Bonus Facciate 2021: dall’Agenzia delle Entrate la nuova guida fiscale
L’Agenzia delle Entrate ha rilasciato l’edizione luglio 2021 della sua guida fiscale dedicata alla detrazione del 90% per il recupero delle facciate, c.d. bonus facciate
È stato istituito con la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ed è stato uno dei bonus fiscali più apprezzati per tutto il 2020 e per i primi mesi del 2021, nonostante il superbonus 110% si sia preso la scena sotto i riflettori. Stiamo parlando del bonus facciate, la detrazione fiscale del 90% che è possibile beneficiare a determinate condizioni per il recupero e restauro delle facciate esterne degli edifici.
Bonus Facciate 2021: rilasciata la nuova edizione della guida dell’Agenzia delle Entrate
Dopo la proroga per tutto il 2021 prevista dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) e alla luce di un anno e mezzo di chiarimenti operativi sull’argomento, l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato l’edizione luglio 2021 della sua guida operativa al bonus facciate. L’aggiornamento arriva dopo la pubblicazione della prima edizione, datata luglio 2020.
La struttura della guida al Bonus Facciate dell’Agenzia delle Entrate
La nuova edizione della guida fiscale dell’Agenzia delle Entrate ricalca la precedente ed è suddivisa nei seguenti capitoli:
- L’agevolazione
- In cosa consiste
- A chi spetta
- Come si utilizza
- Le alternative alla detrazione: sconto in fattura o cessione del credito
- Cumulabilità con altre agevolazioni
- Per quali interventi
- Le zone interessate e quelle escluse
- Gli interventi agevolabili
- Gli interventi di efficienza energetica
- Quadro sintetico dei lavori agevolati
- Modalità di pagamento e altri
adempimenti
- Persone fisiche non titolari di reddito d’impresa
- Contribuenti titolari di reddito d’impresa
- Interventi su parti comuni di edifici condominiali
- Quadro sintetico dei principali adempimenti
- Per saperne di più: normativa e prassi
Le novità della guida fiscale 2021
Nella nuova guida vengono prese in considerazione sia le proroghe previste dalla Legge n. 178/2021 che le estensioni inserite nell’art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).
In particolare, come detto, il bonus facciate è stato esteso a tutto il 2021 e l’Agenzia delle Entrate ricorda che si fa riferimento alla spese sostenute nell’anno. Per cui:
- per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, per un intervento iniziato a febbraio 2021, con pagamenti effettuati sia nel 2021 che nel 2022, è possibile beneficiare del “bonus facciate” solo con riferimento alle spese sostenute nel 2021;
- per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali è necessario far riferimento alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti;
- per le spese relative a interventi sulle parti comuni degli edifici, rileva, ai fini dell’imputazione al periodo d'imposta, la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino (per esempio, nel caso di bonifico eseguito dal condominio nel 2022, le rate versate dal condomino nel 2021, non danno diritto al “bonus facciate”. Invece, nel caso di bonifico effettuato dal condominio nel 2021, le rate versate dal condomino nel 2020, nel 2021 o nel 2022, prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2021, danno diritto al bonus).
Bonus facciate e opzioni alternative alla detrazione diretta
L’art. 121 del Decreto Rilancio ha esteso le due opzioni alternative alla fruizione diretta della detrazione fiscale anche ad altre agevolazioni oltre al superbonus 110%. Tra queste il bonus facciate del 90%. Il beneficiario della agevolazione potrà, dunque, optare per le due opzioni alternative:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (c.d. sconto in fattura), fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare (c.d. cessione del credito), con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Si ricorda che, a differenza delle detrazioni fiscali del 110%, nel caso di bonus facciate le due opzioni alternative potranno essere fruite per tutto il 2021 (il 2022 non è stato, chiaramente, inserito perché non ancora previsto come proroga).
L’Agenzia delle Entrate ricorda pure che il condomino può cedere l’intera detrazione calcolata, alternativamente:
- sulla base della spesa approvata dalla delibera dell’assemblea per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile;
- sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile.
Gli interventi agevolabili con il bonus facciate
Sono ammessi al beneficio gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna.
