Superbonus 110%, niente SCA a fine lavori?
Una modifica dubbia inserita dalla legge di conversione del Semplificazioni-bis prevede una deroga alla necessità di SCA a fine lavori di superbonus?
Potrebbe essere una svolta o semplicemente una svista che sarà corretta prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione del Decreto Semplificazioni-bis. Sto parlando della disposizione contenuta nel nuovo articolo 33-bis, comma 1, lettera d) del D.L. n. 77/2021 (ancora da confermare) che interviene sull'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) in materia di superbonus 110%.
Superbonus 110%, Edilizia libera, CILA e SCA
Entrando nel dettaglio mi riferisco al nuovo comma 13-quinquies introdotto nell'art. 119 del Decreto Rilancio che prevede:
"In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, nella CILA è richiesta la sola descrizione dell’intervento. In caso di varianti in corso d’opera queste sono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".
Un comma che va analizzato e discusso nei suoi 3 diversi periodi.
Il primo prevede che gli eventuali interventi di edilizia libera vanno semplicemente descritti nella CILA relativa all'intervento di superbonus 110%.
Con il secondo periodo viene "risolto" il problema delle varianti in corso d'opera (su cui più di un tecnico aveva espresso perplessità sulle modalità di comunicazione). Per queste viene stabilita la possibilità di comunicazione a fine lavori e come integrazione della CILA presentata.
La segnalazione certificata di agibilità: i 3 scenari
Andiamo adesso al periodo più importante e su cui si dovrà discutere parecchio, il terzo. Questo prevede che "Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380". Intanto il riferimento alla segnalazione certificata di inizio attività è certamente una svista del legislatore che riferendosi all'articolo 24 del DPR n. 380/2001 intendeva chiaramente parlare della segnalazione certificata di agibilità (SCA).
Ma l'aspetto che necessiterà di maggiori chiarimenti è un atro perché si prospettano almeno 3 differenti scenari:
- nel primo la SCA non dovrà essere presentata per gli interventi di edilizia libera di cui parla il comma stesso, ma sarebbe interessante capire quale intervento di edilizia libera necessiterebbe dell'aggiornamento dell'agibilità;
- nel secondo la SCA non andrebbe presentata per gli interventi che necessitano di CILA quindi tutti quelli di cui all'art. 119 fatta esclusioni per quelli che necessitano di demolizione e ricostruzione dell'intero edificio;
- nel terzo ed ultimo scenario la SCA non andrebbe presentata per tutti gli interventi di cui all'art. 119.
L'art. 24 del Testo Unico Edilizia
Tre scenari completamente differenti con effetti diversi su cui ad oggi è possibile fare solo delle ipotesi che prendono anche in considerazione quella che in passato ho definito una possibile "svista" del legislatore nel definire i contenuti dell'art. 24 del DPR n. 380/2001.
I primi due commi dell'art. 24 prevedono:
"1. La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata.
2. Ai fini dell'agibilità, entro quindici giorni
dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il
soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha
presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i
loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per
l'edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti
interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle
condizioni di cui al comma 1.".
Con il primo comma viene stabilito che la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati va attestata da un professionista tramite segnalazione certificata. Il secondo comma, invece, stabilisce che in caso interventi che modificano le surichiamate condizioni "il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata". Parla, quindi, di interventi che necessitano di permesso di costruire e SCIA dimenticando (volutamente o no, ancora non si sa) gli interventi che necessitano di CILA.
È chiaro che chi opera nel mondo delle ristrutturazioni sa che anche ad una semplice ridistribuzione degli spazi interni che necessita di CILA va presentata una SCA. Ma il dubbio rimane e i dubbi meglio averli e risolverli prima della pubblicazione di una norma che dopo...
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