Sismabonus 110%, il Fisco sulla detrazione dell'assicurazione per eventi calamitosi
L'Agenzia delle Entrate fornisce dei chiarimenti sulla detrazione del 90% delle polizze che coprono il rischio di eventi calamitosi stipulate a seguito di cessione del credito sismabonus
L'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), oltre a mettere in piedi il sistema superbonus 110%, ha previsto una particolare detrazione fiscale del 90% da applicare alla polizza assicurativa che copre il rischio di eventi calamitosi, nel caso di fruizione del Sismabonus 110%.
Sismabonus 110% e assicurazione eventi calamitosi
La disposizione, prevista dall'art. 119, comma 4 del Decreto Rilancio, è stata recentemente commentata dall'Agenzia delle Entrate rispondendo al quesito di un contribuente su FiscoOggi. In particolare, è stato chiesto al Fisco di fornire maggiori chiarimenti su questa detrazione e della possibilità di cessione del credito.
In particolare, il quarto periodo del comma 4, articolo 119 prevede:
Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del primo e del secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.
L'assicurazione eventi calamitosi
Stiamo parlando della detrazione prevista per le spese sostenute per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi, stipulate per unità immobiliari a uso abitativo e relative pertinenze di cui all'articolo 15, comma 1, lett. f-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Detrazione del 19% che il Decreto Rilancio aumenta al 90% nel caso di polizza stipulata o rinnovata dal 1° luglio 2020 e contestualmente alla cessione a un’impresa assicurativa del credito d’imposta relativo agli interventi antisismici per i quali si può usufruire del Superbonus del 110%.
Chiaramente, e lo conferma anche l'Agenzia delle Entrate, per accedere a questa detrazione maggiorata del 90% è necessario:
- che l’unità immobiliare residenziale e le relative pertinenze si trovino in zone ad alta pericolosità (zone sismiche 1, 2 e 3);
- che siano rispettati tutti gli adempimenti e i termini stabiliti per la detrazione del 110%;
- che si opti per la cessione del credito.
Niente cessione del credito
Per quanto riguarda le opzioni alternative alla detrazione previste all'art. 121 del Decreto Rilancio, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che non possono essere utilizzate per la detrazione del 90% dei premi assicurativi. In altri termini, l’impresa di assicurazione può acquisire il credito corrispondente alla detrazione del 110%, ma non quello relativo alla detrazione del premio assicurativo.
Pagamenti tracciabili
Il Fisco ricorda, infine, che come previsto per la detrazione del 19%, anche per questa del 90% è necessario che il pagamento dei premi deve essere effettuato con versamento bancario o postale o altri sistemi “tracciabili”.