Sostegni-bis: Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
Arriva in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del Decreto Sostegni-bis con l’articolo sulla Revisione dei prezzi
Pubblicata sul supplemento ordinario n, 25 alla Gazzetta ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021 la legge 23 luglio 2021, n. 106 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”. Sullo stesso supplemento n. 25 è stato, anche, pubblicato il testo del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 coordinato con la citata legge 23/07/2021, n. 106.
Il testo coordinato che passa da 77 a 152 articoli
Il testo del decreto-legge coordinato, a seguito delle modifiche
introdotte dalla legge di conversione approvata prima dalla Camera
dei Deputati e, poi, dal Senato, contiene innumerevoli modifiche ed
integrazioni sia nei commi che negli articoli e nel dettaglio gli
articoli dagli originari 77 sono diventati 152 con un incremento di
oltre il 100%.
In allegato il testo del decreto-legge n.
73/2021 coordinato con la legge 23/07/2021, n. 106 pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale.
L'articolo sulla revisione prezzi
Tra i tanti nuovi articoli, segnaliamo l’articolo 1-septies
rubricato “Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi
dei materiali nei contratti pubblici” costituito dai seguenti 9
commi “1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di
alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre
dell’anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
rileva, entro il 31 ottobre 2021, con proprio decreto, le
variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori
all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021,
dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più
significativi.
2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1 si procede a
compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai
commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, anche in deroga a quanto
previsto dall’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6 -bis , del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti
regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni
dell’articolo 106, comma 1, lettera a) , del medesimo codice,
determinate al netto delle compensazioni eventualmente già
riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell’anno
2021, ai sensi del medesimo articolo 106, comma 1, lettera a) .
3. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei
singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e
contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 fino al
30 giugno 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei
relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con
riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’8 per cento se
riferite esclusivamente all’anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento
complessivo se riferite a più anni.
4. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l’appaltatore
presenta alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro
quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto di cui al comma 1. Per le variazioni in
diminuzione, la procedura è avviata d’ufficio dalla stazione
appaltante, entro quindici giorni dalla predetta data; il
responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il
credito della stazione appaltante e procede a eventuali
recuperi.
5. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni
precedenti al 2021, restano ferme le variazioni rilevate dai
decreti adottati ai sensi dell’articolo 133, comma 6, del codice di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell’articolo
216, comma 27 -ter , del codice di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50.
6. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei
limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per
imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le
somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le
eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante
per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresì,
essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non
ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme
vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi
ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i
quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i
certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure
contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata
disponibile alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
7. Per i soggetti tenuti all’applicazione del codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione dei
soggetti di cui all’articolo 142, comma 4, del medesimo codice,
ovvero all’applicazione del codice di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, ad esclusione dei soggetti di cui all’articolo
164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero
affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di
cui al comma 6 del presente articolo, alla copertura degli oneri si
provvede, fino alla concorrenza dell’importo di 100 milioni di
euro, che costituisce limite massimo di spesa, con le modalità di
cui al comma 8 del presente articolo.
8. Per le finalità di cui al comma 7, nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è
istituito un Fondo per l’adeguamento dei prezzi, con una dotazione
di 100 milioni di euro per l’anno 2021. Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di
utilizzo del Fondo, garantendo la parità di accesso per le piccole,
medie e grandi imprese di costruzione, nonché la proporzionalità,
per gli aventi diritto, nell’assegnazione delle risorse.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni
di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo
77.".