CILA-Superbonus 110% e documentazione allegata: cosa cambia?
La conversione in legge del Decreto Semplificazioni-bis ha dato il via libera definitivo all'utilizzo della CILA-Superbonus, vediamo cosa cambia
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (Decreto Semplificazioni-bis o Governance PNRR) è opportuno cominciare ad analizzare ed a discutere le modifiche più interessanti che hanno riguardato l'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) e quindi relative al superbonus 110%.
Superbonus 110%: la nuova CILAS
Qualche approfondimento lo merita senza dubbio il nuovo comma 13-ter, art. 119 del Decreto Rilancio. Un nuovo comma, in parte modificato in sede di conversione in legge del Semplificazioni-bis, che ad oggi prevede:
"13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, anche
qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i
prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la
ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione
straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio
lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del
titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile
oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la
legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata
completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La
presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato
legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli
interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio
fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti
casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo
periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma
14.".
Oltre a questo, in sede di conversione in legge sono stati aggiunti anche i seguenti commi:
"13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento":
"13-quinquies. In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, nella CILA è richiesta la sola descrizione dell’intervento. In caso di varianti in corso d’opera queste sono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".
Superbonus 110%: cosa cambia
Volendo riassumere, ecco cosa cambia per gli interventi che non prevedono demolizione e ricostruzione dell'intero edificio:
- tali interventi sono considerati manutenzione straordinaria (art. 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380);
- gli interventi possono essere avviati a seguito di presentazione della CILA-Superbonus;
- la CILA-Superbonus non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- la CILA-Superbonus richiede solo l'attestazione degli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero l'attestazione che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967;
- l'agevolazione non decade in presenza di abusi ma solo nei casi a), b), c) e d) previsti al comma 13-ter;
- la CILA-Superbonus non sana eventuali abusi edilizi presenti;
- gli interventi di edilizia libera realizzati contestualmente possono essere descritti all'interno della CILA-Superbonus;
- eventuali varianti possono essere integrate a fine lavori all'interno della CILA-Superbonus;
- alla fine dei lavori non è richiesta la SCA (Segnalazione Certificata di Agibilità).
Superbonus 110% e documentazione allegata: CILA vs CILAS
Andiamo adesso a verificare, non tanto i contenuti della nuova CILA-Superbonus (che sostanzialmente restano immutati a differenza dell'assenza dello stato legittimo e l'attestazione della legittima edificazione), quanto la documentazione da allegare. E sulla documentazione allegata ciò che salta all'occhio è quello che non c'è...
Nel normale modello di comunicazione di inizio lavori asseverata, nel quadro riepilogativo della documentazione da allegare sono previsti:
- Procura/delega
Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione. - Soggetti coinvolti
Sempre obbligatorio. - Ricevuta di versamento dei diritti di
segreteria
Se previsto dal Comune. - Copia del documento di identità del/i titolare/i e/o
del tecnico
Solo se i soggetti coinvolti non hanno sottoscritto digitalmente e/o in assenza di procura/delega. - Dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri
diritti reali o obbligatori (allegato soggetti
coinvolti)
Se non si ha titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento. - Ricevuta di versamento a titolo di
oblazione
Se, ai sensi dell’art. 6-bis, comma 5 del d.P.R. n. 380/2001, la comunicazione è presentata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione. - Ricevuta di versamento a titolo di
oblazione
Se l’intervento, ai sensi dell’art. 6-bis, comma 5 del d.P.R. n. 380/2001 è stato realizzato in assenza di comunicazione asseverata di inizio lavori. - Prospetto di calcolo preventivo del contributo di
costruzione
Se l’intervento da realizzare è a titolo oneroso ed il contributo di costruzione è calcolato dal tecnico abilitato - Ricevuta di versamento del contributo di
costruzione
Se l’intervento da realizzare è a titolo oneroso - Notifica preliminare (articolo 99 del d.lgs. n.
81/2008)
Se l’intervento ricade nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 81/2008, fatte salve le specifiche modalità tecniche adottate dai sistemi informativi regionali. - Elaborati grafici dello stato di fatto e
progetto
Sempre obbligatori. - ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DI ALTRE
COMUNICAZIONI, SEGNALAZIONI, ASSEVERAZIONI O NOTIFICHE (SCIA
UNICA)
Documentazione necessaria per la presentazione di altre comunicazioni, segnalazioni (specificare). - RICHIESTA DI ACQUISIZIONE DI ATTI DI
ASSENSO
Documentazione necessaria per il rilascio di atti di assenso obbligatori ai sensi delle normative di settore (specificare).
Il nuovo modello di CILA-Superbonus, pubblicato recentemente in un quaderno dell'Anci, riporta il seguente quadro riepilogativo della documentazione da allegare:
- Soggetti coinvolti
Sempre obbligatorio - Ricevuta di versamento dei diritti di
segreteria
Se previsto dal Comune - Copia del documento di identità del/i titolare/i e/o
del tecnico
Solo se i soggetti coinvolti non hanno sottoscritto digitalmente e/o in assenza di procura/delega. - Notifica preliminare (articolo 99 del d.lgs. n.
81/2008)
Se l’intervento ricade nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 81/2008, fatte salve le specifiche modalità tecniche adottate dai sistemi informativi regionali - Copia della procura/delega
Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione ovvero se l’intervento è effettuato su condominio composto da due a otto unità immobiliari, che non abbia nominato un amministratore. - Elaborato progettuale
L'elaborato progettuale consiste nella mera descrizione, in forma sintetica, dell'intervento da realizzare. Se necessario per una più chiara e compiuta descrizione, il progettista potrà allegare elaborati grafici illustrativi. Resta fermo che per gli interventi di edilizia libera di cui all'art. 6 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, e correlate norme statali e regionali, è sufficiente una sintetica descrizione dell'intervento, che può essere inserita direttamente nel presente modello
Superbonus 110% e CILAS: gli elaborati grafici
Salta subito all'occhio che nel modello di CILA ordinario è sempre obbligatorio allegare gli elaborati grafici dello stato di fatto e progetto. Nel modello di CILA-Superbonus, invece, il legislatore ha operato una dubbia semplificazione prevedendo che l'elaborato progettuale consista in una mera descrizione sintetica dell'intervento da realizzare. Nessuna planimetria dello stato dei luoghi.
In questo modo lo Sportello Unico Edilizia, per il controllo dello stato legittimo, avrà come unica arma il sopralluogo e non più la verifica documentale.
Che sia l'ennesimo tentativo del legislatore nazionale di consentire gli interventi di superbonus 110% senza avere alcun problema dello stato legittimo dell'immobile? Lo sapremo negli anni dopo che l'amministrazione avrà attivato il suo potere/dovere di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia e si saranno presentati ricorsi e sentenze.