ANCHE PER UNA SECONDA CASA DOVE SI LAVORA

Con sentenza n. 74/7/07 della Commissione tributaria della Regione Lazio si è decretato che le agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa possono s...

30/11/2007
Con sentenza n. 74/7/07 della Commissione tributaria della Regione Lazio si è decretato che le agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa possono spettare pure a chi possiede un immobile nel comune di residenza e ne acquista un secondo nel comune dove presta attività lavorativa prevalente.
Con questa sentenza la Ctr ha ribaltato la decisione dei giudici provinciali che, invece, avevano respinto il ricorso presentato dal contribuente: per godere delle agevolazioni, infatti, basterà dimostrare che l’immobile acquistato nel comune dove si lavora è avvenuto entro 18 mesi dal trasferimento, a prescindere dal cambio di residenza.
La normativa, precisa inoltre la Ctr, prevede di applicare le agevolazioni nel caso in cui si posseggano i requisiti di carattere soggettivo e oggettivo, l’importante e che l’immobile venga acquistato nel comune dove si presta attività lavorativa.

Nello specifico del fatto accaduto, l’Agenzia delle Entrate di Albano Laziale aveva richiesto al contribuente il pagamento delle imposte a seguito della revoca delle agevolazioni fiscali di cui aveva precedentemente usufruito, in quanto, nel termine dei 18 mesi, non era stato dimostrato il cambio di residenza. Il ricorso, poi, era stato rifiutato perché secondo la commissione tributaria provinciale di Roma il contribuente non era riuscito a dimostrare il requisito lavorativo, contrariamente a quanto dichiarato dalla Ctr secondo la quale: “Indipendentemente dal mancato trasferimento della residenza sono stati soddisfatti i requisiti richiesti dalla lettera a) della nota II bis dell’articolo 1 della tariffa parte 1 allegata al dpr 131/86” ovvero si svolgere attività lavorativa nel logo di acquisto dell’immobile.

A cura di Paola Bivona
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