In particolare, la detrazione spetta per gli interventi:
- di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
- su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura;
- sulle strutture opache verticali della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
L’agevolazione riguarda, in pratica, tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). Il bonus spetta, per esempio per gli interventi realizzati:
- sulle facciate laterali di un edificio, se le stesse sono almeno parzialmente visibili dalla strada pubblica o da suolo ad uso pubblico
- su due pareti laterali di un edificio, visibili dalla strada pubblica, e su quella posteriore dell’edificio, costituente lato del perimetro esterno dell’edificio, a condizione che la parte del perimetro esterno dell’edificio, oggetto dell’intervento, sia visibile anche parzialmente dalla strada pubblica
- sulla facciata interna dell’edificio, se la stessa è parzialmente visibile dalla strada pubblica o da suolo ad uso pubblico
- sulla facciata visibile dal chiostro, che risulti di uso pubblico, sulla base di un’apposita convenzione con l’Amministrazione comunale.
Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Per esempio, non spetta per gli interventi realizzati sull’involucro esterno di un immobile che si trova al termine di una strada privata, circondato da uno spazio interno, ovvero in una posizione di dubbia visibilità dalla strada pubblica o dal suolo pubblico.
Tra le opere agevolabili rientrano, a titolo esemplificativo:
- il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, che costituiscono esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la sola pulitura e tinteggiatura della superficie
- il consolidamento, il ripristino, compresa la sola pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e dei fregi
- i lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.
L’Agenzia delle Entrate conferma che sono escluse le spese sostenute per:
- gli interventi sulle strutture opache orizzontali o inclinate dell’involucro edilizio quali, per esempio, coperture (lastrici solari, tetti) e pavimenti
- gli interventi sulle superficie confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico
- la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli
- la riverniciatura degli scuri e delle persiane
- gli interventi effettuati sulle mura di cinta dell’edificio.
È possibile portare in detrazione anche:
- le spese per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, richieste dal tipo di lavori (per esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell’attestato di prestazione energetica)
- gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (per esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’Iva, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico).
Bonus facciate: gli interventi di efficienza energetica
I lavori di rifacimento della facciata, non di sola pulitura o tinteggiatura esterna, che influiscono anche dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, devono soddisfare specifici requisiti per essere ammessi al bonus:
- i “requisiti minimi” previsti in materia di prestazioni energetiche degli edifici e delle unità immobiliari dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015
- i valori limite di trasmittanza termica stabiliti
- dal Dm 11 marzo 2008 (tabella 2 dell’allegato B), aggiornato dal Dm 26 gennaio 2010, per gli interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020
- dal Dm 6 agosto 2020 (tabella 1 dell’Allegato E), per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020.
Bonus facciate: il calcolo della percentuale di intonaco
L’Agenzia delle Entrate ricorda che il calcolo della percentuale, prevista nella misura del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, va effettuato tenendo conto del totale della superficie complessiva disperdente. In sostanza, l’intervento deve interessare l’intonaco per oltre il 10% della superficie lorda complessiva disperdente (pareti verticali, pavimenti, tetti, infissi) confinante con l’esterno, vani freddi o terreno.
Nel caso in cui parti della facciata siano rivestite in piastrelle o altri materiali, che non rendono possibili interventi influenti dal punto di vista termico - se non mutando completamente l’aspetto dell’edificio - la verifica sul superamento del limite del 10% va fatta eseguendo il rapporto tra la restante superficie della facciata interessata dall’intervento e la superficie totale lorda complessiva della superficie disperdente.
I Dm 26 giugno 2015 (“Requisiti minimi”), 11 marzo 2008 e 6 agosto 2020 (“Requisiti ecobonus”) non si applicano agli interventi effettuati su immobili di notevole interesse pubblico (cioè quelli ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’art. 136, comma 1, lett. b e c, del Codice dei beni culturali e del paesaggio) – soltanto nel caso in cui, previo giudizio dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione ai sensi del predetto Codice, il rispetto delle relative prescrizioni implichi un’alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto sotto il profilo storico, artistico e paesaggistico.
Per gli interventi di efficienza energetica sulla facciata, ai fini delle verifiche e dei controlli, si applicano le stesse procedure e gli stessi adempimenti previsti in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (il cosiddetto “ecobonus”).
In allegato la guida completa dell’Agenzia delle Entrate.
Documenti Allegati
Bonus Facciate - Guida Agenzia delle Entrate