CILA Superbonus 110%, dal CNI gli aspetti più rilevanti
Il CNI ha pubblicato una circolare un cui chiarisce gli aspetti più rilevanti della CILA Superbonus 110% messa a punto dal Semplificazioni-bis
È entrato in vigore lo scorso 5 agosto 2021 ma sarà l’argomento che terrà banco almeno per le prossime settimane. Stiamo parlando del modulo CILA Superbonus 110% messo a punto in Conferenza Unificata e pubblicato dal Ministero per la pubblica amministrazione, per far fronte ai nuovi obblighi imposti dall'art. 119, comma 13-ter del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).
CILA Superbonus 110%: perché
L’art. 33, comma 1, lettera c) del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 ha riscritto il comma 13-ter, art. 119 del D.L. n. 34/2020 a mente del quale, per gli interventi di superbonus 110% che non prevedono demolizione e ricostruzione dell’edificio, anche se riguardano parti strutturali e prospetti, viene prevista una disciplina speciale sia dal punto di vista edilizio che fiscale.
Da qui l’esigenza di prevedere una modulistica unica nazionale che contemplasse le neonate esigenze previste. E così nasce il nuovo modulo CILA Superbonus 110% del quale, come detto in premessa, dovranno essere chiariti molti dubbi, tra i quali:
- il recepimento da parte delle Regioni e degli stessi SUE comunali;
- l’utilizzo della nuova modulistica anche per gli interventi avviati dopo l’1 giugno 2021 utilizzando la normale CILA.
CILA Superbonus 110%: la circolare del CNI
Nelle more che a regime possano arrivare chiarimenti più dettagliati, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) ha pubblicato la Circolare n. 773 del 6 agosto 2021 che riassume gli aspetti più rilevanti del nuovo comma 13-ter che vale la pena ricordare, unitamente al comma 13-quater:
13-ter. Gli interventi di cui al
presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali
degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti
la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono
manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante
comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).
Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha
previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del
provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è
attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente
al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede
l’attestazione dello stato legittimo di cui all’articolo 9 -bis ,
comma 1 -bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la
decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera
esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo
periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma
14.
13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 13 -ter , resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.
CILA Superbonus 110%: gli aspetti più rilevanti
Secondo il CNI, la pubblicazione della CILA Superbonus 110% rappresenta un passaggio importante che contiene numerosi vantaggi concreti per committenti e professionisti, che possono essere così riassunti negli aspetti più rilevanti:
- il modulo contiene solo le informazioni essenziali;
- devono essere indicati gli estremi del permesso di costruire o del provvedimento che ha legittimato l’immobile (come la data di rilascio);
- per gli edifici la cui costruzione è stata completata prima del 1° settembre 1967 è sufficiente una dichiarazione;
- non è più necessaria l’attestazione di stato legittimo, particolarmente complessa e onerosa, ma è sufficiente la dichiarazione del progettista di conformità dell’intervento da realizzare.
- la documentazione progettuale da allegare è improntata alla massima semplificazione, anche perché le necessarie asseverazioni da parte del tecnico sono già trasmesse all’Enea;
- l’elaborato progettuale da presentare consiste nella descrizione, in forma sintetica, dell'intervento da realizzare;
- per gli interventi in edilizia libera, basterà una semplicissima descrizione dell’intervento nel modulo;
- si utilizza la CILA anche per opere strutturali per le quali era sempre richiesta una SCIA;
- è ammessa una CILA in variante.
CILA Superbonus 110%: recepita a livello nazionale
Secondo il CNI la presenza di ANCI al tavolo di lavoro garantirebbe l’assoluta adesione di tutti Comuni italiani all’utilizzo della CILA Superbonus, con una gestione del regime transitorio (chi ha presentato una CILA prima della pubblicazione del DL 77/2020, chi aveva presentato una SCIA, ecc.) che solo all’apparenza può sembrare complessa. Il modulo, infatti, contenendo una specifica sezione in cui è possibile richiamare altri procedimenti amministrativi in corso, consente una saldatura di ogni situazione pregressa che viene aggiornata, limitatamente agli interventi ammessi al beneficio fiscale, attraverso l’obbligatorietà nella presentazione della CILA.
Le inevitabili domande che potranno venire in relazione all’applicazione concreta del modulo, potranno essere oggetto di chiarimenti in sede di Commissione di Monitoraggio istituita presso il CSLLPP.
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