essa previsto.
In applicazione di tale principio, la Cassazione ha già cassato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto legittima la revoca del beneficio in un'ipotesi di mancata edificazione causata dalla mancata adozione, ad opera del Comune, dei provvedimenti conseguenti alla convenzione di lottizzazione.
Le cause di forza maggiore
Secondo la Cassazione la causa di forza maggiore è soltanto quella imprevedibile e sopravvenuta che non dipende da un comportamento addebitabile anche solo a titolo di colpa nei vari gradi per es. lieve ecc. o nelle varie specie in vigilando ecc.
Nel caso di specie, il terreno era stato acquistato e solo successivamente era stata rilevata l'esistenza di abusi edilizi imputabili alla precedente proprietà, con conseguente ordine di sospensione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile fino al rilascio di concessione in sanatoria.
La Commissione tributaria ha, quindi, affermato che il "lungo tempo necessario per il rilascio del permesso a costruire non ...(era)... imputabile a negligenza dei contribuenti, ma ... ascrivibile all'attività dell'Ufficio Tecnico comunale» e che la sussistenza di abusi edilizi costituisse un evento non conosciuto in precedenza dai contribuenti con conseguente imprevedibilità dell'ordinanza che aveva sospeso ogni attività edilizia, circostanze che, nel loro insieme, integravano il caso di forza maggiore".
I ritardi del Comune
Per la Suprema Corte di Cassazione, però, non è così. Il ritardo del Comune nel rilascio della concessione in sanatoria non può configurarsi come oggettiva situazione di fatto ostativa all'utilizzo dell'immobile come abitazione, non imputabile ai contribuenti, i quali, acquistando un immobile sprovvisto di concessione edilizia in sanatoria, erano consapevoli di non poter legittimamente utilizzare il bene acquistato come loro abitazione se il Comune non avesse rilasciato la richiesta concessione e quindi, nel dichiarare che il bene sarebbe stato adibito a loro abitazione, hanno accettato il rischio del diniego della concessione o di ritardi nel rilascio della stessa.
Le agevolazioni fiscali
Le agevolazioni fiscali concesse ai sensi dell'art. 33, comma 3, della legge n.388/2000, rispondendo alla ratio di diminuire per l'acquirente edificatore il primo costo di edificazione connesso all'acquisto dell'area, devono essere revocate ogni qualvolta si verifichi la mancata edificazione nel quinquennio, anche se per causa indipendente dalla volontà dell'acquirente, quale l'esecuzione di lavori di bonifica dell'area acquistata, che non può essere ricondotta alla forza maggiore, mancando il requisito dell'imprevedibilità, atteso che la relativa esigenza è originata da una situazione preesistente all'acquisto sebbene il contribuente ne sia venuta a conoscenza solo successivamente. Il che esclude, anche nel caso in esame, la rilevanza circa la dedotta mancanza di consapevolezza della sussistenza degli abusi edilizia da parte dei contribuenti all'atto dell'acquisto dell'immobile.
In conclusione il ricorso è stato accolto e la sentenza della Commissione Tributaria cassata.
Documenti Allegati
Ordinanza Corte di Cassazione 16 luglio 2021, n. 20355