Superbonus 110% e Superficie vetrata: demolizione e ricostruzione con ampliamento
In caso di demolizione e ricostruzione, la situazione ex ante non è un vincolo per la detraibilità al 110% dell’intera superficie vetrata ex post
Quotidianamente noi tecnici ci troviamo nella scomoda condizione di interpretare quale sia il corretto comportamento in relazione alla normativa relativa al superbonus 110% per i casi più disparati.
Il superbonus 110% e la normativa
Era inevitabile che il Legislatore non potesse riuscire a racchiudere tutta la casistica esistente in poche righe normative, ed essendo entrato troppo nel merito di alcuni aspetti tecnici (invece che, ad esempio, richiamare tal quale la normativa del vecchio ecobonus), ne è scaturita una tempesta di richieste di interpelli all’Agenzia delle Entrate, le cui risposte a volte confortano le scelte di noi tecnici.
Il caso della demolizione e ricostruzione con ampliamento
Uno dei primi casi affrontati è stata la demolizione e ricostruzione (con ampliamento) di una villetta a Cefalù.
Poiché l’immobile da demolire è un edificio molto datato, ha tipologie costruttive mediterranee di quasi un centinaio di anni fa, ovvero infissi molto piccoli.
Attualmente gli stili costruttivi e le richieste delle committenze spingono verso edifici che somigliano sempre più a cubi di vetro con tracce di elementi opachi qui e là, anche aiutati (in parte) dalle attuali tecnologie a controllo solare degli elementi vetrati, stili costruttivi e richieste che rappresentano vero incubo per chi deve poi riuscire ad ottenere una relazione energetica che evidenzi il rispetto del DM requisiti minimi del 2015.
Nel caso specifico presentato la committenza era centroeuropea, da qui una ancora maggiore esasperazione di superfici vetrate, quintuplicate rispetto allo stato ex ante, con conseguente fiorire di pergolati per le esposizioni più critiche, per mitigare il disastroso effetto del sole su un involucro fortemente isolato e molto vetrato.
Il superbonus 110% e gli infissi
La questione da subito nata con il gruppo di progettisti che curava l‘intervento era se le detrazioni del 110% spettassero anche per la porzione di infissi ampliata rispetto allo stato ex ante (al di là dell’ampliamento volumetrico). In considerazione delle varie risposte ad interpello susseguitesi, che chiarivano in varie situazioni prospettate che andava valorizzato lo stato ex ante ai fini delle opere detraibili, si è sempre indicato alla committenza ed ai colleghi progettisti che la detrazione spettava limitatamente ad una superficie di infissi corrispondente a quella esistente ex ante, seppur di forma diversa.
La risposta dell'Agenzia delle Entrate
La risposta ad interpello 423 del giugno 2021 dell’Agenzia delle Entrate sembra invece aprire ad una modifica di tale cautelativa impostazione.
L’istante, che eseguiva una demolizione e ricostruzione con ampliamento di due unità, di cui una sola riscaldata, chiedeva se potesse detrarre l’intero importo degli infissi, anche se la superficie era raddoppiata, chiedendo anche le modalità con cui caricare i dati per l’asseverazione, non avendo senso nel caso specifico indicare la trasmittanza ex ante, non essendo esistenti prima alcuni degli infissi (o avendo forma e dimensioni profondamente diversi).
La risposta dell’Agenzia delle Entrate dichiara la detraibilità della sola parte di infissi corrispondente all’unità precedentemente riscaldata, e fin qui la risposta era attesa, ma soprattutto precisa che: “considerato che i lavori di demolizione e ricostruzione possono comportare il cambiamento delle dimensioni, della posizione e dell'orientamento degli stessi, […] e tenuto conto che in questi casi il principio di risparmio energetico tra la situazione ante e post intervento è garantita dal rispetto dei requisiti minimi previsti dal decreto 26 giugno 2015 (c.d. Decreto Requisiti Minimi), il quale assimila gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione a nuove costruzioni (cfr.punto 1.3 dell'Allegato 1), si ritiene che possa essere valorizzata la sola situazione finale e che, quindi, nella scheda descrittiva predisposta secondo il modello allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020 (cd. "decreto Asseverazioni") debbano essere indicate le informazioni relative alla situazione post intervento”.
In definitiva l’Agenzia delle Entrate, nell’indicare come compilare i dati occorrenti per l’asseverazione da trasmettere all’Enea dichiara che si possono anche ampliare le superfici degli infissi in modo “indiscriminato”, purché ovviamente la relazione energetica confermi che si rispettano i requisiti del DM requisiti minimi del 2015, aspetto non banale in particolare per il rapporto Asol/Autile per edifici in zone del paese caratterizzate da elevato irraggiamento, non dimenticando nemmeno gli obblighi relativi al fattore solare.
Conclusioni
In conclusione, seppur non chiarito in modo cristallino, sembra si possa concludere che in caso di demolizione e ricostruzione la situazione ex ante, con riferimento alla superficie vetrata, non sia un vincolo per la detraibilità al 110% dell’intera superficie vetrata ex post, l’unico vincolo sarà, ovviamente, costruire un edificio conforme alle norme, che abbia in aggiunta trasmittanze dei componenti e rendimenti degli impianti conformi al DM requisiti tecnici dell’agosto 2020.