IRREGOLARITA’ CONTRIBUTIVA
Una Stazione appaltante ha chiesto il parere dell’Autorità, per risolvere una controversia insorta in sede di verifica del possesso del requisito della regol...
Una Stazione appaltante ha chiesto il parere dell’Autorità, per
risolvere una controversia insorta in sede di verifica del possesso
del requisito della regolarità contributiva di un concorrente
risultato secondo nella graduatoria dell’aggiudicazione di un
appalto.
Si tratta di un’ATI costituita da due imprese che, alla data di scadenza della presentazione delle offerte, non sono risultate in regola: la mandataria con i premi assicurativi INPS e INAIL, la mandante con i contributi alla Cassa Edile.
Tali pendenze, benché successivamente sanate da entrambe le imprese, non hanno evitato l’esclusione dalla gara dell’ATI in questione: la mandante aveva ottenuto un nuovo DURC e la mandataria aveva precisato che la sua irregolarità era dovuta ad un errore di digitazione commesso nel corso del pagamento telematico, errore che non le ha consentito di accreditare ad INPS ed INAIL le somme dovute.
Come è noto, l’articolo 38, comma 1, lettera i), del d. lgs. n. 163/2006 prevede l’esclusione dalla partecipazione agli appalti dei soggetti che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti.
L’Autorità, con l’allegato parere n. 102 dell’8 novembre 2007, ritiene che il requisito della regolarità contributiva non solo è indispensabile per la presentazione della domanda di partecipazione, ovvero per la presentazione delle offerte in caso di procedura aperta, ma deve essere posseduto fino al momento della stipulazione del contratto, restando irrilevante un eventuale adempimento tardivo della relativa obbligazione.
D’altro canto, secondo l’Autorità, premesso che la citata norma richiede la sussistenza di violazioni gravi definitivamente accertate, la semplice menzione nel DURC dell’assenza della regolarità contributiva non può determinare di per sé l’esclusione dell’impresa risultata non in regola, dal momento che il DURC non specifica nulla né in ordine alla gravità dell’adempimento né alla definitività dell’accertamento.
Pertanto - atteso che per l’Autorità assume preminente rilevanza l`attività di verifica che la Stazione appaltante deve svolgere, anche in contraddittorio con l’impresa, per valutare sia la gravità dell’inadempimento, sia la definitività dell’accertamento e considerato che tali elementi non risultano dal DURC – l’Autorità ritiene che la Stazione appaltante, prima di procedere all’esclusione di un’impresa, deve verificare sempre che la violazione sia realmente grave e definitivamente accertata.
Fonte: www.ance.it
Si tratta di un’ATI costituita da due imprese che, alla data di scadenza della presentazione delle offerte, non sono risultate in regola: la mandataria con i premi assicurativi INPS e INAIL, la mandante con i contributi alla Cassa Edile.
Tali pendenze, benché successivamente sanate da entrambe le imprese, non hanno evitato l’esclusione dalla gara dell’ATI in questione: la mandante aveva ottenuto un nuovo DURC e la mandataria aveva precisato che la sua irregolarità era dovuta ad un errore di digitazione commesso nel corso del pagamento telematico, errore che non le ha consentito di accreditare ad INPS ed INAIL le somme dovute.
Come è noto, l’articolo 38, comma 1, lettera i), del d. lgs. n. 163/2006 prevede l’esclusione dalla partecipazione agli appalti dei soggetti che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti.
L’Autorità, con l’allegato parere n. 102 dell’8 novembre 2007, ritiene che il requisito della regolarità contributiva non solo è indispensabile per la presentazione della domanda di partecipazione, ovvero per la presentazione delle offerte in caso di procedura aperta, ma deve essere posseduto fino al momento della stipulazione del contratto, restando irrilevante un eventuale adempimento tardivo della relativa obbligazione.
D’altro canto, secondo l’Autorità, premesso che la citata norma richiede la sussistenza di violazioni gravi definitivamente accertate, la semplice menzione nel DURC dell’assenza della regolarità contributiva non può determinare di per sé l’esclusione dell’impresa risultata non in regola, dal momento che il DURC non specifica nulla né in ordine alla gravità dell’adempimento né alla definitività dell’accertamento.
Pertanto - atteso che per l’Autorità assume preminente rilevanza l`attività di verifica che la Stazione appaltante deve svolgere, anche in contraddittorio con l’impresa, per valutare sia la gravità dell’inadempimento, sia la definitività dell’accertamento e considerato che tali elementi non risultano dal DURC – l’Autorità ritiene che la Stazione appaltante, prima di procedere all’esclusione di un’impresa, deve verificare sempre che la violazione sia realmente grave e definitivamente accertata.
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Parere n. 102 .pdfLink Correlati
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